TAR Lazio (RM) Sez. III-S n. 6950 del 10 aprile 2024  
Sviluppo sostenibile.Incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e silenzio-assenso

La formazione del silenzio-assenso non è applicabile ai procedimenti riguardanti l’erogazione degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, rientrando essi nella materia ambientale, ove non opera l’art. 20 della L. 241/1990. I termini del procedimento stabiliti dall’art. 24, comma 1, del D.M. 23 giugno 2016 hanno natura acceleratoria e ordinatoria, non essendo ricavabile né dal tenore letterale né dalla ratio della disposizione un significato diverso e comunque inteso ad attribuire un valore positivo al compimento del decorso degli stessi.

Pubblicato il 10/04/2024

N. 06950/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08549/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8549 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Rosa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Marini, Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Saverio Marini in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Romano, Filippo Arturo Satta, Antonio Pugliese, Pietro Fea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Satta in Roma, via Arenula, 29;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento:

- del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. prot. GSEWEB/P20180161625 del 1.6.2018, recante in oggetto “FER104090/Diniego – Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del Titolo V del d.m. 23 giugno 2016 e del D.P.R. n. 445/2000) per l'intervento di Nuova Costruzione dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica onshore con potenza pari a 0,420 MW, sito nel Comune di TARSIA (CS)”;

- della comunicazione trasmessa dal Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. a mezzo e-mail del 6.2.2018, recante in oggetto “RICHIESTA INTEGRAZIONI FER104090”;

- del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. GSEWEB/P20170190247 del 27.10.2017, recante in oggetto “FER104090/Preavviso di rigetto

– Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del Titolo VI del D.M. 23 giugno 2016 e del D.P.R. n.445/2000) per l'intervento di Nuova Costruzione dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonte Eolica onshore con potenza pari a 0,060 MW, sito nel Comune di TARSIA (CS)”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso, ove occorrer possa, e nei limiti precisati con il presente atto, i) del d.m. 23.6.2016 adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante “Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”; ii) delle Procedure applicative del d.m. 23.6.2016 adottate ai sensi dei dell'art. 26, comma 1, del d.m. 23 giugno 2016;

e per l'accertamento del diritto dell'odierna ricorrente, in relazione all'impianto oggetto del presente ricorso, di accedere alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 23 giugno 2016.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rosa S.r.l. il 15/12/2023, per l'annullamento:

del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. prot. GSEWEB/P20230044365 del 6.10.2023 recante in oggetto “FER 104090 /Istanza di riesame - Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del Titolo VI del D.M. 23 giugno 2016 e del D.P.R. n.445/2000) per l'intervento di Nuova Costruzione dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonte Eolica onshore con potenza pari a 0,060 MW, sito nel Comune di TARSIA (CS)” con cui è stata rigettata l'istanza di riesame presentata dalla Società in data 9.3.2020.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE);

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 febbraio 2024 il dott. Mario Gallucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Nel mese di marzo 2017 la Società Rosa a r.l. acquistava dalla Società Graziella Wind a r.l. un impianto eolico onshore della potenza di 0,060 mW, sito nel Comune di Tarsia (CS).

2. Dopo l’entrata in esercizio dell’impianto in data 19.06.2017, la Società chiedeva l’ammissione alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 23 febbraio 2016.

3. Con nota prot. P20170190247 in data 27 ottobre 2017, il GSE comunicava il preavviso di rigetto, rappresentando che sulla base della documentazione trasmessa non è possibile verificare la potenza dell’impianto così come definita dall’art. 5 del D.M. 23 giugno 2016 poiché non è stato possibile individuare la particella su cui insiste il punto di consegna dell’impianto in oggetto; inoltre, osservava che il dossier fotografico non è conforme, in particolare: non sono state trasmesse le fotografie post operam relative all’impianto nel suo complesso alla data di entrata in esercizio; non sono state trasmesse le fotografie relative a tutti i componenti dell’impianto, nello specifico delle foto dalle quali si evinca la posizione dell’armadio di scambio rispetto al posizionamento dell’aerogeneratore stesso; i disegni planimetrici non sono conformi, in particolare l’inquadramento catastale trasmesso non riporta l’indicazione delle opere relative alla connessione alla rete elettrica fino al punto di connessione/consegna identificato dal codice POD (in particolare non risultano indicati i posizionamenti del contatore dell’energia prodotta e del contatore dell’energia immessa in rete).

