Commento alla bozza del 15/10/2012 del DDL “Nuove disposizioni di semplificazione amministrativa a favore dei cittadini e delle imprese” esaminato nel C.d.M. del 16/10/2012
(in Appendice i testi vigenti e modificandi dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001)
di Massimo GRISANTI
All’indomani della divulgazione della notizia dell’avvenuta presentazione nel Consiglio dei Ministri del 16/10/2012 del DDL denominato “Nuove disposizioni di semplificazione amministrativa a favore dei cittadini e delle imprese” le associazioni o comitati ambientalisti nazionali (Comitato per la Bellezza, per l’Unità del 19/10/2012), illustri studiosi (prof. Salvatore Settis, per Repubblica del 21/10/2012), ex magistrati (Dott. Giovanni Losavio, per Edyburg in data 25/10/2012) e giornalisti (Gian Antonio Stella, per Corriere della Sera del 18/10/2012), si sono espressi in termini negativi in ordine alle misure in materia di infrastrutture, beni culturali e edilizia contenute nell’art. 13 del DDL medesimo, relativo alle previste modifiche da apportare all’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, meglio conosciuto come Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Invero, unanime è stata la convinzione che venga introdotto in via generalizzata l’istituto del silenzio assenso nel procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Premesso che se davvero così fosse sarebbe palese l’incostituzionalità di una siffatta modifica (cfr. Corte Costituzionale, n. 302/1988; n. 307/1992; n. 26/1996; n. 404/1997), rimane da indagare meglio se davvero le modifiche previste dal DDL diano luogo all’introduzione del silenzio assenso nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
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Innanzi tutto occorre premettere che con la legge n. 241/1990 il legislatore statale ha voluto stabilire le norme generali in tema di procedimento amministrativo, prima assenti.
Proprio in quanto generali, le disposizioni della legge n. 241/1990 sono recessive di fronte a procedimenti amministrativi specifici quale quello regolante il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, peraltro delineato con una legge posteriore.
Va da sé che per quanto non normato dall’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 deve farsi applicazione delle disposizioni generali del procedimento amministrativo; così come devono essere inderogabilmente applicate le disposizioni della legge n. 241/1990 relative alla conclusione del procedimento nel termine prefissato e al divieto di operare mediante segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso in presenza di vincoli paesaggistici, in quanto disposizioni espressamente qualificate come livelli essenziali delle prestazioni dai vigenti commi commi 2-bis e 2-ter dell’art. 29 della legge n. 241/1990.
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Il procedimento amministrativo può essere concluso mediante l’accoglimento o il rigetto dell’istanza inoltrata per ottenere l’autorizzazione amministrativa, quale bene della vita, oppure può essere concluso con un’archiviazione, il cui provvedimento, in quanto lesivo per il richiedente, può essere impugnato innanzi al Giudice amministrativo.
Invero, vorrei soffermare l’attenzione sull’espressione confermata dal legislatore nel Codice del Paesaggio ovverosia “… l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.”, senza indicare in quali termini debba essere il provvedimento.
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Dal momento che il legislatore ha previsto che all’esito della positiva verifica dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico (cfr. art. 146, comma 5, secondo periodo) il parere del Soprintendente è di tipo “obbligatorio non vincolante”, a fortiori è di tipo “obbligatorio” quello già definito come vincolante e da esprimersi sino al momento della suddetta positiva verifica.
E’ del tutto evidente, quindi, che il parere del Soprintendente, in quanto obbligatorio, è sempre di co-gestione, di amministrazione attiva (cfr. TAR Campania, NA, 11/10/2012, n. 4073), e non può mai mancare nel procedimento che porta all’adozione del provvedimento conclusivo.
Peraltro, diversamente non può essere dal momento che “senza che qui occorra svolgere una compiuta esegesi del citato disposto costituzionale (n.d.r.: art. 9 Cost.), basta rilevare come, in forza di esso, il perseguimento del fine della tutela del paesaggio (e del patrimonio storico ed artistico nazionale) sia imposto alla Repubblica, vale a dire allo stato-ordinamento e perciò, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, a tutti i soggetti che vi operano” (così si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza 29 marzo 1985, n. 94, Pres. e Red. Leopoldo Elia).
