Cons. Stato Sez. VI n. 2787 del 15 maggio 2012
Sviluppo sostenibile. Ultimazione impianto fotovoltaico

La legge non appare generica laddove richiede la conclusione della realizzazione dell’impianto entro la data predetta, atteso che con tale espressione deve necessariamente intendersi che i lavori sono conclusi solo quando tutti gli apparati ed i dispositivi essenziali al funzionamento dell’impianto sono stati apposti a cura del soggetto realizzatore, risultando non corretta e sostanzialmente disapplicativa ogni altra interpretazione finalizzata a ritenere completati i lavori di installazione pur a fronte di parti ancora mancanti dell’impianto.

N. 02787/2012REG.PROV.COLL.

N. 00693/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 693 del 2012, proposto da
Brunoffice s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino e Giorgio Fraccastoro, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via San Basilio, 72;

contro

Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Fiorentini, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo difensore in Roma, via Nizza, 45;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 8103/2011, resa tra le parti, concernente DECADENZA DEL DIRITTO ALLE TARIFFE INCENTIVANTI PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - RIS. DANNI

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2012 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Sanino e Fiorentini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 21 ottobre 2011n. 8103, resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 Cod. proc. amm., che ha respinto il ricorso della odierna società appellante avverso il diniego di concessione della tariffa incentivante prevista dal d.m. 19 febbraio 2010 adottato dal Gestore dei servizi energetici in relazione ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare da realizzarsi da essa appellante sul territorio laziale, nel Comune di Broccostella.

L’appellante insiste anche in questo grado nel rilevare la illegittimità del diniego impugnato, sia a motivo della violazione dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, stante la omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, sia in relazione alla non corretta interpretazione dell’art. 1 della legge 13 agosto 2010, n. 129, con riferimento alla circostanza fattuale del mancato completamento dell’impianto entro il termine del 31 dicembre 2010. Deduce l’appellante società la erroneità della sentenza gravata, nella parte in cui la stessa avrebbe dato una lettura formalistica e non corretta delle disposizioni normative richiedenti la conclusione dei lavori entro la predetta data del 31 dicembre 2010 e conclude con la richiesta di annullamento, in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza di primo grado, dell’impugnato diniego del Gestore dei servizi elettrici.

Si è costituito in giudizio il Gestore dei servizi energetici per resistere all’appello e per chiederne la reiezione.

All’udienza del 17 aprile 2012 il ricorso è stato trattenuto per la sentenza.

L’appello è infondato e va respinto.

La società appellante assume di aver correttamente adempiuto alle condizioni richieste per l’accesso alle indicate tariffe incentivanti e censura la gravata sentenza che, con il rigetto del ricorso, avrebbe sostanzialmente validato la legittimità del diniego di concessione in suo favore delle tariffe incentivanti di cui al d.m. 19 febbraio 2007, sull’assunto del mancato completamento dei lavori entro la data stabilita dalla legge.

La censura non appare meritevole di condivisione.

Va premesso che ai sensi dell’art. 2-sexies del d.-l. 25 gennaio 2010, n. 3 (Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori), conv. con modd. dalla l. 22 marzo 2010, n. 41, come modificato dall'art. 1-septies, comma 1, d.-l. 8 luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in materia di energia), convertito, con modificazioni, dalla l. 13 agosto 2010, n. 129, le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici - GSE s.p.a., entro la medesima data, la fine dei lavori; il riconoscimento delle suddette tariffe opera in relazione agli impianti che entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.

Non è in contestazione il fatto che, dopo lo spirare del termine del 31 dicembre 2010, l’impianto fotovoltaico facente capo alla odierna appellante fosse sprovvisto del cosiddetto dispositivo di interfaccia, risultato non installato in sede di verifica da parte degli agenti del Gestore dei servizi energetici del 9 febbraio 2011; tale dispositivo, come ammette la stessa appellante, è elemento strutturale dell’impianto, in quanto serve a svolgere un controllo qualitativo e quantitativo della energia elettrica prodotta dalla fonte solare, prima della sua immissione in rete.

Assume tuttavia l’appellante che il predetto dispositivo, per quanto essenziale alla messa in esercizio dell’impianto, non sia altrettanto essenziale al fine di ritenere soddisfatto il requisito legale della “chiusura dei lavori” entro la predetta data del 31 dicembre 2010, potendosi ritenere conclusa l’installazione dell’impianto anche a prescindere da quell’elemento.

La tesi, che presenta evidenti profili di contraddittorietà intrinseca, non appare convincente.