4. A tale nota replicava la Società Rosa a r.l. con osservazioni, che tuttavia conducevano il GSE all’adozione del provvedimento di rigetto prot. n. P20180161625 in data 1° giugno 2018, ove si confermava che nell’area di realizzazione dell’impianto in oggetto (particella 161 e 132 del Foglio 37 del catasto del Comune di Tarsia (CS), alla data di entrata in esercizio (19 giugno 2017) e comunque nei giorni successivi (22 giugno 2017), risultano essere situati altri 6 impianti di generazione da fonte eolica on shore, ciascuno di potenza nominale pari a 0,060 MW identificati con numeri FER104057, FER104076, FER104079, FER104080, FER104083 e FER104089, ubicati sul Foglio 37 del catasto del Comune di TARSIA (CS); inoltre, si osservava che gli impianti identificati con codici FER104076, FER104079, FER104080, FER104083, FER104089 e FER104090, alla data di entrata in esercizio, risultavano nella disponibilità della medesima società, Graziella Wind S.r.l. e l’impianto identificato dal codice FER104057 alla data di entrata in esercizio, risultava nella disponibilità di una società a quest’ultima riconducibile; i contatori di energia elettrica scambiata con la rete, costituenti una porzione dei rispettivi impianti, sono posizionati sulla medesima particella catastale (132 del Foglio 37 del catasto del Comune di Tarsia (CS)), come si evince dai Disegni planimetrici ‘as built’. Infine, venivano riscontrati plurimi elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti, quali la coincidenza delle date di richiesta del titolo autorizzativo (…); la coincidenza e prossimità delle date di entrata in esercizio (…); la coincidenza delle date di fine lavori (…); la coincidenza delle date di inizio lavori (…); alla data di entrata in esercizio degli impianti, sia il Verbale di Installazione dei Gruppi di Misura che il Regolamento di Esercizio sottoscritto con il Gestore di Rete erano in capo

alla GRAZIELLA WIND S.r.L. I sette aerogeneratori venivano considerati parti di un unico impianto della potenza complessiva di 0,420 mW e , pertanto, superiore al valore di 0,060 mW utile all’accesso diretto agli incentivi.

5. Tale provvedimento veniva impugnato dalla Società con ricorso affidato ai seguenti motivi:

I. Illegittimità del provvedimento di diniego a fronte del silenzio-assenso medio tempore intervenuto sull’istanza di accesso diretto alle tariffe incentivanti. Violazione degli artt. 1 e 20, l. n. 241 del 1990, nonché degli artt. 4, comma 3, e 24, comma 1, del D.M. 23.6.2016.

Il D.M. 23.06.2016 stabilisce che il GSE si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di incentivi e che tale termine si interrompa e ricominci a decorrere dalla presentazione delle osservazioni al preavviso di rigetto. Essendo decorsi oltre novanta giorni dalla trasmissione delle controdeduzioni al preavviso di rigetto, parte ricorrente sostiene che si sarebbe perfezionato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 della L. 241/1990.

II. Incompetenza del GSE. Erronea e falsa applicazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e del d.m. 31 gennaio 2014. Erronea e falsa applicazione degli articoli 5 e 29 del d.m. 23 giugno 2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione dei principi di ragionevolezza, efficienza, buon andamento, leale collaborazione. Violazione del principio di separazione dei poteri. Violazione dell’art. 13 della direttiva 2009/28/ce. Cattivo esercizio del potere. Subordinatamente: illegittimità degli articoli 5 e 29 del d.m. 23.6.2016 e del par. 1.3.3. delle Procedure applicative per violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e degli artt. 5, 102, 103, 113, 117, 118 Cost.”