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In ragione di ciò, ed essenzialmente dell’obbligo di amministrazione attiva per tutti i soggetti interessati, le modifiche previste dall’art. 13 del DDL in commento sono volte:
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all’eliminazione dell’incostituzionale silenzio assenso contenuto nell’attuale e vigente formulazione dell’art. 146, comma 5, secondo periodo (con la conseguenza che, a fortiori, è incostituzionale il silenzio assenso per i procedimenti già instaurati e conclusi con il rilascio delle autorizzazioni, e per quelli da instaurarsi fino alla verifica di adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico);
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ad obbligare l’Ente preposto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica all’adozione di un provvedimento di archiviazione, impugnabile dal richiedente in quanto lesivo, esponendo, così, le strutture periferiche ministeriali tanto a conseguenze penali (art. 328 c.p.), quanto al risarcimento del danno per comportamento illecito (art. 2043 c.c.), a seguito dell’omesso obbligatorio parere, che finisce per negare il bene della vita costituito dal permesso di costruire a cui l’autorizzazione paesaggistica accede (oppure non permettino la presentazione della denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività).
A quest’ultimo riguardo, infatti, l’art. 12 del DDL in commento, modificando l’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001, elimina il silenzio rifiuto sull’istanza di permesso di costruire, sostituendolo con l’adozione di un provvedimento espresso (ovviamente di diniego) qualora l’atto dell’Ente preposto alla tutela del vincolo paesaggistico non sia favorevole (e tale è il provvedimento di archiviazione).
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In tali termini le modifiche che il Governo vuole apportare con il DDL sono meritorie; anzi, doverose.
In tal caso, se davvero le proprie intenzioni sono nobili, si consiglia il Governo di modificare il DDL in modo che la locuzione “… l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione”, contenuta nell’art. 146, commi 5 e 9 del D. Lgs. n. 42/2004, termini con “mediante l’adozione dell’atto di archiviazione”.
Diversamente, saremmo in presenza, ancora una volta, di uno Stato che invece di difendere il paesaggio attenta alla Costituzione prestandosi alla sua deturpazione nel lasciare la parte più debole della catena istituzionale (i Comuni, quali in genere l’Ente delegato alla funzione autorizzatoria) alla mercé di speculatori senza scrupoli ai quali, di questi tempi, è sufficiente far intravedere un’asserita convenienza economica a favore della collettività (gli abusati “nuovi posti di lavoro”) per poter conseguire il lasciapassare per nuove colate di cemento che vanno a distruggere irrimediabilmente i beni comuni.
Scritto il 29 ottobre 2012
APPENDICE
Art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 (testo attualmente vigente)
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
(si veda il d.p.c.m. 12 dicembre 2005)
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
(comma così modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole.
(comma così modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
(comma così modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1 lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
(comma così modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità.
(comma così modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)
9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
(il regolamento è stato emanato con d.P.R. n. 139 del 2010)
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.
(comma così modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)
12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all’articolo 134.
(comma così sostituito dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)
15. (comma abrogato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 (testo modificando)
(…)
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.
9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
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Art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 (testo attualmente vigente)
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività' edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.
(comma così modificato dall'art. 13, comma 2, lettera d), legge n. 134 del 2012)
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 3, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
(comma così modificato dall'art. 13, comma 2, lettera d), legge n. 134 del 2012)
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell’individuazione delle posizioni prevalenti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.
(comma introdotto dall'art. 13, comma 2, lettera d), legge n. 134 del 2012)
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all’interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell’intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
(comma così sostituito dall'art. 13, comma 2, lettera d), legge n. 134 del 2012)
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
10. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5-bis. In caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
(comma così sostituito dall'art. 13, comma 2, lettera d), legge n. 134 del 2012)
11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
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Art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 (testo modificando)
(…)
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole decorso il termine per l’adozione del provvedimento finale, il procedimento è comunque consluso con l’adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
10. (soppresso).