TAR Piemonte, Sez. I, n. 606, del 10 maggio 2013
Sviluppo sostenibile.Impianto di cogenerazione alimentato da fonte rinnovabile ed attività agricola esercitata in via principale dell’impresa proponente

L’art. 4 del d. lgs. 3 marzo 2011 n. 28 non istituisce un rapporto di proporzionalità necessaria tra l’impianto di cogenerazione e l’attività principale esercitata dal proponente, ma tra la tipologia dell’impianto e la tipologia di procedimento autorizzatorio, nel senso di favorire nei limiti del possibile l’adozione di procedure semplificate. A sua volta l’art. 1 comma 423 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e s.m.i. non subordina l’esercizio di un impianto di cogenerazione alla condizione che sussista un’effettiva correlazione tra la produzione di energia e la conduzione del fondo agricolo, ma si limita a stabilire che quando tale correlazione sussista, nel senso che i prodotti utilizzati per la produzione di energia provengano effettivamente dall’attività agricola, l’attività di produzione di energia si considera connessa a quella agricola, e quindi produttiva di reddito agrario e non di reddito impresa. Dunque, la norma non intende sottoporre a condizioni restrittive la produzione di energia elettrica da parte degli imprenditori agricoli, ma bensì incentivarla con la previsione di un regime fiscale (quello relativo ai redditi agrari) più favorevole per l’imprenditore. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00606/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00820/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 820 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
MALAN IVAN GIORGIO, BARBERIS VERA, CAFFARO PAOLA, DELMIRANI PAOLO, DEZZANI GIUSEPPE erede di Dezzani Domenico, GUFFANTI ANGELO, MONANDRO FILIPPO, PAYRA BARBARA, PRIOTTO FRANCO, TORRERO RAFFAELLINA, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Verrienti, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, via Ottavio Revel, 19;

contro

PROVINCIA DI TORINO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Silvana Gallo e Nicoletta Bugalla, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura provinciale in Torino, corso Inghilterra, 7/9;

nei confronti di

AZIENDA AGRICOLA MERLO GUIDO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Ludogoroff, Vilma Aliberti e Alberto Ferrero, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Riccardo Ludogoroff in Torino, corso Montevecchio, 50;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale conclusiva della conferenza dei servizi n. 74-18931/2012 della Provincia di Torino, adottata il 10 maggio 2012, in senso favorevole all'istanza del controinteressato Merlo Guido, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato da fonte rinnovabile da ubicarsi nel Comune di Luserna San Giovanni;

- della determinazione dirigenziale n.103-24182/2012 della Provincia di Torino, adottata il 18 giugno 2012;

- del verbale relativo alla conferenza dei servizi tenutasi in data 4 aprile 2012, conosciuto all'esito di accesso in data 4 giugno 2012;

- della determinazione dirigenziale n. 180-47784/2010 della Provincia di Torino, adottata il 23 dicembre 2010 e del verbale della conferenza di servizi del 28 ottobre 2010;

- di ogni altro atto precedente, conseguente, presupposto, confermativo, comunque connesso, anche non noto;



Visti il ricorso, il motivo aggiunto e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Torino e dell’Azienda Agricola Merlo Guido;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2013 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi l’Avv. Verrienti per la pare ricorrente, l’avv. S. Gallo per la Provincia di Torino e l’avv. Ludogoroff per la parte controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso consegnato per la notifica il 17 luglio 2012 e depositato il 1 agosto 2012, Malan Ivan Giorgio, Barberis Vera, Caffaro Paola, Delmirani Paolo, Dezzani Domenico, Guffanti Angelo, Monandro Filippo, Payra Barbara, Priotto Franco e Torrero Raffaelina hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe con cui la Provincia di Torino ha autorizzato nuovamente l’Azienda Agricola Guido Merlo, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, a costruire ed esercire un impianto di cogenerazione alimentato da biomasse legnose su terreni siti nel territorio del comune ricorrente.

2. Gli atti impugnati hanno fatto seguito ad un’analoga autorizzazione già rilasciata dalla stessa Provincia all’Azienza Agricola Guido Merlo con provvedimento n. 180-47784/2010 del 23.12.2010 e già impugnata dai medesimi ricorrenti dinanzi a questo TAR, con ricorso dichiarato inammissibile con sentenza n. 1340/11 per difetto di legittimazione attiva, non avendo i ricorrenti provato la sussistenza del requisito della vicinitasrispetto alla prevista allocazione del realizzando impianto di cogenerazione.

3. Peraltro, su autonomo ricorso proposto dal Comune di Luserna, la predetta autorizzazione del 23.12.2010 era stata comunque annullata parzialmente da questo TAR con sentenza n. 1342/11 del 21 dicembre 2011, passata in giudicato.