La legge suindicata prescrive, ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 19 febbraio 2007, due condizioni tassative, che devono necessariamente concorrere: a) la chiusura dei lavori dell’impianto entro la data del 31 dicembre 2010; b) la messa in esercizio dello stesso entro la data del 30 giugno 2011.

In mancanza della applicazione del dispositivo di interfaccia, l’impianto fotovoltaico non potrebbe funzionare correttamente, il che vale a dire che quel dispositivo è un elemento strutturale e indefettibile dell’impianto, senza il quale non potrebbero ritenersi conclusi i lavori di installazione dell’impianto, privo di un suo elemento essenziale da installare a cura del soggetto realizzatore (essendo pacifico che non si tratti di dispositivo che deve essere fornito dal GSE o da Enel in occasione del collegamento dell’impianto alla rete elettrica).

A parere del Collegio, l’interpretazione delle disposizioni dianzi richiamate ai fini della verifica del rispetto del doppio termine finale per accedere al beneficio delle indicate tariffe incentivanti non ammette interpretazioni diverse da quella fatta propria dal Gestore dei servizi elettrici. E’ ben chiaro che ogni componente dell’impianto è funzionale soltanto alla sua messa in esercizio e quindi potrebbe in tesi essere installata anche poco prima o contestualmente all’avvio effettivo del sistema di produzione della energia, che si perfeziona con il collegamento alla rete elettrica. Tuttavia, così intesa, la portata della disposizione potrebbe essere facilmente elusa e contrasterebbe, oltre che con la lettera della legge, con la sua ratio, che è stata quella di fissare una data limite per la fine lavori ed una scansione temporale successiva per la messa in esercizio dell’impianto al fine di tenere indenni i soggetti realizzatori da eventuali ritardi nella messa in esercizio degli impianti addebitabili alle difficoltà del gestore di garantire, in ragione dell’alto numero di richieste da evadere, il collegamento alla rete elettrica di tutti gli impianti entro la originaria data del 31 dicembre 2010.

Non appaiono idonei a mutare, sul punto, orientamento gli argomenti difensivi della società appellante (esposti nella memoria del 12 marzo 2011) affidati al rilievo della mancanza di elementi testuali specifici, nelle disposizioni richiamate, riguardo alla tipologia di lavori da portare necessariamente a compimento entro il termine di legge ovvero alla sussistenza delle attestazioni rilasciate in concreto dal tecnico asseveratore, che proverebbero il rispetto della suindicata data fissata dalla legge per il completamento dei lavori.

Quanto al primo aspetto, va osservato che la legge non appare generica laddove richiede la conclusione della realizzazione dell’impianto entro la data predetta, atteso che con tale espressione deve necessariamente intendersi che i lavori sono conclusi solo quando tutti gli apparati ed i dispositivi essenziali al funzionamento dell’impianto sono stati apposti a cura del soggetto realizzatore, risultando non corretta e sostanzialmente disapplicativa ogni altra interpretazione finalizzata a ritenere completati i lavori di installazione pur a fronte di parti ancora mancanti dell’impianto.

Quanto al secondo profilo, deve rilevarsi che le dichiarazioni del tecnico asseveratore, peraltro confermative del dato fattuale della carenza del dispositivo di interfaccia, non appaiono risolutive riguardo al dichiarato carattere non necessario (ai fini del completamento dei lavori) del dispositivo di protezione di interfaccia (esterno), essendo tautologico e poco persuasivo affermare, per quanto già detto, che quel dispositivo è essenziale soltanto ai fini della messa in esercizio ( posto che, fin quando l’impianto non è collegato alla rete, ogni sua parte si rivela inessenziale).

Da ultimo il Collegio osserva che la evenienza fattuale relativa alla riscontrata assenza del dispositivo di interfaccia elide la consistenza della ulteriore censura d’appello, inerente la pretesa violazione dell’art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241. Come non ha mancato di rilevare correttamente il giudice di primo grado, l'art. 21-octies della stessa legge, come modificata dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15, appare di ostacolo, nella fattispecie, a riconnettere effetti invalidanti al vizio della omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza. Non par dubbio, infatti, che il diniego di ammissione alle tariffe incentivanti previste dal d.m. 19 febbraio 2007, a fronte della riscontrata assenza della condizione legale relativa alla chiusura dei lavori entro la data prevista dalla legge, è atto dovuto ed esclude comunque che l’apporto collaborativo, in sede procedimentale, del destinatario dell’atto possa contribuire a modificare il contenuto del provvedimento finale. Anche sul punto, pertanto, la sentenza impugnata non è suscettibile di essere riformata nei sensi auspicati dalla società appellante.

Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo alla particolarità della vicenda trattata

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 693/2012), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/05/2012