La giurisprudenza amministrativa indica i limiti territoriali dell’ubicazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili

di Stefano DELIPERI

Pronuncia di rilevante interesse emanata recentemente dal T.A.R. Sardegna in tema di ubicazione degli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili.
La sentenza T.A.R. Sardegna, Sez. I,20 giugno 2025, n. 572 ha dato e confermato principi interpretativi fondamentali nel complesso e difficile rapporto fra produzione di energia da fonti rinnovabili e valori naturalistici, ambientali, storico-culturali dei territori interessati.  In precedenza,  con la sentenza T.A.R. Sardegna, Sez. I, 1 ottobre 2024, n. 671, aveva fornito analoghi indirizzi interpretativi e principi di sicura rilevanza nel medesimo orientamento.
A tal fine, assume importanza il quadro provvisorio concernente l’individuazione dei siti per gli impianti energetici da fonti rinnovabili (art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021 e s.m.i.) già esaminato dai Giudici amministrativi sardi: “in sostanza, il legislatore, con la norma citata, distingue il procedimento e la rilevanza del parere del Ministero della Cultura: se l’impianto ricade in area ex lege idonea alla realizzazione di un impianto a energia rinnovabile, il parere del Ministero della Cultura non ha natura vincolante per l’autorità procedente, il MASE nel caso che occupa; diversamente, se l’area non è tra quelle ex lege idonea alla realizzazione dell’impianto, il parere del Ministero della Cultura ha natura obbligatoria e vincolante nei confronti dell’autorità procedente. Perciò, se tale parere è di segno negativo, il MASE è tenuto a concludere il procedimento denegando la valutazione di compatibilità ambientale al progetto, restando in capo ad esso la possibilità di sollevare il conflitto tra Ministeri, da dirimersi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400”.
La presenza di una fascia di rispetto dove “le valutazioni del Mic assumono portata vincolante per il Mase, stante proprio la vicinanza ai beni tutelati, avendo – nella discrezionalità legislativa – identificato tale parametro dei tre chilometri“, in caso di progetti di centrali eoliche, costituisce lo snodo interpretativo fondamentale.
Infatti, ribadisce il T.A.R., “se è pur vero che la fascia – comunque legislativamente definita di rispetto - di 3 km di distanza da beni tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 determina unicamente che l’area in questione non sia ex lege idonea all’installazione di impianti FER, non è men vero che ciò importa che la presenza di tali beni all’interno dell’area richieda una approfondita, importante valutazione dell’autorità preposta. Essa è stata, nel caso che occupa, ampiamente resa ed è di segno negativo.”    Nella fattispecie concreta, sia la Soprintendenza territorialmente competente che la Soprintendenza speciale per il PNRR hanno formulato un parere ampiamente argomentato sul denso paesaggio archeologico del luogo e sui beni ambientali presenti nel sito interessato al progetto.
Una motivazione adeguata che deve comunque sussistere anche in presenza di una classificazione quale “non idonea” dell’area prescelta per la produzione energetica da fonte rinnovabile, come recentemente indicato dalla giurisprudenza amministrativa (vds. T.A.R. Umbria, Sez. I, 6 agosto 2024, n. 592).
I Giudici amministrativi sardi confermano un indirizzo interpretativo che individua nella doverosa approfondita motivazione dei progetti di impianti rinnovabili da parte degli organi del Ministero della Cultura in aree classificate non idonee, essendo le aree idonee foriere di una procedura di approvazione semplificata. 
