Cass. Sez. III n. 45456 del 9 dicembre 2008 (Ud 29 ott. 2008)
Pres. De Maio Est. Gazzara Ric. Antonaci
Urbanistica. Realizzazione strada su precedente tracciato

La realizzazione di una strada comporta la necessità di permesso di costruire, anche nel caso in cui la stessa venga ad essere costruita su di un precedente tracciato o pista, innalzando il piano di campagna, attraverso opere di sistemazione e.di gettito di materiale ghiaioso, sì da consentire ed incrementare il traffico veicolare, Inoltre, anche la realizzazione di una pista in terra battuta determina una trasformazione urbanistica del territorio e, pertanto, è necessario il rilascio della concessione edilizia, indipendentemente dal manufatto quale strada o pista in terra battuta, in quanto il regime giuridico cui è soggetta l'opera è, in ogni caso, determinato dalla funzione di consentire il transito a persone o mezzi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Gallipoli, con sentenza del 28/3/06 dichiarava A.T. ed A.E. colpevoli dei reati di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 161, e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c), e, concesse le attenuanti generiche, li condannava alla pena di mesi due di arresto ed Euro 24.000,00 di ammenda ciascuno, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi. Pena sospesa e non menzione per entrambi, subordinata alla riduzione in pristino entro gg. 60 dal passaggio in giudicato della sentenza.

I prevenuti erano stati tratti a giudizio per avere eseguito, in attuazione di un medesimo disegno criminoso ed in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, lavori di colmatura con riporto di grosse quantità di terra, pietrisco e materiale di risulta, proveniente da lavori stradali su un terreno agricolo, coperto in parte da vegetazione palustre, apportando modifiche stabili e definitive al territorio, in assenza di concessione edilizia e di autorizzazione paesaggistica.

La Corte di Appello di Lecce, investita a decidere sul gravame interposto dalla difesa dei prevenuti, con pronuncia del 7/5/08, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto A.T. dai reati ascrittigli, per non avere commesso il fatto, confermando nel resto.

Propone ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato, A. E., con i seguenti motivi:

- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c), - error in iudicando, evidenziando che i giudici di merito hanno errato nel configurare la condotta posta in essere dall'imputato, quale violazione della normativa di cui al capo di imputazione, in quanto, semmai avrebbe potuto inquadrarsi nella violazione della disciplina del D.Lgs. n. 22 del 1997, in materia di inquinamento ambientale;

- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), - manifesta illogicità della motivazione per travisamento del fatto, rilevando che l'imputato non aveva posto in essere il reato ascrittogli, atteso che la raccolta di materiale inerte sul fondo di proprietà di A. T., non aveva sicuramente la connotazione dell'illecito edilizio.

Inoltre la Corte territoriale aveva omesso di riscontrare lo specifico motivo di appello attinente alla eccepita illegittimità di condizionare la sospensione della pena all'effettivo ripristino dello stato dei luoghi. Da ultimo il ricorrente invoca la declaratoria

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La argomentazione motivazionale, posta a sostegno del decisum, si appalesa logica e corretta. In ordine al primo motivo di gravame si osserva che la Corte territoriale ha rilevato dalle emergenze istruttorie che l'imputato è stato sorpreso alla guida di una ruspa, sul fondo esteso circa ha 0,60 di proprietà del fratello, in cui era stato colmato un dislivello di m. 12 con terreno di riporto. In particolare il decidente, sulla scorta della documentazione fotografica, acquisita al fascicolo del dibattimento, e delle risultanze della istruzione dibattimentale, ha ritenuto evidente la entità e la natura dell'abuso compiuto dal prevenuto, il quale, aveva provveduto ad accumulare sul detto terreno del materiale, prevalentemente terra e pietrisco, per poi compattarlo, così da creare una larga strada in terra battuta, di colore argilloso come i fondi circostanti.

Sul punto si rileva che la giurisprudenza di legittimità è conforme nell'affermare che la realizzazione di una strada comporta la necessità di permesso di costruire, anche nel caso in cui la stessa venga ad essere costruita su di un precedente tracciato o pista, innalzando il piano di campagna, attraverso opere di sistemazione e di gettito di materiale ghiaioso, sì da consentire ed incrementare il traffico veicolare. Inoltre, anche la realizzazione di una pista in terra battuta determina una trasformazione urbanistica del territorio e, pertanto, è necessario il rilascio della concessione edilizia, indipendentemente dal manufatto quale strada o pista in terra battuta, in quanto il regime giuridico cui è soggetta l'opera è, in ogni caso, determinato dalla funzione di consentire il transito a persone o mezzi (Cass. 14/7/04, n. 30594).

Peraltro, la edificazione di tale manufatto, quando viene eseguita in zona paesisticamente vincolata, richiede anche la autorizzazione dell'ente preposto al vincolo, in quanto viene posta in essere una trasformazione ambientale, che rende indispensabile l'intervento e la valutazione delle due autorità, che esercitano il controllo del territorio, sotto i diversi profili urbanistico e paesaggistico (Cass. 12/6/03, Rossi; Cass. 24/6/99, Miniero).

Il giudice di seconde cure ha, di poi, precisato che vi è la prova inconfutabile che l'imputato ha posto in essere una condotta che coincide puntualmente con quella prevista e punita dalle norme incriminatici, relative ai reati ascrittigli nei capi di imputazione, specificando, all'uopo, che non poteva ravvisarsi fondata la eccezione avanzata dal prevenuto, secondo la quale, nella specie, sarebbe configurabile la violazione della disciplina del D.Lgs. n. 22 del 1997, in materia di inquinamento ambientale.

Si rileva che in gravame si tende ad una rivalutazione della prova, inibita al giudice di legittimità, il controllo del quale deve esplicarsi sulla logicità del discorso argomentativo sviluppato dal giudice di merito, di tal che il compito di questa Corte non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta da detto decidente in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se esso abbia esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, se abbia fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Lecce hanno dato contezza di avere analizzato tutte le emergenze istruttorie non in maniera parcellizzata ed avulsa dal generale quadro probatorio, prendendo in considerazione ogni singolo fatto ed il loro insieme, con conseguente valutazione unitaria del contesto, così da attingere la verità processuale e pervenire alla affermazione di responsabilità del prevenuto.

Quanto alla ulteriore censura, attinente alla ritenuta illegittima subordinazione della sospensione della pena alla demolizione del manufatto abusivo, col sostenere che non spetta al giudice ordinario impartire detto ordine, trattandosi di materia di esclusiva spettanza dell'autorità amministrativa, si osserva che la ingiunzione de qua costituisce atto dovuto in caso di condanna, non ponendosi in rapporto alternativo con l'ordine di demolizione, eventualmente già impartito dalla P.A.: trattasi non di una pena accessoria, nè di una misura di sicurezza patrimoniale, bensì di una sanzione amministrativa ed il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante la demolizione dell'opera eseguita ed il ripristino dello stato dei luoghi (Cass. S.U. 3/2/97, n. 714; Cass. 17/12/99, Pagano).

Da ultimo, del pari infondata è l'eccepita prescrizione dei reati, in quanto il processo è stato oggetto di rinvii (dal 25/1/ 2005 al 15/11/05), che hanno determinato la sospensione del decorso del relativo termine - per mesi 9 e gg. 21 - che andrà a spirare il 13/12/08.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2008