Il GSE avrebbe svolto un illegittimo sindacato sul titolo abilitativo, in quanto non rientrante nelle proprie competenze.

In subordine, ove si ritenga che il d.m. attribuisca al GSE il potere di sindacare la validità dei titoli abilitativi, esso sarebbe in contrasto con la normativa eurocomunitaria con le disposizioni costituzionali, le quali prevedono riserve di funzioni a favore delle Amministrazioni regionali e locali.

III. Illegittimità del provvedimento di diniego per insussistenza dei presupposti. Violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 5 e 29 del d.m. 23 giugno 2016. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 28/2011. Violazione e falsa applicazione dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità. Ingiustizia manifesta.

Parte ricorrente sostiene che il GSE avrebbe erroneamente valutato l’esistenza del presupposto oggettivo - la contiguità degli impianti -, essendo l’impianto di cui si tratta dotato di proprio POD e non potendo rilevare il posizionamento sulla medesima particella del contatore relativo dei vari impianti, e del presupposto soggettivo - la riconducibilità societaria –, avendo valutato la fattispecie alla data di entrata in esercizio degli impianti e non, invece, alla data di presentazione della domanda di incentivi.

6. Si costituivano a mezzo dell’Avvocatura dello Stato il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

7. Si costituiva il GSE per resistere al ricorso.

8. La Società presentava istanza di riesame, cui accludeva la nota prot. n. 1184 in data 20.02.2020 del Comune di Tarsia (CS). Tale nota attestava la validità del titolo autorizzativo e l’autonomia dell’impianto de quo rispetto ad altri cinque impianti autorizzati con procedura abilitativa semplificata.

9. La predetta istanza veniva respinta dal GSE con nota prot. n. P20230044365 in data 6 ottobre 2023, in quanto l’ulteriore documentazione trasmessa non consente di superare i motivi ostativi già rappresentati nel provvedimento di diniego.

10. Il provvedimento di rigetto veniva impugnato dalla Società a mezzo di motivi aggiunti, con i quali si contestava l’illegittimità derivata sulla base degli stessi motivi del ricorso introduttivo e, inoltre, l’illegittimità autonoma per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3, della L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 28/2011. Violazione degli artt. 2, 5, 29, del D.M. 23.6.2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Violazione degli artt. 3, 41, 97, 118, della Costituzione. Violazione dei principi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento. Violazione del principio di proporzionalità. Disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Sviamento di potere.

Parte ricorrente sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato mancherebbe della valutazione comparativa tra l’interesse pubblico al mantenimento del provvedimento di diniego e l’interesse dell’operatore ad accedere al regime incentivante e, inoltre, non avrebbe tenuto conto della sopravvenienza fattuale rappresentata dalla conferma di validità del titolo autorizzativo da parte dell’ente locale e del recente orientamento giurisprudenziale sull’impossibilità da parte del GSE di sindacare i titoli abilitativi.

11. Il GSE depositava documenti.

12. Seguiva lo scambio di memorie e di repliche tra parte ricorrente e il GSE.

13. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 16 febbraio 2024 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il primo motivo, secondo cui il diniego sarebbe stato adottato a fronte del silenzio-assenso formatosi sulla domanda di accesso agli incentivi, è infondato.

L’art. 24, comma 1, del D.M. 23 giugno 2016 stabilisce che il GSE si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di incentivi e che tale termine si interrompa e ricominci a decorrere dalla presentazione delle osservazioni al preavviso di rigetto. L’avvenuto decorso del predetto termine dalla trasmissione delle controdeduzioni al preavviso di rigetto non determina il perfezionamento del silenzio assenso di cui all’art. 20 della L. 241/1990 e, in virtù di tale istituto, l’illegittimità del provvedimento di diniego successivamente adottato.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale la formazione del silenzio-assenso non è applicabile ai procedimenti riguardanti l’erogazione degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, rientrando essi nella materia ambientale, ove non opera l’art. 20 della L. 241/1990 (Cons. Stato, sez. II, n. 3995/2023; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 11645/2022).