dott. Stefano Deliperi


N. 00572/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00935/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 935 del 2024, proposto da Iberdrola Renovables Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Comandé, Serena Caradonna, Ilaria Arrigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Cagliari, via Nuoro, 50;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), in persona del legale rappresentante pro tempore e Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio- Città Metropolitana di Cagliari, Province Oristano e Sud Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, come sopra rappresentati difesi e domiciliati;
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani, Andrea Secchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Mase, Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Mase, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Mase, Commissione Tecnica Pnrr-Pniec, Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della Difesa Dell’Ambiente, Servizio Via, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Parere Tecnico Istruttorio negativo reso dal Ministero della Cultura, Sopr. speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prot. MIC_SS-PNRR_UO8 N. 0023707-P del 12.08.2024, nell’ambito del procedimento di VIA ai sensi dell’art. 23 del D. lgs. 152/2006, con riferimento al “Progetto di in impianto eolico denominato “PARCO EOLICO DI CARBONIA” costituito da 11 aerogeneratori, con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di impianto di 66 MW”;
- del parere negativo reso dalla Sopr. Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, prot. n. MIC_SABAP-CA_UO5 n. 0012790-P del 15.07.2024, conosciuto solo in quanto allegato e costituente parte integrante del parere istruttorio reso dal MIC;
- ove occorra e per quanto di ragione, della Deliberazione n. 36/7 del 5.9.2006 con la quale è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e del successivo Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 82 del 7.9.2006;
- ove occorra e per quanto di ragione degli articoli 17, 18, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 47, 52, 57, 103 e 112 delle suddette NTA nella parte in cui introducono un divieto di installazione di impianti eolici e/o comunque nel senso fatto proprio dal MIC e dalla Sopr. con i pareri odiernamente impugnati;
- ove occorra e per quanto di ragione della D.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020 ed i relativi allegati;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente Iberdrola Renovables Italia S.p.a. (Iberdrola) ha esposto di aver presentato al Ministero per l’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in data 18.07.2022, istanza per l’attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), ex art. 23 del D.lgs. 152/2006, integrata con la Valutazione di Incidenza Ambientale (Vinca), necessaria poiché le aree di interesse ricadono in zone SIC, per la realizzazione del progetto denominato “Parco eolico Carbonia”, costituito da 11 aerogeneratori da 6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 66 MW e dalla relative opere connesse, da realizzarsi nei Comuni di Carbonia, Iglesias e Gonnesa (SU).
2. Con l’odierno ricorso, impugna il parere tecnico istruttorio negativo reso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR presso il Ministero della Cultura (Soprintendenza speciale o Mic), che fa proprie le considerazioni di segno negativo espresse dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (Soprintendenza territoriale).
3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:
- I Violazione, errata interpretazione, e falsa applicazione dell’art. 20, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii. – Eccesso di potere per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, manifesta contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e sproporzionalità – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e ss.mm.ii. – Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione – Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili.
In primo luogo, è illegittima la motivazione degli atti impugnati per cui, posto che nella fascia di rispetto di 3 km dall’impianto eolico insistono beni sottoposti a tutela ex d.lgs. n. 42 del 2004 (art. 20, comma 8, lett. c-quater) d.lgs. n. 199 del 2021), allora l’area per cui è causa sarebbe “non idonea” alla realizzazione dell’impianto, posto che l’art. 20, comma 8 del d.lgs. n. 199 del 2021 prevede – soltanto ed al contrario – che oltre tale fascia di rispetto l’area sia senz’altro “idonea” alla realizzazione dell’impianto, ma non che al suo interno l’area sia sempre “non idonea”.
- II Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e ss.mm.ii. – Eccesso di potere per carenza di motivazione – Travisamento dei fatti, manifesta contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e sproporzionalità – Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. - Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili.
Il parere impugnato è affetto da vizio di motivazione, poiché le amministrazioni si sono limitate a richiamare i vincoli paesaggistici e di interesse archeologico relativi alle aree limitrofe a quella di progetto, senza però in alcun modo esporre le ragioni, giuridiche e di fatto, per le quali l’impianto proposto produrrebbe su di essi un effettivo impatto negativo.
Peraltro:
- risulta del tutto omesso ogni ragionamento in ordine alle vicinanze dell’area scelta per la realizzazione del parco eolico alla vasta Area industriale di PORTOSCUSO – SICIP che si estende per circa 720 ha;
- è contraddittorio rilevare l’esistenza di un interesse archeologico nelle aree scelte per l’installazione dell’impianto in questione, nonché la sussistenza delle condizioni di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, pur affermando che il progetto in esame non interferisce direttamente con aree di interesse archeologico;
- è contraddittorio altresì rilevare che il paesaggio esistente sarebbe “privo di strutture a carattere industriale” (pagg. 4-5 doc. 1) e dall’altro affermare che l’area di studio sarebbe “interessata da una inedita concentrazione di proposte di impianti alimentati da FER…tanto da prospettarsi una sostituzione del paesaggio agrario e minerario storico a vantaggio di un paesaggio industriale”.
