Cass. Sez. III n. 33469 del 5
ottobre 2006 (ud. 15 giu. 2006)
Pres. Lupo Est. Fiale Ric. Osso
Urbanistica. Interventi in zona
sismica e responsabilità del direttore lavori
Il direttore dei lavori deve
ritenersi destinatario del divieto di esecuzione di lavori senza
autorizzazione
ed in violazione delle prescrizioni tecniche contenute nei previsti
decreti
interministeriali perché la legge, imponendo
l’osservanza di specifiche norme
tecniche e prevedendo un articolato sistema di cautele rivolto ad
impedire
l’esecuzione di opere non conformi a tali norme, pone il
direttore dei lavori
stesso in una “posizione di controllo” su
un’attività potenzialmente lesiva di
beni altrui.
Udienza pubblica del 15.6.2006
SENTENZA N. 1124
REG. GENERALE n. 1556/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III.mi Sigg:
1. Dott. Ernesto
LUPO
Presidente
2. Dott. Amedeo
POSTIGLIONE
Consigliere
3. Dott. Claudia
SQUASSONI
Consigliere
4. Dott. Aldo
FIALE
Consigliere
5. Dott. Antonio
IANNIELLO
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OSSO Italo n. a Belmonte Calabro il 21-7-1941
2) PROVENZANO Luigi, n. a Napoli il 26-1-1958
3) VELTRI Egidio, n. a Cosenza il 26-10-1962
Avverso la sentenza 5-7-2005 del Tribunale monocratico di Paola
Visti gli atti, Ia sentenza denunziata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza Ia relazione fatta dal consigliere
M. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Guglielmo
Passacantando
che ha concluso per l'annullamento senza il rinvio della sentenza
impugnata, essendo i reati estinti per prescrizione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5.7.2005 il Tribunale monocratico di Paola affermava
la responsabilità penale:
di Osso Italo, in ordine al reato di cui:
- agli artt. 93 e 95 D.P.R. n. 380/2001 [perché, quale
proprietario committente, realizzava la costruzione di un fabbricato,
in zona sismica, senza avere denunciato l'inizio dei lavori alle
autorità competenti - acc. in Belmonte Calabro, il 5 e l'11
marzo 2004]
di Osso Italo, Provenzano Luigi e Veltri Egidio in ordine ai reati di
cui:
- agli artt. 94 e 95 D.P.R. n, 380/2001 [perché, il primo
quale proprietario committente e gli altri due nella qualità
di direttori dei lavori, realizzavano la costruzione di un fabbricato,
in zona sismica: a) senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione
da parte dell'ufficio tecnico regionale; b) omettendo di rispettare le
norme e le prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali
vigenti — acc. in Belmonte Calabro, il 5 e l'11 marzo 2004]
e condannava l'Osso alla pena di euro 1.000,00 di ammenda e gli altri
due a quella di euro 500,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi l'Osso e gli
altri due imputati, i quali hanno eccepito - con doglianze comuni - la
prescrizione dei reati e l'illegittimità della mancata
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Provenzano e Veltri hanno prospettato, altresì, la propria
estraneità ai fatti loro ascritti, assumendo che di essi
potrebbe ritenersi responsabile esclusivamente il committente dei
lavori abusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere rigettati, perché infondati.
1. A norma dell'art. 17 della legge n. 64/1974 (con disposizioni
attualmente riprodotte nell'art. 93 del T.U. 6.6.2001, n. 380)
"chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e
sopraelevazioni", in zona sismica, deve farne denuncia all'organo
competente con comunicazione alla quale deve essere allegato iI
progetto firmato da un tecnico autorizzato e dal direttore dei lavori.
Le relative opere edilizie, poi, a norma del successivo art. 18 (con
disposizione attualmente riprodotta nell'art. 94 del T.U. n. 380/2001),
non possono essere iniziate senza preventiva autorizzazione.
L'art. 95 del T.U. n. 380/2001, infine, commina la sanzione penale
della sola ammenda da infliggersi a "chiunque violi le prescrizioni
contenute nel presente capo [trattasi del CAPO IV - Procedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche] e nei
decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83".
Il direttore dei lavori deve ritenersi anch'egli destinatario del
divieto dell'esecuzione dei lavori senza la preventiva autorizzazione
(da rilasciarsi secondo le specifiche normative regionali) ed in
violazione della prescrizioni tecniche contenute nei previsti decreti
interministeriali, poiché la legge n. 64/1974 (con le
disposizioni trasfuse nel T.U. n. 380/2001)
- imponendo l'osservanza di peculiari norme tecniche per "tutte le
costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica
incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche" e
prevedendo un articolato sistema di cautele rivolto ad impedire
l'esecuzione di opere non conformi a tali norme - pone lo stesso
direttore dei lavori in una "posizione di controllo" su
un'attività potenzialmente lesiva di beni altrui (vedi
Cass., Sez. III,27.1.2004, n. 2640).