4. Con quest’ultima sentenza la Sezione aveva precisato le misure che l’amministrazione provinciale avrebbe dovuto adottare, ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera e) c.p.a., per dare esecuzione alla decisione, e precisamente:

a) richiedere al soggetto proponente di produrre il progetto definitivo della rete di teleriscaldamento e gli ulteriori chiarimenti istruttori richiesti dal Comune di Luserna S. Giovanni e non ancora evasi;

b) riconvocare la conferenza di servizi;

c) riesaminare in conferenza di servizi, alla luce dei chiarimenti resi dal proponente anche in ordine alla rete di teleriscaldamento, i profili di dissenso formulati dal Comune di Luserna S. Giovanni sotto il profilo urbanistico ed edilizio;

d) concludere la conferenza di servizi con la determinazione conclusiva del responsabile del procedimento, dando conto delle posizioni prevalenti emerse in seno alla conferenza;

e) adottare il provvedimento conclusivo di rilascio o di diniego dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 D. Lgs. 387/2003 in senso conforme al contenuto della determinazione conclusiva di cui al punto precedente, avendo riguardo sia all’impianto di cogenerazione sia alla rete di teleriscaldamento.

5. Gli atti impugnati nel presente giudizio rappresentano, appunto, l’esito dell’integrazione procedimentale avviata e conclusa dalla Provincia di Torino in esecuzione della predetta decisione.

6. I ricorrenti, premettendo di essere tutti proprietari di immobili e residenti nel Comune di Luserna S. Giovanni in un’area compresa fra i 100 e i 350 metri dall’impianto in costruzione, sita in prossimità del centro storico cittadino, e di vantare una posizione giuridica qualificata e differenziata in relazione al danno patrimoniale che deriverebbe loro dall’impianto in questione a causa del presumibile deprezzamento del valore economico degli immobili di proprietà, censurano gli atti impugnati attraverso nove distinti motivi, di cui otto proposti con il ricorso introduttivo e il nono proposto con motivi aggiunti consegnati per la notifica il 6.11.2012 e depositati il 19.11.2012.

Con i predetti motivi i ricorrenti hanno censurato gli atti impugnati sotto plurimi profili, nei termini che saranno diffusamente esposti nella parte in diritto, unitamente alla disamina delle singole doglianze.

7. Si è costituita la Provincia di Torino eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e per nullità delle procure alla lite rilasciate dai ricorrenti; in subordine, nel merito, contestando gli assunti avversari e chiedendo il rigetto del ricorso.

8. Si è costituita la controinteressata Azienda Agricola Guido Merlo, rilevando preliminarmente profili di parziale inammissibilità del ricorso relativamente alle censure concernenti aspetti già coperti dal giudicato, nonché per difetto di interesse; per il resto contestando il fondamento del gravame e chiedendone il rigetto.

9. All’udienza in camera di consiglio del 4 ottobre 2012 la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.

10. In prossimità dell’udienza di merito, si è costituito il signor Dezzani Giuseppe, in qualità di unico erede del ricorrente Dezzani Domenico, deceduto in data 3 agosto 2012, richiamando i motivi e le conclusioni del ricorso.

11. Tutte le parti hanno integrato le proprie difese.

12. All’udienza pubblica del 21 marzo 2013, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari formulate dalle difese dell’amministrazione e dell’azienda controinteressata, dal momento che il ricorso è infondato nel merito sotto tutti i profili dedotti.

2. Con il primo motivo i ricorrenti sostengono che l’esercizio di un impianto di cogenerazione costituirebbe un’attività del tutto sproporzionata ed incongrua rispetto all’attività agricola esercitata in via principale dell’impresa proponente; assumono che ciò costituirebbe violazione del criterio di proporzionalità di cui all’art. 4 del d. lgs. 3 marzo 2011, n. 28 nonché dell’art. 1 comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e s.m.i.; queste norme, sostengono i ricorrenti, consentirebbero la produzione e la cessione a terzi di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche solo a condizione che sussista un’effettiva correlazione tra la produzione di energia e la conduzione del fondo agricolo, mentre nel caso di specie l’impresa proponente intende realizzare l’impianto solo per rivendere l’energia a terzi;

2.1 Osserva il collegio che la censura è infondata.

2.2. L’art. 4 del d. lgs. 3 marzo 2011 n. 28 non istituisce un rapporto di proporzionalità necessaria tra l’impianto di cogenerazione e l’attività principale esercitata dal proponente, ma tra la tipologia dell’impianto e la tipologia di procedimento autorizzatorio, nel senso di favorire nei limiti del possibile l’adozione di procedure semplificate.