- III Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e ss.mm.ii. – Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione – Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.p.r. n. 31/2017 ss.mm.ii. e del relativo allegato a – Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. – Violazione e falsa applicazione del d.m. 10 settembre 2010 - Violazione e falsa applicazione del piano paesaggistico regionale e delle relative norme tecniche di attuazione – Eccesso di potere per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, manifesta contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza – Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili.
Nel merito più diretto del contenuto del parere, si rileva quanto segue.
III.1. Quanto ai beni archeologici elencati dal Mic nessuno di tali beni ricade nelle aree interessate dall’impianto eolico in parola, essendo localizzati anche a distanza di oltre 1 km dalle opere di progetto, con la conseguenza che quest’ultimo sarà collocato ampiamente all’esterno di tali aree vincolate; perciò, trattandosi di opere tutte esterne ai vincoli, il Mic e la Soprintendenza territoriale avrebbero dovuto spiegare in che termini i beni presenti nell’area vasta verrebbero incisi dalla realizzazione del parco eolico.
III.2. Quanto ai beni tutelati ope legis ex art. 10, comma 1 d.lgs. n. 42 del 2004, valgano le considerazioni di cui al motivo sub. I.
III.3. Quanto ai beni paesaggistici, la Soprintendenza territoriale ancora opera una sterile elencazione di beni paesaggistici - o, comunque, tutelati a mente del d.lgs. n. 42 del 2004 - e, in ragione della sola presenza di questi, oppone il proprio fermo diniego alla realizzazione del progetto, senza in alcun modo scrutinare i potenziali effettivi impatti che quest’ultimo potrebbe eventualmente produrre sui suddetti beni.
Invero, il vincolo sulle aree percorse da incendio di categoria bosco e pascolo, non interferisce con gli aerogeneratori e neppure con il cavidotto e/o la Sottostazione Elettrica, mentre le uniche interferenze sussistenti riguardano esclusivamente alcuni tratti del tracciato cavidotto con la fascia di rispetto dei 150 m dei fiumi e con un’area perimetrata come “boschi e sugherete”: per essi tuttavia, non sussiste alcuna rilevanza, in termini di compatibilità paesaggistica, poiché il cavidotto interrato rappresenta un’opera che, proprio in ragione dei trascurabili impatti che essa comporta nel contesto in cui si inserisce, viene sottratta dall’onere di previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, in senso contrario a quanto affermato dal MIC.
Infine, la circostanza che l’area di sorvolo di quattro torri ricadrebbe in un’area tutelata ai sensi dell’articolo 143 del D.lgs. 42/2004 non integra ex se un elemento ostativo all’assentabilità del progetto.
III.4. Quanto alla incompatibilità con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale (PPR):
III.4.1. In relazione al contrasto con l’art. 112 delle NTA del PPR (ambiti costieri n. 6 e n. 7), in fatto si rileva che dall’elaborato denominato “Inquadramento impianto eolico su PPR Assetto ambientale”, nonché dal SIA e dalla Relazione Paesaggistica, si evince che in realtà l’impianto eolico di che si tratta non ricade negli ambiti di paesaggio costiero citati; in ogni caso, la Soprintendenza avrebbe dovuto proporre la delocalizzazione degli aerogeneratori che ricadrebbero, in tesi, in ambito costiero.
III.4.2. In relazione al contrasto con l’articolo 18, comma 1 delle NTA del PPR (l’area di sorvolo di 4 WTG risulterebbe ricadente all’interno di aree vincolate paesaggisticamente dall’art. 143 del d.lgs. n. 42 del 2004), esso non costituisce motivo di diniego, ma prevede solo l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, sicché le possibili trasformazioni sono ammesse.
III.4.3. Quanto al contrasto con l’art. 29 delle NTA del PPR, è illegittimo ritenere in contrasto con tale norma il progetto in esame, posto che la stessa ammette sulle aree interventi di rilevanza economica e sociale, tra i quali senz’altro rientra la realizzazione di un impianto per la produzione di energia rinnovabile, vieppiù nell’attuale contesto.
