Cass. Sez. III n. 16624 del 21 aprile 2015 (Ud 8 apr 2015)
Pres. Mannino Est. Ramacci Ric. Argenziano
Sviluppo sostenibile.Realizzazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e area percorse dal fuoco
L'art. 12, comma 7 del d.lgs. 387\2003 limitandosi a prevedere la possibilità di ubicare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili anche nelle zone classificate come agricole, peraltro con determinati obblighi, non assume rilievo ai fini dell'applicabilità della deroga di cui all'art. 10, legge 353/2000, che consente la realizzazione di edifici, strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive nei soprassuoli percorsi dal fuoco nei casi in cui la realizzazione sia stata prevista in data antecedente all'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 22/12/2014 ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 27/11/2014 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ed avente ad oggetto un parco eolico, composto da nove generatori e tre cabine elettriche, dalle opere di urbanizzazione asservite e dai terreni limitrofi, siti nei comuni di (OMISSIS), ipotizzandosi, nei confronti di A.S., amministratore della "ARG WIND s.r.l.", i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e c).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, sulla base di motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quando disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p..
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, lamentando che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la possibilità di fare ricorso alla procedura semplificata di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. 387/2003, per la realizzazione dell'impianto eolico, in quanto lo stesso sarebbe stato artificiosamente frazionato.
Rileva, a tale proposito, che non solleva alcuna contestazione circa i criteri generali richiamati dal Tribunale, nè, tanto meno, sulla riconducibilità di tutti gli aerogeneratori alla società da lui rappresentata, mentre censura l'erronea individuazione, da parte dei giudici del riesame, dei "punti di connessione" nelle cabine di trasformazione invece che nei contatori collegati a ciascuna turbina, come precisato nell'art. 1, comma 1, lett. ee), e art. 5 dell'Allegato A della deliberazione ARG/eIt 99/88 dell'Autorità dell'Energia.
Da ciò conseguirebbe che i nove aerogeneratori costituirebbero singoli impianti mini-eolici, ciascuno di potenza inferiore a 60 Kw, soggetti, pertanto, a procedura abilitativa semplificata.
3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione della L. n. 353 del 2000, art. 10, evidenziando che la contravvenzione di cui del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), sarebbe stata contestata in relazione al fatto che parte delle turbine erano state realizzate su aree percorse da incendio, non considerando che la zona è classificata come "agricola", ove è prevista la possibilità di installare pale eoliche.
Aggiunge, poi, che l'esistenza di vincoli sull'area non risultava nota neppure agli uffici competenti per la definizione delle pratiche, tanto che non sarebbe stata menzionata nei certificati di destinazione urbanistica, cosicchè non poteva ipotizzarsi, nei suoi confronti, alcuna negligenza.
4. Con un terzo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza, da parte dei giudici del riesame, della lottizzazione abusiva per il frazionamento di una pluralità di particene, poi rivendute insieme alle pale edificate in ciascuna di esse.
Osserva, sul punto, che il frazionamento era stato effettuato la solo scopo di rivendere le particene e senza alterare l'originaria destinazione urbanistica dell'area, neppure mediante la realizzazione di stradelle e cavidotti, costituenti opere infrastrutturali indispensabili per la costruzione e l'esercizio degli impianti.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente rilevato come, al fine di avvalorare le proprie censure, il ricorrente richiami dati fattuali e documenti allegati agli atti del procedimento che non possono essere presi in considerazione in questa sede di legittimità.
Va ulteriormente premesso, con riferimento al primo motivo di ricorso, che non può essere verificata in questa sede la regolarità o meno della procedura di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto.
Si ritiene opportuno ricordare, a tale proposito, come questa Corte abbia già avuto modo di osservare, con riferimento ai titoli abilitativi edilizi, che l'accertamento della correttezza dei procedimenti amministrativi per il loro rilascio è sostanzialmente riservata al giudice di merito, poichè presuppone necessariamente la verifica di atti della pubblica amministrazione, mentre il controllo in sede di legittimità concerne la correttezza giuridica dell'accertamento di merito sul punto. Deve peraltro tenersi conto della natura sommaria del giudizio cautelare, la quale impedisce una esaustiva verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, in quanto l'accertamento dell'esistenza del fumus dei reati è fondato sulle prospettazioni della pubblica accusa, che non appaiano errate sul piano giuridico ovvero non siano contraddette in modo inconfutabile dalla difesa (così Sez. 3, n. 20571 del 28/4/2010, Alberti, Rv. 247189).
2. Ciò posto, deve rilevarsi che i giudici del riesame hanno escluso la validità della procedura autorizzatoria semplificata seguita nel caso in esame ed hanno posto in evidenza la necessità dell'autorizzazione unica regionale, previa valutazione di impatto ambientale, sul presupposto che vi sarebbe stata una separazione solo formale tra le singole turbine sottoposte a sequestro, le quali costituirebbero, nella realtà, un unico impianto.