I termini del procedimento stabiliti dall’art. 24, comma 1, del D.M. 23 giugno 2016 hanno natura acceleratoria e ordinatoria, non essendo ricavabile né dal tenore letterale né dalla ratio della disposizione un significato diverso e comunque inteso ad attribuire un valore positivo al compimento del decorso degli stessi. L’afferenza della disposizione alla materia ambientale trova inoltre conferma nelle direttive europee e nel recente orientamento della Corte Costituzionale. Nel quadro comune di promozione delle energie rinnovabili si colloca la possibilità di prevedere un regime di sostegno alla produzione ai sensi delle direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE, attuate a livello nazionale, rispettivamente, dal D.Lgs. n. 387/2003 e dal D.Lgs. n. 28/2011. Tale finalità di sostegno è perseguita attraverso i procedimenti di erogazione degli incentivi, per i quali, una volta ascritti alla materia ambientale, è esclusa l’applicazione del meccanismo del silenzio-assenso.

La Corte Costituzionale ha affermato che il sistema di sostegno alle fonti di energia rinnovabile è funzionale al raggiungimento di una pluralità di obiettivi, tra i quali la tutela dell'ambiente e la realizzazione di meccanismi di risparmio ed efficienza energetica diffusi a tutti i livelli, che consentono di conseguire lo sviluppo sostenibile della società con un minore impiego di energia, così soddisfacendo le esigenze delle generazioni attuali senza compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future (sent. n. 237/2020).

L’ermeneusi dianzi illustrata è confermata anche dal par. 3.2 delle procedure applicative del GSE, recante in rubrica Processo di valutazione della richiesta di incentivazione, ove si chiarisce che il procedimento si concluderà sempre mediante l’adozione di un provvedimento espresso, non sussistendo ipotesi di silenzio-assenso.

Pertanto, l’adozione del provvedimento da parte del GSE oltre i termini ordinatori stabiliti dal D.M. non determina l’illegittimità dello stesso.

2. Con il secondo motivo parte ricorrente in primis sostiene che il GSE avrebbe svolto un illegittimo sindacato sul titolo abilitativo, in quanto non rientrante nelle proprie competenze.

Si osserva che la valutazione effettuata dal GSE non riguarda la validità dei titoli autorizzativi rilasciati dalle competenti amministrazioni locali ai fini dell’istallazione dell’impianto, ma la verifica delle condizioni di accesso ai benefici previsti dal D.M. 23 giugno 2016, fra le quali rientra la potenza dell’impianto.

Il fondamento del potere del GSE, concernente la rilevazione del cumulo di potenza, è dato dagli articoli 5 e 29 del D.M. 23 giugno 2016.

2.1. Ne consegue che la censura sollevata in subordine - di non conformità costituzionale ed eurounitaria del D.M. - è priva di pregio, in quanto presuppone erroneamente che il GSE avrebbe svolto un sindacato sui titoli abilitativi.

All’interno di un dato procedimento possono confluire provvedimenti adottati da amministrazioni titolari di attribuzioni diverse, il cui esercizio implica la soluzione di questioni pregiudiziali, giuridiche o fattuali, comuni: ciò tuttavia non significa che la soluzione alla questione comune fornita da un’amministrazione nell’adozione di un proprio provvedimento vincoli l’altra amministrazione nell’esercizio di una diversa attribuzione. L’invasione delle altrui attribuzioni (causa di nullità del provvedimento ex art. 21 septies L. n. 241/90) è ravvisabile soltanto nei casi in cui un’amministrazione eserciti un potere alla stessa non spettante, adottando ovvero sindacando la legittimità e l’efficacia di titoli autorizzativi (di competenza e) rilasciati da altra amministrazione; una tale invasione di attribuzioni non potrebbe invece manifestarsi qualora un’amministrazione nell’esercizio di un proprio potere risolva questioni pregiudiziali, rilevanti per definire la regula iuris del caso concreto, in senso difforme rispetto a quanto statuito da altra amministrazione nell’esercizio di un diverso potere pubblico (Cons. Stato, sez. II, n. 11552/2022).