III.4.4. Quanto al contrasto con l’art. 103 delle NTA del PPR, la compatibilità degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile con le zone a destinazione agricola è dichiarata ex lege dal comma 7 dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003 e nelle vicinanze dell’area de qua è presente la vasta Area industriale di PORTOSCUSO – SICIP che si estende per circa 720 ha.
III.5 Quanto ai beni architettonici, la Soprintendenza procede alla individuazione di beni architettonici localizzati “in agro entro il buffer di 3 km” e “nell’area vasta, entro 10 km”, ma tale tecnica è illegittima, poiché non esiste una fascia di rispetto né tantomeno può rilevare un’area vasta di 10 km; in ogni caso, alla elencazione di beni e all’indicazione delle mere distanze non segue alcuna approfondita valutazione e le considerazioni risultano generiche e basate sul sillogismo “eolico = deturpamento del paesaggio”.
III.6. Quanto agli impatti cumulativi dell’impianto, rileva la ricorrente che:
- la valutazione degli impatti cumulativi di un impianto con altre iniziative FER nel medesimo territorio debba essere effettuata innanzitutto avuto riguardo ad una limitata e ragionevole area di indagine, nonché unicamente con riferimento agli impianti già esistenti (quindi già realizzati) nonché agli impianti autorizzati (rispetto ai quali si sia concluso positivamente il procedimento autorizzativo);
- come emerge dalla “Carta degli Impatti cumulativi”, le distanze tra gli aerogeneratori in progetto e quelli esistenti non consentono di determinare significativi e non sostenibili effetti cumulativi, ragion per cui, a differenza di quanto asserito dalle Amministrazioni, è esclusa qualsiasi possibilità di produrre l’“effetto selva visivo non sostenibile paesaggisticamente”.
III.7. Quanto ai profili di intervisibilità, la ricorrente ha effettuato appositi sopralluoghi in prossimità dei beni segnalati, mostrando con i foto-inserimenti come da tali beni la visibilità degli aerogeneratori sia di fatto nulla.
III.8. Quanto all’impatto sull’uso dei mezzi aerei di lotta antincendio, per cui il MIC contesta che la ricorrente abbia omesso tale valutazione, come correttamente evidenziato dall’ANEV, non soltanto la presenza degli aerogeneratori non costituisce in nessun caso un ostacolo alla circolazione dei mezzi di soccorso aereo, ma, in realtà, integra un elemento che riduce il rischio di insorgenza e propagazione degli incendi dal momento che le aree interessate dagli aerogeneratori sono costantemente sottoposte a manutenzione e, dunque, prive della presenza di sterpaglie.
- IV Illegittimità degli articoli 17, 18, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 47, 52, 57, 103 e 112 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico della Regione Sardegna nella parte in cui dispongono un generalizzato divieto di installazione di impianti eolici e della d.g.r. 59/90 del 27.11.2020 per: Violazione e falsa applicazione della direttiva 2001/77/ce, dell’art. 12 d.lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., del d.lgs. 28/2011 e dell’art. 17 del dm 10 settembre 2010 - Illegittimità derivata dei pareri resi dal mic e dalla sopr. odiernamente gravati.
In via subordinata, si impugnano in questa sede le norme di attuazione indicate in epigrafe nella parte in cui le stesse vietano la realizzazione di impianti FER su tutto il territorio cui si riferiscono o, comunque, ove interpretate nel senso fatto proprio dalle Amministrazioni resistenti, ovvero che le stesse vietano la realizzazione di impianti eolici nell’area di riferimento.
4. Resistono in giudizio il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, che hanno richiesto la dichiarazione di inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso siccome infondato.
5. Resiste in giudizio la Regione Sardegna, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso richiedendone comunque il rigetto nel merito siccome infondato.
6. All’udienza pubblica del 30 aprile 2025, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In primo luogo, giova richiamare la disciplina normativa dettata dall’art. 20, comma 8 del d.lgs. n. 199 del 2021 e, in particolare la lett. c-quater).
Tale norma prevede infatti che:
“Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:
(…)
c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”.