2. Secondo le argomentazioni svolte dalle Sezioni Unite di questa Corte
Suprema con la sentenza 2.6.1994, n. 6563, Rusconi:
- la concessione della sospensione condizionale della pena costituisce
manifestazione dell' esercizio di un potere, avente natura
discrezionale, attribuito dalla normativa esclusivamente al giudice;
pur tuttavia "l'esercizio del medesimo non solo è sottoposto
alle condizioni di cui all'art. 163 cod. pen. ed ai limiti previsti
dall'art. 164 cod. pen., ma trova il proprio imprescindibile parametro
nella finalità rieducativa della pena (art. 27, commi 1 e 3,
della Costituzione), che, in vista della tutela delle posizione
individuali, dimensiona e limita la potestà punitiva statale
(art. 25, comma 2, della Costituzione). Nella individualizzazione della
pena, che ad un tempo soddisfa l'esigenza di renderla il più
possibile personale e di finalizzarla alla reintegrazione sociale del
condannato, s'incentra il criterio (prescrittivo) sotteso alla
discrezionalità del giudice nell'esercizio della
potestà punitiva";
- per la concessione della sospensione condizionale non sono
ipotizzabili né la necessità di istanza
dell'imputato né il potere della parte di rinunciarvi, ma la
concessione medesima "non può risolversi in un pregiudizio
per la situazione dell'imputato in termini di compromissione del
carattere personalistico e rieducativo della pena, a tutela della sua
posizione individuale".
Nella fattispecie in esame, gli imputati non avevano chiesto la
concessione del beneficio e questo legittimamente non è
stato riconosciuto dal Tribunale in considerazione della disposta
condanna a pena di lieve entità per contravvenzioni
edittalmente punite con la sola sanzione pecuniaria, si da evitare ai
condannati il pregiudizio derivante dall'iscrizione nel casellario
giudiziale attualmente disciplinata dall'art. 3 del D.P.R. 14.11.2002,
n. 313.
3. I reati non sono prescritti.
Con riferimento alle contravvenzioni alla legge n. 64/1974, le Sezioni
Unite di questa Corte Suprema (con la sentenza 23.7.1999, n. 18, ric.
P.M. in proc. Lauriola ed altri) hanno affermato che:
- le contravvenzioni di cui agli artt. 17, 18 e 20 della legge n.
64/1974 (omissione della presentazione della denuncia dei lavori e
dell'avviso di inizio degli stessi) hanno natura di reati istantanei,
che si consumano con l'omissione degli adempimenti richiesti, prima
dell'inizio dell'esecuzione delle opere, al fine di consentire il
controllo preventivo dell'attività edilizia nelle zone
sismiche;
- la contravvenzione di cui agli artt. 3 e 20 della legge n. 64/1974
(consistente nella edificazione in violazione di prescrizioni tecniche
poste dai decreti attuativi della stessa legge n. 64/1974) ha natura di
reato permanente, ma tale permanenza ha termine con la cessazione dei
lavori di costruzione del manufatto.
Nella fattispecie in esame, dopo che l'ufficio tecnico del Comune di
Belmonte Calabro ebbe accertata (in data 4.6.2004) la
conformità delle opere realizzate dall'Osso alla concessione
edilizia in sanatoria rilasciatagli il 18.4.2003 ex art. 13 della legge
n. 47/1985, risultano eseguiti ulteriori lavori finalizzati al
mutamento della destinazione d'uso di parte dell'immobile, accertati il
5 e l'11 marzo 2004, per i quali venne presentata ulteriore richiesta
di sanatoria in data 5.8.2004.
Il termine ultimo di prescrizione - per il reato di cui agli artt. 83 e
95 del T.U. n. 380/2001 e per tutte le altre contravvenzioni,
sostanzialmente poste in continuazione con inflizione di unica pena -
resta perciò fissato all' 11.3.2007.
Deve ricordarsi, in proposito, che - secondo la giurisprudenza costante
di questa Corte Suprema - in tema di prescrizione, nel caso di
incertezza circa la data di consumazione del reato, il termine di
decorrenza della prescrizione va computato secondo il maggiore
vantaggio per l'imputato. Nella specie, però, non sussiste
incertezza sul punto, perché nessun elemento concreto
è stato addotto a sostegno dell'assunto che i lavori in
violazione di prescrizioni tecniche siano cessati in epoca antecedente
all'accertamento.
4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna solidale dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento
delle spese processuali.
ROMA, 15.6.2006
Il consigliere
rel.
Il presidente
Aldo
Fiale
Ernesto Lupo
Urbanistica. Antisismica e responsabilità direttore lavori
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