DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 24
Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.
GU n. 68 del 24-3-2011

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed  in  particolare,
l'allegato B; 
  Vista la direttiva 2009/33/CE del Parlamento e del  Consiglio,  del
23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a  basso
consumo energetico nel trasporto su strada; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice
dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
in  data  28  aprile  2008,  recante  recepimento   della   direttiva
2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  5  settembre
2007, relativa all'omologazione dei  veicoli  a  motore  e  dei  loro
rimorchi,  nonche'  dei  sistemi,  componenti  ed  entita'   tecniche
destinate a tali veicoli, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  in  data  11  aprile  2008,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio  2008,  recante  approvazione
del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel
settore della pubblica amministrazione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre  2007,  relativo  ai  servizi  pubblici  di
trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1177/2009  della  Commissione  del  30
novembre 2009 che modifica le direttive del Parlamento europeo e  del
Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 26 novembre 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 febbraio 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei  trasporti,  della
giustizia, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Al fine di promuovere e di stimolare il mercato  dei  veicoli  a
ridotto  impatto  ambientale  e  a  basso  consumo  energetico  e  di
potenziare il contributo del settore  dei  trasporti  alle  politiche
della Comunita' in materia di ambiente, di clima  e  di  energia,  il
presente  decreto  stabilisce  l'obbligo   per   le   amministrazioni
aggiudicatrici, per gli enti aggiudicatori e per gli operatori di cui
all'articolo 2, comma 1, di tener conto, al momento dell'acquisizione
di veicoli adibiti al trasporto su strada,  di  cui  all'articolo  3,
comma  1,  lettera  c),  dell'impatto   energetico   e   dell'impatto
ambientale, tra cui il consumo energetico e le emissioni di CO 2 e di
talune sostanze inquinanti, nell'intero arco della loro la vita. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il presente  decreto  si
applica ai contratti di acquisizione di veicoli adibiti al  trasporto
su strada,  come  definiti  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  c),
stipulati: 
    a)   dalle   amministrazioni   aggiudicatrici   o   dagli    enti
aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a)  e  b),  nei
casi in cui sono assoggettati all'obbligo di applicare  le  procedure
di appalto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
    b) dagli operatori di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  d),
che assolvono  obblighi  di  servizio  pubblico,  nel  quadro  di  un
contratto di servizio pubblico, ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1370/2007, di importo superiore alle soglie definite all'articolo  28
del citato decreto legislativo n. 163 del 2006. 
  2. Il presente decreto non si applica ai contratti di  acquisizione
dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti in data 28 aprile 2008, nel caso
in cui detti veicoli non siano  stati  assoggettati  all'omologazione
tipo o ad omologazione individuale. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a)    amministrazioni    aggiudicatrici:    le    amministrazioni
aggiudicatrici come definite all'articolo 3, comma  25,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
    b) enti  aggiudicatori:  gli  enti  aggiudicatori  come  definiti
all'articolo 3, comma 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163; 
    c) veicolo  adibito  al  trasporto  su  strada:  un  veicolo  che
appartenga ad una delle categorie di veicoli elencate alla tabella  3
dell'allegato 1; 
    d)  operatore  di  servizio  pubblico:  l'operatore  di  servizio
pubblico come definito all'articolo 2, primo paragrafo,  lettera  d),
del regolamento (CE) n. 1370/2007; 
    e) contratto di  servizio  pubblico:  il  contratto  di  servizio
pubblico come definito all'articolo 2, primo paragrafo,  lettera  i),
del regolamento (CE) n. 1370/2007; 
    f)  appalti  pubblici:  gli  appalti   pubblici   come   definiti
all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
163; 
    g) specifiche tecniche: le specifiche tecniche come  definite  al
punto 1), lettera b), dell'allegato VIII al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163; 
    h) acquisizione: l'acquisto, a titolo oneroso, della proprieta' o
del godimento. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
Acquisizione di veicoli adibiti  a  trasporto  su  strada  a  ridotto
           impatto ambientale e a basso consumo energetico 
 