2.3. A sua volta l’art. 1 comma 423 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e s.m.i. non subordina l’esercizio di un impianto di cogenerazione alla condizione che sussista un’effettiva correlazione tra la produzione di energia e la conduzione del fondo agricolo, ma si limita a stabilire che quando tale correlazione sussista, nel senso che i prodotti utilizzati per la produzione di energia provengano effettivamente dall’attività agricola, l’attività di produzione di energia si considera connessa a quella agricola, e quindi produttiva di reddito agrario e non di reddito impresa.

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la norma non intende sottoporre a condizioni restrittive la produzione di energia elettrica da parte degli imprenditori agricoli, ma bensì incentivarla con la previsione di un regime fiscale (quello relativo ai redditi agrari) più favorevole per l’imprenditore.

3. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano che nell’ambito della nuova conferenza di servizi non sarebbe stato adeguatamente esaminato il dissenso motivato e costruttivo espresso dal Comune di Luserna sotto il profilo urbanistico; inoltre, all’esito della conferenza di servizi, alla quale hanno partecipato solo la Provincia di Torino e il Comune di Luserna (mentre l’ASL ha espresso solo un parere di tipo tecnico), non essendo individuabili posizioni prevalenti, sarebbe stato obbligo della Provincia la ricerca di soluzioni condivise per il superamento del dissenso comunale.

3.1. Osserva il collegio che anche tale censura non può essere condivisa.

3.2. Sia il verbale della conferenza di servizi sia la determinazione conclusiva del procedimento contengono una motivazione esaustiva delle ragioni per cui è stato ritenuto superabile il dissenso manifestato dal Comune di Luserna sotto il profilo urbanistico.

3.3. In particolare, il dissenso del Comune è stato ritenuto immotivato e pretestuoso, dal momento che, in primo luogo, l’area in questione non risulta essere oggetto, né attualmente nè nel prossimo futuro, di piani o programmi di utilizzo da parte dell’amministrazione comunale, come si desume dal Piano Triennale dei Lavori Pubblici del Comune di Luserna e dalle stesse dichiarazioni rese in conferenza di servizi dal Sindaco.

3.4. Non sono emerse criticità connesse al rispetto degli standards minimi.

3.5. Non sono state formulate dal Comune proposte alternative ragionevoli, tali da conferire carattere costruttivo al suo dissenso, così come imposto dall’art. 14 quater della L. 241/90: l’unica proposta fatta dal Comune di rilocalizzare l’impianto in zona industriale è stata ritenuta pretestuosa perché riferita ad un’area che non è nella disponibilità del soggetto proponente e che si colloca ad una distanza tale dalle utenze industriali e civili da vanificare la stessa realizzabilità della rete di teleriscaldamento

3.6. Per contro, è stata ritenuta la sussistenza (e la prevalenza) dell’interesse pubblico al rilascio dell’autorizzazione in relazione alle esigenze di rilievo comunitario di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili.

3.7. Alla luce di tali rilievi, ritiene il collegio che gli atti impugnati contengano una motivazione chiara ed adeguata delle ragioni per cui è stato ritenuto superabile il dissenso comunale, motivazione sostanzialmente incentrata sulla sussistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione di un impianto energetico da fonte rinnovabile e sulla ritenuta prevalenza di tale interesse sull’aprioristico veto opposto dall’amministrazione comunale.

3.8. Si tratta di una motivazione ragionevole ed esaustiva che dà corretta esecuzione alle prescrizioni stabilite da questo TAR nella sentenza n. 1342/2011 e che, pertanto, si sottrae alle censure di parte attrice.

3.9. Inoltre, la determinazione conclusiva ha individuato correttamente le posizioni prevalenti emerse in seno alla conferenza di servizi, considerato che l’unico dissenso in conferenza di servizi è stato formulato dal Comune di Luserna, mentre le altre amministrazione partecipanti, Provincia e ASL, hanno espresso parere favorevole (sia pure “con prescrizioni”, quanto all’ASL), così come favorevole era stato il parere della Soprintendenza sotto il profilo paesaggistico-territoriale, nella prima fase del procedimento in questione.

3.10. La censura in esame va quindi complessivamente disattesa.

4. Con il terzo motivo i ricorrenti sostengono che, stante il dissenso formulato dal Comune di Luserna sotto il profilo “paesaggistico-territoriale”, la Provincia di Torino avrebbe dovuto attivare lo speciale modulo di superamento del dissenso previsto dalla normativa generale sul procedimento amministrativo, rimettendo la questione al Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Regione Piemonte.

