La prova della considerazione della Corte costituzionale
(Spunti di riflessione da coeve sentenze del Consiglio di Stato)
di Massimo GRISANTI
Con la sentenza n. 217 depositata il 21 ottobre 2022 la Corte costituzionale ha statuito che prima dell’entrata in vigore della legge 765/1967 l’obbligo di licenza per edificare fuori dagli abitati era prescritto dal regio decreto legge 640/1935 e dal regio decreto legge 2105/1937: in verità non solo per le zone sismiche, ma anche per quelle che non lo erano, come disponevano l’art. 4 r.d.l. 640/1935 e l’art. 6 r.d.l. 2105/1967 seppur con l’intermediazione del regolamento edilizio. Ed ha aggiunto che sittale obbligo potesse essere contenuto nei regolamenti edilizi emanati in forza dei vari testi unici delle leggi comunale e provinciale emanati all’indomani dell’unità d’Italia.
Ne deriva che ai sensi dell’art. 10 delle preleggi, dell’art. 113 del codice di procedura civile e dell’art. 101 della Costituzione è precipuo dovere del Giudice accertare l’esistenza e il contenuto dei regolamenti locali per decidere in conformità ad essi. Diversamente potremmo avere una manifesta violazione del principio costituzionale di eguaglianza in danno dei cittadini a fronte di eguali situazioni in diritto.
Pare che il deposito della sentenza n. 217/2022 della Consulta sia avvenuto invano, stante le numerose sentenze di prime cure e d’appello ove i giudici continuano ad affermare – senza aver dato prova d’aver indagato circa l’esistenza di norme contenute in regolamenti locali, quindi in dispregio di quanto statuito dal Giudice delle leggi – come non occorresse la licenza edilizia prima del 1° settembre 1967 al di fuori degli abitati.
In ordine di tempo gli ultimi casi sono quelli delle sentenze del Consiglio di Stato n. 11454 e n. 11468, entrambe depositate il 28.12.2022, ove è scritto, nella prima, che ai fini dell’esistenza dell’abuso edilizio non è stata data prova, da parte del comune di Turbigo, che le opere siano state realizzate dopo il 1° settembre 1967 in assenza di licenza edilizia; nella seconda, che il reo non abbia dato prova che in quel di Gragnano abbia realizzato il manufatto prima del 1° settembre 1967 «... così escludendo che, per tali opere, non fosse necessario il titolo edilizio (non richiesto, difatti, unicamente per gli interventi iniziati – fuori dal centro abitato - in epoca antecedente a tale data)...». In entrambi i casi i Giudici del supremo consesso amministrativo sono venuti meno all’obbligo di decidere secondo diritto, omettendo di accertare – se del caso disponendo accertamenti istruttori, stante l’inesistenza di specifici obblighi in capo ai comuni di darne prova – se nei territori comunali fossero stati adottati regolamenti edilizi che imponessero l’obbligo di licenza edilizia fuori degli abitati. Si consideri, poi, che i regolamenti edilizi adottati dai comuni prima della legge 765/1967 dovevano essere omologati dalle strutture statali competenti, cosicché non può non esisterne copia negli archivi statali ministeriali.
Sentenze, queste del Consiglio di Stato, che possono aver creato surrettizi condoni edilizi ad hoc.