MINISTERO DELL\'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 24 luglio 2009, n. 139
Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, ai sensi dell\'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
GU n. 226 del 29-9-2009
                      IL MINISTRO DELL\'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con il quale
e\' stata recepita la direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre
1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose;
Visto in particolare l\'articolo 20, comma 6, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che prevede che il Ministro
dell\'ambiente provvede a disciplinare, con regolamento da adottarsi
ai sensi dell\'articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988,
n. 400, le forme di consultazione della popolazione sui piani di
emergenza esterni;
Visto il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante
attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva
96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose;
Visto l\'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l\'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell\'adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 19 febbraio 2009;
Vista la comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell\'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota del 6 maggio 2009 ed il relativo nulla osta,
trasmesso con nota del 14 maggio 2009;
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le forme di consultazione
della popolazione relativamente alla predisposizione, alla revisione
e all\'aggiornamento del piano di emergenza esterno, previsto
dall\'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e
successive modificazioni.
2. Ai fini del presente regolamento con il termine «popolazione» si
intendono le persone fisiche, singole ed associate, nonche\' gli enti,
le organizzazioni o i gruppi che siano o possano essere interessati
dalle azioni derivanti dal piano di emergenza esterno.


                               Art. 2.


Forme di consultazione della popolazione


1. Il prefetto, ai fini di cui all\'articolo 20, comma 1, del
decreto legislativo n. 334 del 1999, nel corso della predisposizione
del piano di emergenza esterno e comunque prima della sua adozione
procede, d\'intesa con il comune, alla consultazione della popolazione
per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre
modalita\' idonee, compreso l\'utilizzo di mezzi informatici e
telematici.
2. Con le medesime modalita\' di cui al comma 1 il prefetto, ai fini
di cui all\'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del
1999, consulta la popolazione nel corso della revisione e
dell\'aggiornamento del piano di emergenza esterno.
3. Ai fini della consultazione, il prefetto rende disponibili alla
popolazione, in modo da assicurarne la massima accessibilita\', anche
con l\'utilizzo di mezzi informatici e telematici, le informazioni in
suo possesso relative a:
a) la descrizione e le caratteristiche dell\'area interessata dalla
pianificazione o dalla sperimentazione;
b) la natura dei rischi;
c) le azioni previste per la mitigazione e la riduzione degli
effetti e delle conseguenze di un incidente;
d) le autorita\' pubbliche coinvolte;
e) le fasi ed il relativo cronoprogramma della pianificazione o
della sperimentazione;
f) le azioni previste dal piano di emergenza esterno concernenti
il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di
autoprotezione da adottare.
4. Le informazioni di cui al comma 3 sono messe a disposizione
della popolazione per un periodo di tempo non inferiore a trenta
giorni, prima dell\'inizio della consultazione.
5. Durante il periodo di cui al comma 4, la popolazione puo\'
presentare al prefetto osservazioni, proposte o richieste
relativamente a quanto forma oggetto della consultazione, delle quali
si tiene conto nell\'ambito delle attivita\' di cui all\'articolo 1,
comma 1.


                               Art. 3.

Disciplina regionale

1. Le disposizioni del presente regolamento restano in vigore fino
all\'approvazione di apposita normativa regionale volta a disciplinare
le forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza
esterni, in attuazione dell\'articolo 72 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
Il presente decreto sara\' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei
conti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara\' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E\' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 24 luglio 2009

Il Ministro : Prestigiacomo

Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 148