4.1. La censura è infondata.

4.2. Il Comune di Luserna non ha espresso il proprio dissenso sotto il profilo “paesaggistico territoriale”, ma solo sotto quello “urbanistico”. Di conseguenza, non era necessario attivare lo speciale modulo procedimentale previsto dall’art. 14 quater L. 241/90 per il caso di dissenso formulato da un’amministrazione preposta alla tutela di un interesse “sensibile”.

5. Con il quarto e il quinto motivo i ricorrenti sostengono che il progetto dell’impianto avrebbe dovuto essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D. Lgs. 387/2003, così come modificato dal d. lgs. 28/2011 (nella parte in cui richiede la verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di cui all’art. 20 del D. Lgs. 152/2006), nonché ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 40/1998.

5.1. Osserva il collegio che anche tale censura è infondata.

5.2. Trattandosi di impianto termico di potenza inferiore a 50 MW, l’impianto in questione non doveva essere obbligatoriamente sottoposto alla procedura di verifica di impatto ambientale, secondo quanto previsto dal punto 2 lett. a Allegato IV al D. Lgs. 152/06 (il quale sottopone a verifica di assoggettabilità solo gli “impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW”).

6. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano che l’autorizzazione impugnata non sarebbe stata preceduta da adeguata istruttoria in merito alle emissioni prodotte dall’impianto, né in ordine alla tipologia e quantità dei combustibili che saranno utilizzati nell’impianto.

6.1. Anche tale censura non può essere condivisa.

6.2. Sulle emissioni in atmosfera la Sezione si è già pronunciata nella sentenza n. 1342/2011. Con tale decisione la Sezione ha affermato che i profili concernenti la conformità a legge delle emissioni in atmosfera in relazione al contesto ambientale sono stati puntualmente esaminati in conferenza di servizi, tenendo in adeguata considerazione sia la potenza termica dell’impianto, sia i limiti emissivi previsti dalla normativa regionale di settore, sia la particolare classificazione del Comune di Luserna per ciò che attiene alla qualità dell’aria, pervenendosi alla conclusione che con l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, e in particolare con la realizzazione della rete di teleriscaldamento, l’impianto potrà garantire il rispetto di valori di emissione persino inferiori a quelli previsti dalla normativa applicabile.

6.3. Essendo già stati positivamente valutati da questo TAR, i profili relativi alle emissioni in atmosfera non hanno giustamente formato oggetto dell’integrazione procedimentale svolta dalla Provincia in esecuzione della citata sentenza.

7. Con il settimo motivo i ricorrenti contestano il carattere “definitivo” del progetto della rete di teleriscaldamento presentato dalla ditta proponente; sostengono che esso non conterrebbe dati sufficienti in ordine alla portata e all’estensione della rete, alla sua distanza dall’impianto, al numero di potenziali utenti e al rifornimento del combustibile; di conseguenza, il progetto sarebbe carente anche in ordine al bilancio ambientale positivo che verrebbe conseguito con la costruzione dell’impianto di cogenerazione; mancherebbe, infine, la documentazione attestante la disponibilità del suolo sui cui realizzare la rete di teleriscaldamento, o comunque la prova dell’attivazione delle procedure amministrative per conseguire tale disponibilità.

7.1. La censura è infondata.

7.2. Che il progetto dell’impianto esaminato in seno alla nuova conferenza di servizi avesse carattere “definitivo” è stato confermato dallo stesso rappresentante del Comune, il geom. Benedetto, responsabile dell’Ufficio tecnico; pag. 32 del verbale: “il Dott. D’Angelo chiede se dal punto di vista puramente progettuale questo livello di definizione, e di dettaglio, richiesto per un progetto definitivo è soddisfacente per il Comune come Ufficio Tecnico”: Il Geom. Benedetto conferma che è soddisfacente”.

7.3. Tale carattere “definitivo” non è inficiato dalla circostanza che in relazione alla Linea 2 (edifici pubblici e condominiali) il progetto si fondi su tali ipotetici ed eventuali: è ovvio e inevitabile che lo sia, non essendo immaginabile che gli utenti potenziali del servizio stipulino i contratti o si impegnino a farlo primo che la rete di teleriscaldamento sia stata realizzata e sia divenuta concretamente operativa.

L’aleatorietà del numero di utenti finali dell’impianto non incide sul grado di dettaglio del progetto approvato, ma attiene semmai al rischio di impresa dell’azienda proponente.

7.4. Diversamente opinando nessun impianto di cogenerazione potrebbe mai essere autorizzato, alle condizioni pretese dai ricorrenti.