In ordine alla questione giuridica comune della relazione tra gli impianti, la valutazione dell’autonomia cui giunge l’amministrazione comunale si fonda sul riconoscimento della validità dei titoli autorizzativi e, pertanto, non vincola l’esercizio del potere del GSE, che è invece basato sull’accertamento dei requisiti di accesso agli incentivi.

Il motivo è infondato.

3. Parimenti infondato è il terzo motivo, con cui si contesta la correttezza della valutazione dei presupposti oggettivi e soggettivi della sussistenza del frazionamento.

3.1. Ai fini della determinazione della potenza dell’impianto, l’art. 5, comma 2, del D.M. 23 giugno 2016 prende in considerazione i seguenti elementi: a) la potenza di un impianto è costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica; per gli impianti idroelettrici si considera unico impianto l'impianto realizzato a seguito di specifica concessione di derivazione d'acqua, a prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso punto di connessione; b) più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto, di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.

La contiguità degli impianti e la riconducibilità ad un unico soggetto societario sono presupposti cumulativi, per cui la fattispecie di cui alla lettera b del citato art. 5, comma 2 è integrata solo se sussistono entrambi.

3.2. Per quanto riguarda il presupposto oggettivo - la contiguità -, l’impianto de quo è dotato di proprio POD ma il contatore relativo ai vari impianti è collocato sulla medesima particella. In particolare, la ricorrente sottolinea che il proprio impianto non è contiguo a nessun altro impianto eolico e che gli altri impianti citati nel provvedimento del GSE sono muniti di distinto codice POD.

Dal provvedimento del GSE (doc. 1 prodotto dalla ricorrente) si evince che sulla medesima area di collocazione dell’impianto de quo sono situati altri sei impianti. Dei complessivi sette impianti, sei rientravano originariamente nella titolarità di Graziella Wind Srl, un settimo era nella disponibilità di una società ad essa riconducibile. Inoltre, i contatori di scambio sono posizionati sulla medesima particella catastale (132 del Foglio 37 del catasto del Comune di Tarsia).

Parte ricorrente sostiene che dalla collocazione dei contatori degli impianti sulla medesima particella non si potrebbe desumere il frazionamento.

Si osserva che nel caso specifico il provvedimento del GSE menziona espressamente i contatori di energia elettrica scambiata sulla rete. Orbene, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 23 giugno 2016 la definizione di impianto comprende anche i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi (art. 2, comma 1, lett. a, punto ii).

Ai fini della controversia non assume rilevanza neppure il fatto che ogni impianto abbia un proprio codice POD. Il punto di connessione, detto anche punto di consegna (point of delivery – POD) è il confine fisico tra la rete e l’impianto del privato, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell’energia elettrica (art. 1, lett. ee, del TICA). Al POD viene assegnato un codice identificativo alfanumerico.

Nello schema elettrico unifilare dell’impianto (doc. 9 prodotto dalla ricorrente, pag. 24 di 28) sono presenti un misuratore per energia immessa - contatore di cessione ovvero di scambio (armadio 1) - e un misuratore per energia prodotta – contatore di produzione (armadio 2). Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente (doc. 9, pag. 21 di 28) si evince che l’aerogeneratore e il contatore di scambio - ossia il primo e l’ultimo elemento dell’impianto all’interno del diagramma dello schema unifilare - sono collocati nella medesima località e, più nel dettaglio, all’interno della particella 132 del foglio 37, come detto, sono collocati i contatori di energia dei sette impianti.