La qualificazione di un’area come idonea rileva ai sensi del successivo art. 22.
Come già chiarito da questa Sezione infatti, “alla luce del dato normativo portato dall’art. 22 del D.lgs. n. 199/2021, in combinato disposto con l’art. 20, comma 8 della medesima fonte normativa, il Collegio non può che rilevare come il legislatore abbia identificato un iter procedimentale nel rapporto con le valutazioni del MIC, che si riflette sul piano motivazionale, senz’altro semplificato per gli impianti da realizzarsi su area considerata ex lege idonea, come quella qui in esame: “nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione” (T.a.r. Sardegna, Sez. I, n. 414 del 2024).
In sostanza, il legislatore, con la norma citata, distingue il procedimento e la rilevanza del parere del Ministero della Cultura: se l’impianto ricade in area ex lege idonea alla realizzazione di un impianto a energia rinnovabile, il parere del Ministero della Cultura non ha natura vincolante per l’autorità procedente, il MASE nel caso che occupa; diversamente, se l’area non è tra quelle ex lege idonea alla realizzazione dell’impianto, il parere del Ministero della Cultura ha natura obbligatoria e vincolante nei confronti dell’autorità procedente.
Perciò, se tale parere è di segno negativo, il MASE è tenuto a concludere il procedimento denegando la valutazione di compatibilità ambientale al progetto, restando in capo ad esso la possibilità di sollevare il conflitto tra Ministeri, da dirimersi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
In termini, si è già espressa la Sezione in ordine alla questione della formazione del silenzio inadempimento da parte del MASE nei procedimenti di VIA in materia di energia rinnovabili, ove si è avuto modo di evidenziare che “ove l'impianto sia posto in area da qualificarsi idonea ex lege per l'installazione di impianti ad energia rinnovabile, segnatamente ex art. 20, comma 8, lett. b) del D.lgs. n. 199/2021, come dedotto dalla ricorrente, ai sensi del successivo art. 22 della medesima fonte, il parere reso dal MIC, pur se obbligatorio, non assume carattere vincolante per il MASE.
Orbene, se così è, ad avviso del Collegio non sussiste una inerzia del MASE sul punto, avendo quest'ultimo correttamente richiesto l'approfondimento istruttorio necessario al MIC in ordine all'idoneità o meno dell'area secondo la previsione di legge, al fine di concludere poi il procedimento, in particolare valutando se poter disattendere il parere del MIC, in quanto non vincolante stante la idoneità ex lege dell'area, ovvero in caso contrario essere vincolata da tale parere negativo ed eventualmente, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 5, comma 2, lett. c-bis della legge n. 400/1988, rimettere la questione al Consiglio dei Ministri per comporre le posizioni contrastanti” (T.a.r. Sardegna, sez. I, 19 gennaio 2024, n. 22; Id., 27 febbraio 2024, n. 147).
8. Da tale premessa discende l’infondatezza del primo motivo di ricorso proposto da Iberdrola, con il quale la ricorrente ritiene che il Mic, nel proprio parere negativo, si sia limitato a rilevare che l’area è inidonea alla realizzazione dell’impianto, siccome ricade nell’arco dei tre chilometri da beni tutelati ex d.lgs. n. 42 del 2004 e perciò solo deve essere reso parere negativo.
Tale lettura “assolutistica” del parere del Mic e del parere della Soprintendenza territoriale, richiamato nel primo, non convince il Collegio, poiché in realtà gli enti si limitano a rilevare che l’area in esame non è annoverata tra quelle idonee, poiché pacificamente ricade nella fascia di rispetto di beni tutelati, ai sensi del citato art. 20, comma 8, lett. c-quater).
Come già esposto, è senz’altro vero che ciò non determini ex se l’incompatibilità assoluta dell’area ad ospitare impianti ad energia rinnovabile in essa, come deduce la ricorrente, alla stregua di quanto dispone l’art. 20, comma 7, del d.lgs. n. 199 del 2021, ma ciò non è affermato nei pareri del Mic e della Soprintendenza, che possono ben essere letti compatibilmente con la disciplina legislativa.