7.5. La questione relativa alla disponibilità del suolo attiene alla fase “esecutiva” della rete di teleriscaldamento, mentre nella conferenza di servizi è stato correttamente esaminato il progetto “definitivo” dell’impianto.

7.6. In ogni caso, su tale profilo la Sezione si è già pronunciata nella sentenza n. 1342/11, rilevando che l’art. 12 comma 4-bis del D. Lgs. 387/2003 stabilisce che per la realizzazione di impianti a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo “su cui realizzare l’impianto”. Tale prova, nel caso di specie, è stata fornita dalla ditta proponente e la circostanza non è contestata. Per le “opere connesse” alla realizzazione dell’impianto – tra le quali, nel caso di specie, va ricompresa la rete di teleriscaldamento – la norma prevede, invece, che la disponibilità del suolo possa essere acquisita mediante procedura espropriativa, attesa la natura di “pubblica utilità” delle opere medesime. Ne consegue che il soggetto proponente non era tenuto a dimostrare di avere la disponibilità, oltre che del suolo sui cui realizzare l’impianto, anche di quello su cui realizzare la rete di teleriscaldamento, dal momento che la disponibilità quest’ultimo, occorrendo, potrà essere acquisita successivamente per via amministrativa. La circostanza che, allo stato, tali procedure non siano state avviate è inconferente ai fini della legittimità degli atti impugnati, dal momento che tale profilo attiene alla fase esecutiva dell’opera e non costituisce una condizione di autorizzabilità dell’impianto.

8. Con l’ottavo motivo i ricorrenti lamentano che l’autorizzazione sia stata rilasciata nonostante che l’area destinata alla cippatura ricada in zona gravata da vincolo di inedificabilità per pericolo geomorfologico.

8.1. La censura è infondata.

8.2. La circostanza che l’area destinata alla cippatura sia gravata da un vincolo di inedificabilità è inconferente ai fini della legittimità degli atti impugnati, dal momento che in base al progetto approvato l’area in questione sarà utilizzata esclusivamente per il deposito del legname da utilizzare quale combustibile, e non per nuove edificazioni.

9. Infine, con il nono e ultimo motivo (aggiunto), i ricorrenti lamentano che i provvedimenti impugnati sarebbero stati adottati senza che fossero stati previamente superati o chiariti i rilievi critici formulati dall’ASL TO 3, con parere del 27 ottobre 2010, nella prima fase del procedimento, successivamente ribaditi dal rappresentante dell’autorità sanitaria nella seduta della nuova conferenza di servizi del 4 aprile 2012; secondo i ricorrenti, nel verbale di quest’ultima conferenza la Provincia di Torino avrebbe trasformato il parere negativo dell’ASL in “parere favorevole con prescrizioni”, così distorcendo l’esito del procedimento e della conferenza di servizi, tenuto conto altresì che le prescrizioni apposte all’autorizzazione conclusiva non terrebbero in alcun conto i rilievi critici dell’ASL TO 3; a fronte delle rilevate carenze progettuali, la Provincia di Torino avrebbe dovuto negare il rilascio dell’autorizzazione o riconvocare la conferenza di servizi per esaminare le integrazioni documentali della ditta proponente ed eventualmente superare le criticità rilevate, in caso contrario rimettendo la questione al Consiglio dei Ministri previa intesa con la Regione, ai sensi dell’art. 14 quater comma 3 della L. 241/90.

9.1. La censura è infondata.

9.2. Già il parere originario dell’ASL del 27.10.2010 era generico e per nulla costruttivo (doc. 43 parte ricorrente).

9.3. Ancora più generici e dilatori appaiono i rilievi espressi dalla rappresentante dall’ASL nella nuova conferenza di servizi del 4 aprile 2012 (cfr. pagg. 35-37 verbale 4.4.2012, doc. 3 ricorrente), nonostante i ripetuti solleciti del presidente della conferenza a ricevere indicazioni più precise e dettagliate da apporre come prescrizioni al titolo autorizzatorio (visto “che la Provincia non può fare delle autorizzazioni con il “forse”, cfr. dichiarazione dott. D’Angelo a pag. 35).

9.4. Dalla lettura degli atti non è dato comprendere quali prescrizioni l’ASL abbia chiesto di apporre all’autorizzazione.

9.5. In ogni caso, per un verso il parere dell’ASL è stato conclusivamente “favorevole” al rilascio dell’autorizzazione, e per altro verso quest’ultima contiene numerose prescrizioni a salvaguardia delle asserite criticità genericamente rilevate dall’azienda sanitaria.

10. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte, il ricorso è infondato e va respinto.

11. Le spese di lite possono essere compensate per la complessità e la peculiarità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore

Giovanni Pescatore, Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)