3.2.1. Nella relazione tecnica prodotta da parte ricorrente (doc. 10) da un lato si afferma che il misuratore non è annoverato tra le componenti dell’impianto eolico, dall’altro che il gestore di rete ne dispone il punto di posizionamento, che in tal caso è stato previsto a ridosso della cabina di trasformazione realizzata dallo stesso gestore di rete.

La prima affermazione collide con il contenuto letterale dell’art. 2 del D.M., che fa rientrare nella definizione di impianto anche i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi (art. 2, comma 1, lett. a, punto ii). Si tratta quindi non di un elemento secondario, ma costitutivo ed essenziale dell’impianto (TAR Lazio, sez. III-ter, n. 11916/2023; Cons. Stato, sez. II, n. 7709/2023), che rileva ai fini della localizzazione sulla medesima particella catastale ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera b) del D.M. 23 giugno 2016.

L’altra precisazione tecnica è coerente con la collocazione del contatore in prossimità alla rete di distribuzione. Ciò concorda con quanto riportato schema unifilare (doc. 9, pag. 24, prodotto da parte ricorrente), in cui il misuratore dell’energia immessa è raffigurato nella parte finale dell’impianto del privato in prossimità del punto di confine con la rete di distribuzione. Il POD, quale punto di confine tra l’impianto e la rete di distribuzione, consente di distinguere l’allacciamento del privato dalla rete stessa. Presso tale punto avviene di norma la misurazione dell’energia elettrica scambiata con la rete. Soluzioni tecniche imposte dal gestore possono prevedere la condivisione di porzioni di impianto di rete per la connessione, che riguardano tuttavia la rete distribuzione, collocandosi quindi oltre il punto di confine con l’impianto privato. Nella presente controversia la collocazione sulla medesima particella dei gruppi di misura dei diversi impianti configura pertanto un unico impianto ai sensi del citato art. 5, comma 2, lett. b del D.M.

3.2.2. Con riferimento al presupposto soggettivo - la riconducibilità ad un unico soggetto societario -, il GSE ha correttamente valutato la fattispecie alla data di entrata in esercizio degli impianti, che per gli impianti FER104057, FER104080, FER104089 e FER104090 è il 18/05/2017, per FER104076 e FER104083 è il 19/06/2017 e per FER104079 è il 22/06/2017. Gli articoli 6 e 7 del D.M. 23 giugno 2016 individuano il momento dell’entrata in esercizio - non quello successivo della presentazione della domanda di accesso agli incentivi - al fine della determinazione della tariffa e della decorrenza del periodo di incentivazione. Alla data di entrata in esercizio sei impianti erano in capo alla Graziella Wind S.r.l. e il settimo ad una società ad essa riconducibile. Da Graziella Wind S.r.l. la ricorrente ha successivamente acquisito l’impianto e, poi, ha richiesto che venisse ammesso agli incentivi.

Il fatto che un unico soggetto societario gestisse gli impianti contigui al momento dell’entrata in esercizio - coincidente per alcuni e comunque prossima per tutti - è rivelatore dell’unitarietà dell’iniziativa. La presentazione di più domande in relazione a strutture di produzione di energia qualificabili come unico impianto non consente la corretta quantificazione dei valori soglia, stabiliti per l’accesso ai benefici in modo inversamente proporzionale alla potenza dell’impianto. Nel caso di specie l’impianto ha beneficiato della procedura semplificata dell’accesso diretto, prevista dall’art. 4, comma 3, lett. a, del D.M. 23 giugno 2016 esclusivamente per gli impianti eolici con potenza fino a 60 kW, e di un regime tariffario più elevato.

Il divieto di artato frazionamento costituisce infatti “un principio generale dell’ordinamento” che opera “a prescindere da una espressa e puntuale previsione normativa ed è applicabile a tutti gli impianti che percepiscono incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili” (Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 640/2023).