  1. Le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e  gli
operatori di cui all'articolo 2, comma  1,  devono  tener  conto,  al
momento dell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su  strada,
almeno dei seguenti impatti energetici ed  ambientali  imputabili  al
loro esercizio nel corso dell'intero ciclo di vita: 
    a) il consumo energetico; 
    b) le emissioni di biossido di carbonio (CO 2 ); 
      c) le emissioni di ossidi di azoto  (NO x  ),  idrocarburi  non
metanici (NMHC) e particolato. 
  2. Le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e  gli
operatori di cui all'articolo 2, comma 1,  devono  tenere  conto,  al
momento dell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su  strada,
anche  degli  ulteriori  impatti   ambientali   definiti   ai   sensi
dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare in data 11 aprile 2008. 
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  1  e
2, le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti  aggiudicatori  e  gli
operatori di cui all'articolo 2, comma 1, applicano almeno una  delle
seguenti opzioni: 
    a) stabiliscono, nei documenti dell'appalto, specifiche  tecniche
in materia di prestazioni energetiche ed ambientali per ciascun  tipo
di impatto considerato, nonche' per  ogni  altro  eventuale  tipo  di
impatto ambientale; 
    b) nel caso in cui venga esperita una procedura di appalto con il
criterio   di   aggiudicazione   all'offerta   economicamente    piu'
vantaggiosa,  fondano   la   decisione   di   acquisizione   altresi'
sull'impatto energetico e sull'impatto  ambientale,  includendo  tali
impatti fra i criteri di aggiudicazione e utilizzando la  metodologia
di calcolo dei costi di esercizio di cui all'articolo 5, qualora tali
impatti siano trasformati in valore monetario. 
  4. Ai fini di cui al comma 3, devono comunque essere  applicate  le
disposizioni definite ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  in
data 11 aprile 2008. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
Metodologia di calcolo dei costi di esercizio durante  l'intero  arco
                               di vita 
 
  1. I costi di  esercizio  nell'intero  arco  di  vita  connessi  al
consumo energetico sono calcolati usando la metodologia seguente: 
    a) il  consumo  di  carburante  per  chilometro  di  un  veicolo,
misurato come indicato  al  comma  4,  deve  essere,  in  ogni  caso,
computato in unita' di consumo energetico per chilometro; 
    b) qualora il consumo di carburante  sia  fornito  in  unita'  di
misura diverse da quella di consumo energetico, esso e' convertito in
consumo  di  energia  per  chilometro  utilizzando   i   fattori   di
conversione di cui alla tabella 1 dell'allegato 1; 
    c) quale costo per unita'  di  energia  e'  utilizzato  il  costo
pre-accisa per unita' di energia piu' basso fra quello della  benzina
e quello del combustibile diesel per autotrazione; 
    d) i costi di esercizio imputabili al consumo  energetico  di  un
veicolo nell'intero arco di  vita  sono  calcolati  moltiplicando  il
chilometraggio relativo all'intero arco di vita indicato alla tabella
3 dell'allegato 1, se necessario  tenendo  conto  del  chilometraggio
gia' effettuato, per il consumo di energia per chilometro di cui alla
lettera b) e per il costo per unita' di energia di cui  alla  lettera
c). 
  2. I costi di esercizio nell'intero  arco  di  vita  connessi  alle
emissioni di CO 2 sono calcolati usando la metodologia seguente: 
    a) il chilometraggio relativo all'intero arco di  vita,  indicato
alla tabella 3 dell'allegato  1,  se  necessario  tenendo  conto  del
chilometraggio gia' effettuato, va moltiplicato per le  emissioni  di
CO 2 espresse in chilogrammi per chilometro, misurate  come  indicato
al comma 4; 
    b) il valore di cui alla lettera a) va moltiplicato per il  costo
per chilogrammo di CO 2 di cui alla tabella 2 dell'allegato 1. 
  3. I costi di esercizio nell'intero  arco  di  vita  connessi  alle
emissioni di sostanze inquinanti sono calcolati usando la metodologia
seguente: 
    a) i costi di esercizio relativi alle emissioni inquinanti di  un
veicolo nell'intero arco di vita, sono calcolati sommando i costi  di
esercizio  relativi  alle  emissioni  di  NOx,  NMHC  e   particolato
nell'intero arco di vita; 
    b) i costi di esercizio relativi a ogni sostanza  inquinante  per
l'intero arco di vita sono calcolati moltiplicando il  chilometraggio
relativo  all'intero  arco  di   vita   indicato   alla   tabella   3
dell'allegato 1, se necessario tenendo conto del chilometraggio  gia'
effettuato, per le emissioni in grammi per chilometro misurate,  come
indicato al comma 4 e per il rispettivo costo per grammo di cui  alla
tabella 2 dell'allegato 1. 
  4. Il consumo di carburante, le emissioni per chilometro di CO 2  e
delle sostanze inquinanti di cui alla tabella 2 dell'allegato 1, sono
misurati: 
    a) per i veicoli per cui la normativa comunitaria in  materia  di
omologazione definisce procedure di prova standardizzate, utilizzando
tali procedure; 
    b) per i veicoli che non  sono  oggetto  di  procedure  di  prova
standardizzate   comunitarie,   utilizzando   procedure   di    prova
alternative indicate dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1. 
  5. Nel caso di  veicoli  elettrici,  nelle  more  dell'adozione  di
specifiche norme comunitarie, il consumo energetico, le emissioni per
chilometro di CO 2 e delle sostanze inquinanti di cui alla tabella  2
dell'allegato 1 sono misurati utilizzando procedure di prova indicate
dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                  Adeguamenti al progresso tecnico 
 