Assume in sostanza il Tribunale che tale formale separazione sia avvenuta al fine di mantenere ciascun impianto sotto la soglia dei 60 Kw di potenza, beneficiando così del procedimento autorizzatorio semplificato ed ha ritenuto dimostrata l'artificiosa elusione della normativa di settore valorizzando alcune circostanze fattuali e, segnatamente, l'unitarietà dell'iniziativa imprenditoriale, facente capo ad un unico soggetto (la società amministrata dal ricorrente) ed il fatto che fosse unico il "punto di connessione" alla rete elettrica, individuato come "il luogo fisico in cui i cavi che trasportano l'energia prodotta dalle torri eoliche si collegano ai cavi della linea elettrica generale".
A fronte di tale rilievo, il ricorrente censura la individuazione che i giudici del riesame fanno del "punto di connessione", sostenendone il contrasto con le determinazioni dell'Autorità dell'Energia alle quali il Tribunale sarebbe stato vincolato.
3. Va tuttavia rilevato che la verifica sulle caratteristiche dell'impianto, effettuata dai giudici del riesame, costituisce un accertamento in fatto che tiene conto dei singoli elementi acquisiti nel corso delle indagini e sottoposti all'attenzione dei giudici, i quali li hanno utilizzati per stabilire, entro i limiti della cognizione loro consentita dalla legge, la sussistenza del fumus delle violazioni ipotizzate.
In altre parole, l'accertamento riguarda la situazione reale dei luoghi e la corrispondenza di quanto realizzato al titolo abilitativo conseguito e, all'esito dello stesso, il giudici hanno ritenuto fondata l'ipotesi che l'impianto fosse stato fittiziamente frazionato per beneficiare del titolo abilitativo semplificato.
Tale valutazione in fatto non può pertanto essere condizionata dalla definizione di "punto di connessione" che il ricorrente riconduce alla deliberazione dell'Autorità dell'Energia, non richiamata, però, dal Tribunale e che, pertanto, non potrebbe dirsi dallo stesso erroneamente interpretata.
Invero, l'ordinanza lascia chiaramente intendere che la individuazione del "punto di connessione" nelle due cabine di trasformazione alle quali erano collegate le pale eoliche si fonda su un apprezzamento delle caratteristiche strutturali dell'impianto, che viene considerato unitario a seguito del convogliamento dell'energia prodotta verso un unico punto di ricezione, individuato nelle due cabine elettriche di trasformazione, spiegando anche per quali ragioni "punto di connessione" non poteva essere considerato il contatore applicato ad ogni singola turbina.
Va inoltre rilevato come la deliberazione dell'Autorità dell'Energia, più volte richiamata, abbia come oggetto le "condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica", cosicchè le definizioni offerte, applicabili ai soli fini di quel provvedimento, come chiaramente indicato nell'art. 1 dell'Allegato A, non potrebbero avere, quale ulteriore effetto, quello di inficiare gli esiti di un accertamento che, fondato sulle caratteristiche dell'impianto, lo qualifica come unitario.
L'unicità del "punto di connessione", poi, altro non è che uno dei plurimi elementi che il Tribunale ha valorizzato per sostenere che l'impianto è stato artificiosamente frazionato, deponendo in tal senso, secondo i giudici del riesame, altri elementi, quali la unicità del soggetto richiedente l'autorizzazione e, lo si rileva dal tenore del provvedimento, la contiguità delle aree frazionate, cosicchè, pur volendo considerare diversamente collocato il "punto di connessione", i giudici avrebbero comunque utilizzato altri dati fattuali significativi.
4. Quanto al secondo motivo di ricorso, va ricordato che la L. 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro sugli incendi boschivi" è volta "alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita" (art. 1, comma 1). Tale obiettivo, perseguito anche attraverso misure di "previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi" e di "formazione, informazione ed educazione ambientale" (art. 1, comma 2) giustifica anche i vincoli di destinazione e le limitazioni d'uso, fissati dall'art. 10 quale deterrente del fenomeno degli incendi finalizzati alla successiva speculazione edilizia e per la conseguente salvaguardia del patrimonio boschivo.
L'articolo 10, rilevante nella fattispecie, dispone che: "le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonchè di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data".
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la L. n. 353 del 2000, art. 10, laddove consente la realizzazione di edifici, strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive nei soprassuoli percorsi dal fuoco nei casi in cui la realizzazione sia stata prevista in data antecedente all'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data, si riferisce alla specifica localizzazione dell'area riservata all'intervento da parte dello strumento urbanistico e non anche alla previsione di zona, con la conseguenza che non rileva, ai fini della speciale deroga, la generica compatibilità dell'intervento con la destinazione dell'area, essendo al contrario richiesto che l'area medesima sia già riservata dallo strumento urbanistico alla realizzazione delle predette opere (Sez. 3, n. 16592 del 31/3/2011, Siracusa, Rv. 250154. Conf. Sez. 3, n. 32807 del 23/4/2013, P.M. in proc. Timori, Rv. 255905).
