INOLTRO DI MERCI PERICOLOSE CON MODALITÀ INTEGRATA
a cura del Dott.Filippo Bonfatti
-------------------------------------

Il prossimo 12 luglio 2007 entrerà in vigore l’attesa revisione della attuale regolamento che disciplina il trasporto transfrontaliero di rifiuti.
Tale revisione è stata effettuata, come noto, mediante emanazione di un nuovo Regolamento (CE), il n.1013 del 14 luglio 2006, che per suo status giuridico risulta applicabile agli Stati membri senza la necessità di alcun recepimento a livello nazionale.
L’art. 61 del nuovo Regolamento prevede una serie di abrogazioni, tra cui il Regolamento (CEE) n.259/93, la Decisione 94/774/CE (a partire dal 12 luglio 2007) e la Decisione 1999/412/CE con effetto dal 1 gennaio 2008, ma nulla abroga o introduce ex novo in riferimento al trasporto in ADR.

A parere dello scrivente, l’applicazione del nuovo Regolamento costituisce un utile momento di riflessione in merito alla intermodalità dei trasporti: non tanto per la revisione della normativa, quanto per il fatto che la congestione quotidiana del traffico veicolare viene difficilmente assorbita dall’ampliamento stradale.
Impatti diretti (code, ritardi, smog, incidenti, …) e indiretti (stress, disattenzione, calo della vista, ipertensione, …) hanno effetto sulla spesa collettiva, ovvero sui costi delle infrastrutture e della stessa sanità pubblica.
La possibilità di sfruttare la cosiddetta gestione intermodale delle merci o dei rifiuti, a fronte di un ammodernamento delle vie alternative a quella stradale, consentirebbe a lungo termine un abbattimento di tali costi e un miglioramento della qualità della vita quotidiana.

Le analisi del rischio relative al trasporto delle merci dimostrano infatti che attualmente la via più sicura è quella marina/fluviale, seguita da quella ferroviaria ed infine da quella stradale.
La sfida dei prossimi anni è dunque quella di applicare tale analisi del rischio al trasporto dei rifiuti, tenendo conto però di alcune variabili tipiche di una società non virtuosa, quali la possibilità di abbandono, traffico o smaltimento illecito.

In questa breve nota si è richiamato a titolo di spunto il Regolamento 1013/06 per introdurre alcuni dettami dell’ADR 2007 in merito al trasporto intermodale di merci pericolose, ovvero dei rifiuti soggetti all’accordo ADR stesso.

La sezione 1.1.4.5 dell’accordo ADR revisionato in vigore dal 1 gennaio 2007 in modalità transitoria e dal 1 luglio 2007 in veste definitiva e inderogabile, prevede che se un veicolo destinato ad un trasporto di materiale soggetto all’ADR su strada, viene inoltrato per una parte del suo tragitto con modalità diversa (modalità integrata), le regolamentazioni nazionali o internazionali che disciplinano il trasporto di merci pericolose su questa parte di tragitto integrata a quella stradale, sono le sole applicabili durante tale parte di tragitto.

A tal fine l’accordo al punto 1.1.4.5.2 recita “Nei casi di cui al 1.1.4.5.1, le Parti contraenti l’ADR interessate possono convenire di applicare le disposizioni dell'ADR per la parte di tragitto ove un veicolo è inoltrato con una modalità diversa dalla trazione su strada, con eventuali disposizioni supplementari, a meno che tali accordi tra le Parti contraenti interessate non contravvengano alle clausole delle convenzioni internazionali che regolano il trasporto di merci pericolose per il modo di trasporto utilizzato per l’inoltro del veicolo stradale durante tale parte del tragitto, come per esempio la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), di cui tali Parti contraenti l’ADR dovrebbero ugualmente essere Parti contraenti”.

Ancora una volta, tecnicamente, è d’uopo porsi il ragionevole dubbio in merito ad una eventuale contraddizione delle due norme (rifiuti e ADR/IMDG/ICAO T.I.): a quale disciplina, lo speditore o lo spedizioniere deve fare riferimento? Tecnicamente gli accordi multilaterali o in deroga stipulati tra Paesi contraenti l’accordo dovrebbero infatti prevedere e prevenire la possibile conflittualità con altre normative, ma purtroppo l’elaborazione di tali accordi non è deputata agli stessi organi che disciplinano la normativa sui rifiuti.
E’ comunque auspicabile, a parere di chi scrive, una integrazione tra le commissioni interne contraenti tali accordi in deroga e gli organi pubblici che modulano lo strumento giuridico ambientale.

L’ADR 2007 prevede a tal fine che gli accordi in questione siano comunicati dalla Parte contraente che ha preso l’iniziativa al Segretario della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE), che a sua volta li porterà a conoscenza di tutte le altre Parti contraenti.

Nel caso in cui un trasporto sottoposto alle disposizioni dell'ADR, sia ugualmente sottoposto, su tutto o su una parte del suo percorso stradale, alle disposizioni di una convenzione internazionale (regolante il trasporto di merci pericolose per un modo di trasporto diverso da quello stradale) in virtù delle clausole di detta convenzione che ne estendono l'applicabilità ad alcuni servizi con veicoli a motore, le disposizioni di questa convenzione internazionale si applicano al percorso in questione, insieme con le disposizioni dell'ADR che non siano incompatibili con esse; le altre disposizioni dell'ADR non si applicano sul percorso in questione.

L’accordo chiarisce comunque che in caso di trasporto integrato, ovvero intermodale, i colli, i container, le container-tank che non soddisfano interamente le disposizioni di inoltro e restrizione dell’ADR in materia di imballaggio, imballaggio in comune, marcatura ed etichettatura dei colli, etichettatura (labelling) e segnalazione (placarding) dei veicoli ma che sono conformi alle disposizioni dell’IMDG Code (norma che disciplina il trasporto via mare di merci pericolose) o delle ICAO T.I. (norma relativa al trasporto di merci pericolose via aerea) o dell’ADN (disciplina relativa alla via fluviale) di prossima uscita, sono ammessi al trasporto nel percorso integrato, nel rispetto di alcune condizioni:
Ø I colli devono recare marchi ed etichette conformi alla parte del tragitto disciplinata dalla norma più restrittiva, ovvero ICAO T.I. o IMDG Code, qualora detti marchi ed etichette non siano conformi all’ADR. E’ il principio della prevalenza della norma più restrittiva che regolamenta una parte del tragitto.
Ø In caso di imballaggio in comune, non essendo i dettami identici per le varie discipline, si devono seguire le restrizioni previste dal codice IMDG o ICAO T.I.. Si segnala l’obbligatorietà del rispetto dei dettami previsti da altre norme, come la quella sui rifiuti, che potrebbe indicare altre restrizioni in merito all’imballaggio in comune, fatto salvo sempre il divieto di miscelazione.
Ø In caso di trasporto intermodale strada-mare, la marcatura dei container, cisterne mobili, container-tank deve seguire i dettami del capitolo 5.3 dell’IMDG Code. Qualora le indicazioni non siano coincidenti con quelle previste dall’ADR relativamente alla parte stradale del tragitto, dovranno essere seguite comunque quelle previste dall’IMDG Code, indicando però nel documento di trasporto ADR (formulario o Modello 54/B, documento a parte, documento di trasporto ex-bolla) la dicitura “Trasporto secondo 1.1.4.2.1”. Lo stesso vale per la sostituzione di altre informazioni previste al 3.3, 5.4.1 e 5.4.2 dell’ADR che possono essere sostituite da quanto richiesto dalle norme ICAO o IMDG.

Filippo Bonfatti