Cass. Sez. III n. 28670 del 9 giugno 2017 (Ud 18 gen 2017)
Presidente: Fiale Estensore: Renoldi Imputato: Saglimbeni
Rumore.Schiamazzi

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. può essere sufficiente anche un'unica condotta rumorosa o di schiamazzo recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, trattandosi di reato solo eventualmente permanente



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 1097/2015 emessa in data 22/05/2015 il Tribunale di Lucca condannò Valtere Saglimbeni alla pena, condizionalmente sospesa, di 150,00 euro di ammenda in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, del reato di cui all'art. 659 cod. pen. per avere disturbato le occupazioni ed il riposo dei condomini Mariano Valsarona e Maria Fiera, mediante rumori prodotti dal televisore o dalla radio del proprio appartamento, mantenendoli a lungo accesi con musica ad altissimo volume anche durante la notte; reato commesso in Altopascio (LU) dal 1/05/2013 al 31/05/2013.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Saglimbeni, a mezzo del proprio difensore, denunciando, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 659 cod. pen.. Ciò in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, per l'integrazione della fattispecie de qua occorrerebbe che i "rumori" (o comunque il disturbo) siano tali da essere percepiti da una molteplicità di persone e che, quindi, siano tali da ingenerare un "disturbo alla quiete pubblica". E tuttavia, le prove acquisite in primo grado non avrebbero confermato che il rumore avesse un'intensità tale da poter disturbare una molteplicità di persone; e in ogni caso che le condotte rumorose fossero state reiterate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
 
2. Preliminarmente giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. relativamente ad attività che, come nella specie, si svolgano in ambito condominiale o comunque domestico, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione (Sez. 1, n. 45616 del 14/10/2013, dep. 13/11/2013, Virgillito e altro, Rv. 257345), essendo necessario, come correttamente rilevato dallo stesso ricorrente, che i rumori siano idonei a disturbare a tranquillità di un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare (Sez. 1, n. 47298 del 29/11/2011, dep. 20/12/2011, Tori, Rv. 251406). Peraltro, diversamente da quanto, invece, sostenuto in ricorso, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame può essere sufficiente anche un'unica condotta rumorosa o di schiamazzo recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, trattandosi di reato solo eventualmente permanente (Sez. 3, n. 8351 del 24/06/2014, dep. 25/02/2015, Calvarese, Rv. 262510).

3. Orbene, la sentenza di primo grado ha puntualmente esplicitato le ragioni per le quali doveva configurasi, nella specie, il reato contestato, avendo correttamente posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato il fatto che in occasione dell'intervento da parte dei Carabinieri della Stazione di Altopascio, chiamati nottetempo dalla persona offesa, gli operanti avessero potuto udire "un forte rumore causato dall'audio della televisione, cosi alto che dalla strada si distinguevano chiaramente le parole pronunciate nel programma tv".
Osserva il Collegio che, anche a prescindere da quanto dichiarato all'udienza del 26/09/2014 dalla persona offesa, Mariano Valsaroma, secondo cui "rumori dello stesso genere e di pari intensità, provenivano ogni notte dall'abitazione dell'imputato", deve rilevarsi la assoluta logicità del ragionamento probatorio compiuto dal primo giudice, il quale ha ritenuto che la produzione, in orario notturno, di un rumore così forte da poter essere sentito perfino dalla strada, fosse idonea a disturbare a tranquillità di un numero indeterminato di persone e, dunque, di esporre a pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.
A fronte di un adeguato apparato motivazionale predisposto dal giudice di prime cure, complessivamente coerente ed immune da censure logiche, il ricorso articola delle mere censure in fatto, in realtà non deducibili in sede di giudizio di legittimità, argomentando in ordine alla ritenuta inidoneità delle fonti di rumore a determinare un vulnus alla pubblica tranquillità.
Ne consegue la declaratoria di manifesta infondatezza della censura.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarate inammissibile.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 2.000,00 euro.

5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

PER QUESTI MOTIVI

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000 (duemila) in favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza con motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 18/01/2017