Cass. Sez. III n. 5344 del 14 febbraio 2011 (Ud. 12 gen. 2011)
Pres. Lombardi Est. Gentile Ric. Buglione
Aria. Emissioni scarsamente rilevanti ai fini dell’inquinamento
Ai fini della norma di cui all’art. 272, 1° comma ultima parte, D.L.vo 152/06 ed in relazione agli impianti ed alle attività elencate nella parte I dell’allegato IV del citato Decreto; impianti attinenti ad emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico — l’Autorità competente può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra Autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell’impianto o dì avvio dell’attività.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Alfredo Maria Lombardi Presidente
1, Dott. Mario Gentile Consigliere Rel.
2. Dott. Renato Grillo Consigliere
3. Dott Giulio Sarno Consigliere
4. Dott Elisabetta Rosi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- Sul ricorso proposto da Buglione Antonio, nato l'xx/xx/xadx
- Avverso la Sentenza del Gup tribunale di Nola, emessa il 23/03/010.
- Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
- Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile
- Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per Annullamento con rinvio.
- Udito, per la parte civile, l'Avv. //
- Udito il difensore Avv. //
Svolgimento del Processo
Il Gup del Tribunale di Nola, con sentenza emessa il 23/03/010, dichiarava Buglione Antonio, colpevole del reato di cui all'art. 279, comma 3°, D.L.vo 152/06 e lo condannava alla pena di € 600,00 di ammenda.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cpp.
In particolare il ricorrente esponeva che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato, con particolare riferimento al provvedimento di cui all'art. 272, 1° comma, D.L.vo 152/06.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 12/01/011, ha chiesto l'annullamento con rinvio.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Nella fattispecie è stato contestato a Buglione Antonio il reato di cui all'art. 279, comma 3°, in relazione all'art. 272, comma 1°, D.L.vo 152/06, per avere, in qualità di rappresentante legale della ditta "Automatic Trasmissioni di Buglione & C. Sas", messo in esercizio l'attività di officina meccanica dalla quale derivavano emissioni in atmosfera, senza averne dato la preventiva comunicazione alla competente Autorità Amministrativa; fatto accertato il 30/06/09. Il Gup del Tribunale di Nola, con sentenza emessa il 23/03/010, ha affermato la responsabilità penale del Buglione, rilevando:
a) che la ditta in esame svolgeva l'attività di riparazione di veicoli, dalla quale derivavano emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
b) che - pur non sussistendo l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'art. 269, comma 1°, D.L.vo 152/06 - era comunque necessaria una comunicazione preventiva dell'avvio di attività o di messa in esercizio, comunicazione che nella fattispecie non era stata effettuata, con conseguente sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 279, 3° comma, citato D.L.vo 152/06.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si osserva che la motivazione della sentenza è carente ed insufficiente ai fini della declaratoria di responsabilità penale dell'imputato.
All'uopo va evidenziato che - ai fini della norma di cui all'art. 272, 1° comma ultima parte, D.L.vo 152/06 ed in relazione agli impianti ed alle attività elencate nella parte I dell'allegato IV del citato Decreto; impianti attinenti ad emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico - l'Autorità competente può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra Autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività.
Orbene, nella fattispecie in esame - rientrante nella predetta ipotesi di cui all'art. 272, 1° comma ultima parte, D.L.vo 152/06 - si rileva che il Gup non ha indicato il provvedimento generale emesso dall'Autorità competente ai fini dell'obbligo - nei confronti dei gestori degli impianti - della comunicazione preventiva di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività.
Trattasi di carenza insanabile di motivazione che rende necessaria una nuova valutazione nel merito.
Va annullata, pertanto, la sentenza del Gup del Tribunale di Nola, in data 23/03/010, con rinvio a detto Tribunale per un nuovo esame.
P. Q. M.
La Corte,
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Nola. Così deciso in Roma il 12/01/2011
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 Feb. 2011