A ciò non sopperisce certo il D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12, comma 7, il quale si limita a prevedere la possibilità di ubicare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili anche nelle zone classificate come agricole, peraltro con l'obbligo di tenere conto "delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla L. 5 marzo 2001, n. 57, artt. 7 e 8, nonchè del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 14".
5. Va conseguentemente affermato il principio secondo il quale il D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12, comma 7, limitandosi a prevedere la possibilità di ubicare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili anche nelle zone classificate come agricole, peraltro con determinati obblighi, non assume rilievo ai fini dell'applicabilità della deroga di cui alla L. n. 353 del 2000, art. 10, che consente la realizzazione di edifici, strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive nei soprassuoli percorsi dal fuoco nei casi in cui la realizzazione sia stata prevista in data antecedente all'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
6. Per ciò che concerne, inoltre, la mancata indicazione del vincolo nel certificato di destinazione urbanistica, si osserva che si tratta di una dato fattuale non riscontrabile da questa Corte ed il richiamo è riferito ad un documento allegato ad una memoria prodotta nel corso del giudizio di riesame di cui la Corte non può disporre.
Il Tribunale ha comunque considerato l'aspetto concernente l'elemento soggettivo del reato, evidenziando le ragioni per le quali la buona fede del ricorrente non poteva, allo stato, ritenersi dimostrata, indicandone le ragioni.
Va a tale proposito ricordato come la giurisprudenza di questa Corte abbia ripetutamente affermato che, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata, nell'ambito della valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato, anche la verifica dell'eventuale difetto dell'elemento soggettivo del reato, purchè di immediata evidenza (Sez. 2^ n. 2808, 21 gennaio 2009; Sez. 4^ n.23944, 12 giugno 2008;Sez. 1^ n.21736, 4 giugno 2007).
Il Tribunale si è attenuto a questo principio, osservando come, rispetto alla questione del pregresso incendio e del vincolo di inedificabilità conseguente, la sussistenza dello stesso era verificabile mediante la consultazione del sito internet della Regione e tale valutazione, ai fini della valutazione che gli era richiesta, appare comunque sufficiente.
7. Per ciò che concerne, infine, il terzo motivo di ricorso, concernente la lottizzazione abusiva, occorre ricordare che questa Corte, con riferimento agli impianti fotovoltaici realizzati in assenza della prescritta autorizzazione, ha ritenuto ipotizzabile la lottizzazione abusiva quando, per le dimensioni dell'impianto, in relazione alla superficie residua del territorio, non risulti salvaguardata la sua utilizzazione agricola e si determini, quindi, lo stravolgimento dell'assetto ad esso attribuito dagli strumenti urbanistici (Sez. 3, n. 15988 del 6/3/2013, Rubino, Rv. 255481).
In altra occasione (Sez. 3, n. 38733 del 20/3/2012, Ferrerò e altro, non massimata sul punto) si è chiarito che, avuto riguardo ai contenuti del D.Lgs. n. 367 del 2003, art. 12, comma 7, e del D.M. 10 settembre 2010, del Ministero dello sviluppo economico (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili punto 15.3), l'elusione del procedimento di VIA e del connesso giudizio di compatibilità ambientale sottrae all'amministrazione comunale la valutazione dei parametri di cui deve necessariamente tenersi conto per una adeguata ubicazione di un impianto in territorio agrario, il che può comportare un evidente pericolo a fronte del rischio di distorsioni derivante da una diffusione senza regole degli impianti, considerata la necessità di proteggere comunque il terreno agricolo dalle speculazioni industriali e di evitarne una imponente erosione.
8. Dati tali principi, che il Collegio condivide e ribadisce, si osserva che il Tribunale ha evidenziato come l'attività lottizzatoria sia stata posta in essere mediante il frazionamento in piccoli lotti di ridotte dimensioni, ritenute incompatibili con qualsiasi attività agricola e la realizzazione di strade e cavidotti per la gestione degli impianti, di fatto sottraendo l'area alla sua destinazione originaria.
Si tratta, all'evidenza, di elementi sufficienti per giustificare il fumus del reato, rispetto ai quali ricorrente oppone censure in fatto sulle dimensioni dei terreni e sulle caratteristiche delle strade e dei cavidotti e sulla circostanza che il frazionamento dimostrerebbe l'infondatezza della tesi accusatoria circa la unicità dell'impianto che, però, il Tribunale ha, come si è già detto, diversamente motivato.
9. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2015