Sarebbe viceversa la lettura di parte ricorrente a svuotare di significato la previsione di una fascia di rispetto di tre chilometri dai beni tutelati (per gli impianti eolici) se si ritenesse che tale fascia di rispetto in nulla muta la sostanza circa la realizzabilità dell’impianto; lo stesso legislatore ha invece ritenuto di individuare tale fascia di rispetto alla quale le valutazioni del Mic assumono portata vincolante per il Mase, stante proprio la vicinanza ai beni tutelati, avendo – nella discrezionalità legislativa – identificato tale parametro dei tre chilometri già citato.
Neppure negli stralci dei pareri richiamati a pag. 6 del ricorso si coglie quanto preteso dalla parte ricorrente, poiché non emerge da essi come il Mic abbia sviluppato la sostanziale equazione “area non ex lege idonea = area inidonea”, ma semplicemente rileva come l’area prescelta dalla società ricorrente non sia compresa tra quelle ex lege idonee per la vicinanza a beni tutelati.
Evidente quindi come, se “il legislatore abbia identificato un iter procedimentale nel rapporto con le valutazioni del MIC, che si riflette sul piano motivazionale, senz’altro semplificato per gli impianti da realizzarsi su area considerata ex lege idonea” (ancora T.a.r. Sardegna n. 414 del 2024, cit.), al contrario, se l’area non è annoverata tra le aree ex lege idonee, soprattutto in relazione alla lett. c-quater), la valutazione del Mic, che assume natura vincolante, risulta particolarmente pregnante rispetto al rapporto tra l’impianto e la tutela dei beni culturali e paesaggistici posti nelle vicinanze (rectius: nella fascia di rispetto dei tre chilometri) dei beni tutelati.
Il primo motivo è dunque infondato, poiché il parere negativo non è stato reso sulla sola base della circostanza che l’area non è compresa tra quelle ex lege idonee, non essendosi perciò erroneamente applicato l’art. 20, comma 8, lett. c-quater) del d.lgs. n. 199 del 2021.
9. Il secondo motivo di ricorso è del pari infondato, non apparendo sussistere quel grave deficit motivazionale nei pareri impugnati, dovendosi in realtà valutare la congruità della motivazione resa dalla Soprintendenza e dal Mic, per come infatti partitamente contestata con il terzo motivo di ricorso in relazione ai singoli beni tutelati che, in tesi di parte resistente, interferirebbero con l’impianto nonché in relazione ai profili di effetto cumulativo e intervisibilità.
La stessa ampia proposizione del terzo motivo di ricorso, volto a confutare i singoli passaggi motivazionali e gli aspetti critici rilevati, esclude la fondatezza del secondo motivo, che nella sua lettura “assolutistica” già valutata in relazione al primo motivo, denuncia in sostanza una motivazione apparente basata sulla semplice presenza dei beni tutelati nella fascia di rispetto relativa all’impianto in questione.
Tesi che non può essere accolta, dovendosi invece valutare, in concreto, la legittimità della motivazione dei pareri impugnati.
10. Venendo all’esame del terzo motivo di ricorso, vale ricordare che, come già affermato da questo Tribunale “se è senz’altro vero e pacifico, anche nella giurisprudenza di questo Tribunale, che la presenza di beni di interesse culturale nella fascia di rispetto non impedisca ex se e in via assoluta la realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile, nondimeno tale circostanza fattuale impone una valutazione concreta circa la compatibilità di quest’ultimo con tali beni (ex multis T.A.R. Sardegna, n. 647/2020)” e che il sindacato del giudice amministrativo incontra dei limiti, non potendosi accogliere impostazioni attoree che impongano “a questo giudice di non limitare il proprio sindacato alla valutazione di congruità del giudizio tecnico-discrezionale compiuto dall’amministrazione, bensì di operarne uno proprio o, ancor più precisamente, di condividere quello della ricorrente circa, ad esempio, la sufficienza ai fini della tutela, pur bilanciata, dei beni culturali, dei progetti presentati e delle misure compensative proposte, sposando le conclusioni presentate dalla ricorrente; (…).