  1. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 13  della  legge  4
febbraio 2005, n. 11, si provvede alla modifica  dell'allegato  1  al
fine  di  dare  attuazione  a  successive   norme   comunitarie   non
autonomamente applicabili. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. I soggetti pubblici interessati  provvedono  all'attuazione
del presente decreto con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 3 marzo 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei  Ministri 
 
                                Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
                                e della tutela del territorio  e  del
                                mare 
 
                                Matteoli,       Ministro        delle
                                infrastrutture e dei trasporti 
 
                                Alfano, Ministro della giustizia 
 
                                Frattini,   Ministro   degli   affari
                                esteri 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

        
      
                                                           ALLEGATO 1 
                (Previsto dagli articoli 3, comma 1, lettera c), e 5) 
 
Dati per il calcolo dei costi di esercizio relativi  all'intero  arco
        di vita per i veicoli adibiti al trasporto su strada 
 
  Tabella 1: Contenuto energetico dei combustibili per autotrazione 
 
    

|=================================|================================|
|            Combustibile         |      Contenuto energetico      |
|=================================|================================|
|        Combustibile Diesel      |           36 Mj/litro          |
|---------------------------------|--------------------------------|
|              Benzina            |           32 Mj/litro          |
|---------------------------------|--------------------------------|
|       Gas naturale/biogas       |           33-38 Mj/Nm3         |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Gas di petrolio liquefatto(GPL) |           24 Mj/litro          |
|---------------------------------|--------------------------------|
|              Etanolo            |           21 Mj/litro          |
|---------------------------------|--------------------------------|
|             Biodiesel           |           33 Mj/litro          |
|---------------------------------|--------------------------------|
|             Emulsioni           |           32 Mj/litro          |
|---------------------------------|--------------------------------|
|             Idrogeno            |           11 Mj/Nm3            |
|=================================|================================|

    
      Tabella 2: Costi per le emissioni nel trasporto su strada 
 
    

|====================|===============|=============|===============|
|        CO2         |     NOx       |    NMHC     |  Particolato  |
|    0,04 EUR/kg     | 0,0088 EUR/g  | 0,002 EUR/g |  0,174 EUR/g  |
|====================|===============|=============|===============|

    
Tabella 3: Chilometraggio dei veicoli  per  il  trasporto  su  strada
                      nell'intero arco di vita 
 
    

|========================|=========================================|
|   Categoria veicolo    | Chilometraggio nell'intero arco di vita |
|(categorie M e N di cui |                                         |
|al decreto del Ministro |                                         |
|delle infrastrutture    |                                         |
|e dei trasporti 28      |                                         |
|aprile 2008, recante    |                                         |
|recepimento della       |                                         |
|direttiva 2007/46/CE)   |                                         |
|========================|=========================================|
|      Autovetture (M1)  |               200 000 km                |
|------------------------|-----------------------------------------|
|   Veicoli commerciali  |               250 000 km                |
|      leggeri (N1)      |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
|   Veicoli commerciali  |             1 000 000 km                |
|     pesanti (N2, N3)   |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
|     Autobus (M2, M3)   |               800 000 km                |
|========================|=========================================|