3.3. Per quanto riguarda infine l’asserita irrilevanza degli indici di artato frazionamento riportati dal GSE, si osserva che essi forniscono degli elementi valutativi che non sono considerati in modo isolato ma unitamente alle altre risultanze istruttorie al fine di qualificare la situazione concreta.

Non sussiste violazione procedimentale in ordine alla mancata indicazione degli indici di artato frazionamento nel preavviso di rigetto. La finalità della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza è di garantire la partecipazione al procedimento, come avvenuto nel caso di specie ove il contraddittorio ha riguardato gli elementi essenziali della fattispecie.

Secondo consolidata giurisprudenza le garanzie procedimentali sono poste a protezione di interessi concreti, hanno carattere sostanziale e non devono risolversi in inutili aggravi procedimentali, in contraddizione con i fondamentali canoni di efficienza e speditezza del procedimento amministrativo (Cons. Stato, sez. IV, n. 2052/2019). Inoltre, in base alla disciplina ratione temporis applicabile - antecedente alle modifiche apportate dal D.L. 76/2020 – anche un’eventuale incompletezza del preavviso di rigetto è sanata in base al disposto dell’art. 21-octies.

4. Si passa all’esame dei motivi aggiunti.

4.1. Con il primo motivo si contesta in via autonoma l’illegittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela in data 6 ottobre 2023 (prot. n. P20230044365), dovuta all’omessa istruttoria e al difetto di motivazione a fronte di nuove allegazioni.

Si osserva preliminarmente che, malgrado la qualificazione contenuta nel testo (doc. 37 prodotto dal GSE), la nota non può considerarsi meramente confermativa, essendo l’esito di un’istruttoria fondata sull’esame di nuova documentazione. Inoltre, l’istanza di autotutela è stata presentata in data 9 marzo 2020 (prot. in entrata del GSE n. A20200034305), con conseguente inapplicabilità in base al principio tempus regit actum dell’art. 56, comma 8, del D.L. 76/2020. Si tratta quindi di un’istanza semplice, alla quale non conseguiva neppure il dovere di provvedere da parte del GSE, essendo la doverosità del riesame un connotato proprio ed esclusivo della procedura speciale stabilita dal citato art. 56. La nota prot. n. 1184 del 20.02.2020, con cui il Comune di Tarsia ha attestato la validità del titolo autorizzativo e l’autonomia degli impianti concerne, per l’appunto, la validità del titolo ma non impedisce l’esercizio delle attribuzioni di competenza del GSE con riguardo alla rilevazione dei valori soglia di potenza. Come illustrato nella trattazione del secondo motivo di ricorso, all’interno del medesimo procedimento vi possono essere questioni pregiudiziali comuni alle amministrazioni coinvolte, le quali nell’esercizio delle proprie attribuzioni possono risolverle in modo difforme rispetto a quanto statuito da altra amministrazione nell’esercizio di un diverso potere pubblico. Nel caso specifico non si è quindi realizzato alcun sindacato indebito sul titolo autorizzativo, essendosi limitato il GSE a qualificare gli impianti formalmente distinti come unico impianto sulla base delle risultanze istruttorie.

5. Gli ulteriori motivi aggiunti che riproducono le censure del ricorso introduttivo al fine di contestare l’illegittimità derivata del provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela sono anch’essi infondati per le ragioni svolte nei punti da 1. a 3., che hanno confermato la legittimità del provvedimento originariamente gravato.

6. Conclusivamente il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, è infondato e, pertanto, deve essere respinto. Dall’infondatezza dei profili di illegittimità dedotti nell’impugnativa discende infine la reiezione della domanda di accertamento del diritto a percepire le tariffe di cui al D.M. 23 giugno 2016.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti con il GSE e sono liquidate come in dispositivo, mentre sono compensate nei confronti delle Amministrazioni difese dall’Avvocatura dello Stato in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento a favore del GSE delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.500 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.

Compensa le spese nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario

Mario Gallucci, Referendario, Estensore