Non può dimenticarsi infatti che “l'apprezzamento compiuto dall'Amministrazione preposta alla tutela è quindi sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile" (ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 04/09/2020, n. 5357; T.A.R. Sardegna, Sez. II, n. 857/2022)” (T.A.R. Sardegna, sez. II, 30 gennaio 2024, n. 63).
11. Al lume di tali coordinate ermeneutiche, il terzo motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L’analisi partitamente svolta dalla ricorrente nel motivo in esame contiene in realtà – soprattutto con riferimento ai decisivi beni archeologici, tutelati ope legis e paesaggistici – considerazioni in ordine alla assenza di pregiudizio per tali beni che si scontrano con le valutazioni tecnico discrezionali oggetto di ampia motivazione da parte della Soprintendenza e poi trasfuse nel parere del Mic.
Tanto è sufficiente a respingere la censura proposta avverso il contenuto, nel merito, dei pareri in esame, poiché si tratterebbe, in sostanza, di sostituire la valutazione tecnico discrezionale dell’amministrazione sull’impatto ambientale del progetto con quella della ricorrente; non sussistono, al contrario, macroscopici errori di fatto o travisamenti, né valutazioni irragionevoli sotto questo profilo.
12. Come già anticipato, se è pur vero che la fascia – comunque legislativamente definita di rispetto - di 3 km di distanza da beni tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 determina unicamente che l’area in questione non sia ex lege idonea all’installazione di impianti FER, non è men vero che ciò importa che la presenza di tali beni all’interno dell’area richieda una approfondita, importante valutazione dell’autorità preposta.
Essa è stata, nel caso che occupa, ampiamente resa ed è di segno negativo.
La Soprintendenza territoriale, nel proprio parere allegato anche al parere della Soprintendenza speciale PNRR, al lungo elenco di beni archeologici e tutelati ex art. 10, comma 1 del d.lgs. n. 42 del 2004, fa seguire l’espressione del parere negativo specifico, non limitandosi l’amministrazione quindi ad elencare detti beni, né al contrario essendo necessaria una valutazione singola per essi, essendo invece sufficiente una valutazione globale e sintetica dell’impatto su tale patrimonio:
- “L’impianto eolico ricade in un territorio caratterizzato dalla presenza di un numero elevato di siti archeologici che qualifica come elevato il rischio di nuovi rinvenimenti e che richiederebbe ulteriori indagini sul campo. Si evidenzia, tuttavia, che tali indagini potrebbero, verosimilmente, incrementare il quadro di conoscenze finora noto, che comunque si rappresenta sufficiente per esprimere parere negativo su tali opere anche in questa fase. Infatti, l’impianto ricade in un territorio che conserva numerose testimonianze della sua frequentazione già in epoca preistorica, con una intensità insediativa notevole in età nuragica, con nuraghi, villaggi e tombe di giganti, e una serie di ville e fattorie di età romana. I siti archeologici che insistono nell’areale di progetto, per lo più, non sono stati indagati scientificamente tuttavia essi conservano un paesaggio archeologico che, nella sequenza stratificata degli insediamenti, è espressione di una organizzazione sistematica, mantenuta nel tempo, del controllo e della gestione delle risorse agricole della valle del Cixerri e della via naturale di collegamento con il resto dell’Isola”;
- a seguito di ampia descrizione dei beni culturali e paesaggistici ricadenti nell’areale dei 3 km dall’impianto, assume la Soprintendenza territoriale che “il profilo specifico della tutela dei beni culturali architettonici e del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall’intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l’opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all’espressione di un parere negativo motivato dalla rilevanza storica, culturale e paesaggistica dell’area di interesse, per la quale la realizzazione dell’intervento si mostra come un detrattore di qualità non sostenibile dal contesto, anche in relazione all’importante effetto cumulo con le proposte finora avanzate. (…) sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative, tecnologiche e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali”;
- in particolare ed in senso contrario anche a quanto dedotto in ricorso, senza però sviluppare contestazioni specifiche, rileva la Soprintendenza territoriale che “numerosi aerogeneratori sono localizzati in prossimità del folto reticolo fluviale, tutelato ai sensi dell’142 del D. Lgs. 42/2004 e del successivo art. 143 per effetto dell’art. 17 delle NTA del PPR, comportando un impatto negativo sulla fruibilità paesaggistica dello stesso. Gli aerogeneratori infatti sono posizionati sovente tra due corsi d’acqua o alla loro diramazione naturale, dovuta alle caratteristiche geomorfologiche dell’area. L’aerogeneratore C05 è posto a soli 30 m circa dal perimetro di tutela del Riu Barbaraxinu ed a circa 200 m da quello del Rigolo Sa Pira; gli aerogeneratori C07 e C06 sono compresi tra il Rio Is Corongius ed il Riu Flumentepido e distano dalla fascia di tutela del primo circa 40 m e rispettivamente circa 110 m e 120 m dalla fascia di tutela del secondo. L’aerogeneratore I02 è compreso tra il Riu Marraconi ed il Riu Gibbara e dista dalle rispettive fasce di tutela circa 50 m; la fascia di tutela del Riu Is Begas Genna Gonnesa è a circa 50 m da I01; inoltre, la fascia di tutela del Riu Cixerri, dal quale origina il grande reticolo fluviale della omonima valle, risulta a circa 70 m da C02 e a circa 120 m da C01”.
Rileva poi il parere del Mic anche che:
- “il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP, quale U.O. della Soprintendenza speciale per il PNRR, concorda con il parere negativo espresso dall’Ufficio periferico del MiC territorialmente competente, rilevando, per quanto di competenza, in relazione alla interferenza dell’intervento con i beni architettonici la presenza di numerosi beni architettonici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004 presenti nelle aree direttamente interessate dall’intervento con distanze tra gli aerogeneratori inferiori ai 3 km previsti dall’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199 del 2021 così come modificato dal decreto-legge n. 13 del 2023, art. 47, comma 1, lett. a), tali da determinare notevoli interferenze visive con gli stessi beni culturali”;
- “contrariamente a quanto risultato dall’istruttoria condotta dal Ministero della cultura, il Proponente assegna addirittura un valore pari a “0” con riferimento agli impatti riscontrati sui “BENI STORICI E ARCHEOLOGICI”, tuttavia con la annotazione che “… Si vuole precisare che all’interno della tabella non sono state inserite le componenti Paesaggistiche che sono state valutate separatamente e con proprie metodologie all’interno della “Relazione Paesaggistica” e di cui si riportano i risultati e le considerazioni nel successivo paragrafo “Paesaggio” …” (p. 501), cosa in effetti non contenuta nel riferito capitolo 9.2.10 Paesaggio (v. pp. 521-522), di fatto falsando una valutazione complessiva ed univoca degli impatti attesi su tutti i fattori ambientali definiti dal D.Lgs. n. 152 del 2006 (risultando, d’altronde, nella indicata Relazione paesaggistica una equivalente valutazione di impatto “sufficientemente basso” – v. p. 232)”;
- “rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale (archeologica, architettonica e paesaggistica), l’impianto in esame per la produzione di energia elettrica si colloca come nuovo elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 206 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente oggi nella medesima area, costituiscono una nuova frammentazione del paesaggio esistente come fin qui comunque preservatosi, stante la dimostrata intervisibilità dello stesso solo nuovo impianto in esame da lunghe distanze”.
13. Alla luce di tale compendio motivazionale e del limitato sindacato giurisdizionale che su tali valutazioni è ammissibile, ritiene il Collegio che non assumano rilievo decisivo le questioni sollevate dalla ricorrente in merito agli ulteriori profili motivazionali degli atti impugnati circa l’impatto cumulativo del progetto o l’interferenza con l’attività dei mezzi aerei antincendio.
14. Neppure può essere perciò rilevante il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce, in via subordinata, l’illegittimità delle norme del Piano paesaggistico regionale, poiché, a ben vedere, tali norme non sono state interpretate quali divieti assoluti di realizzazione di impianti FER, ma unicamente considerate nell’ambito della disciplina applicabile nell’ambito di una più ampia motivazione resa dall’amministrazione nel senso dell’incompatibilità ambientale del progetto.
15. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, stante la complessità, anche fattuale, della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Referendario
        
        
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Gabriele Serra        Marco Buricelli
        
        
IL SEGRETARIO
pubblicata il 20 giugno 2025