TAR Piemonte Sez. II n. 374 del 15 marzo 2017
Urbanistica.Manufatti abusivi realizzati su terreno demaniale
 
L’art. 35 del D.P.R. n. 380 del 2001, volto a tutelare le aree demaniali nelle ipotesi di costruzione abusiva di manufatti da parte di privati, configura un potere di rimozione che ha carattere vincolato, rispetto al quale non può assumere rilevanza l’approfondimento circa la concreta epoca di realizzazione dei manufatti e non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto



Pubblicato il 15/03/2017

N. 00374/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01255/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1255 del 2016, proposto da Maria Laforè, rappresentata e difesa dall’avv. Gian Mario Ramondini, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Ferrucci 10;

contro

Comune di Carmagnola, rappresentato e difeso dall’avv. Patrizia Gorgo, domiciliato presso la Segreteria del Tribunale in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

- dell’ordinanza dirigenziale n. 8/2016 del 27 settembre 2016, notificata in data 29 settembre 2016, con la quale il Dirigente del Comune di Carmagnola ha ordinato alla ricorrente la demolizione e lo sgombero di opere edilizie sul terreno sito in Carmagnola, via Ceis n. 80, eseguite in assenza del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 380 del 2001;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Carmagnola;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2017 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Verificata l’integrità del contraddittorio ed avvisate le parti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;


Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., vista la manifesta infondatezza del ricorso;

Premesso, in fatto:

che la ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Comune di Carmagnola ha ordinato la rimozione dei manufatti abusivi realizzati su terreno demaniale in via Ceis n. 80, così descritti: “primo fabbricato in pannelli coibentati con un’occupazione di circa 4,50 mt. x 5,00 mt. circa, altezza di intradosso da circa 3,00 mt. a 2,80 mt. circa, copertura con onduline; sul lato nord di detto fabbricato è collegata veranda coperta di 3,50 mt. circa x 5,00 mt circa, altezza di intradosso da 2,80 mt. a 2,20 mt. circa; a lato est su una piazzola in c.i.s. con un’occupazione di circa 5,00 x 5,00 mt. è presente un gazebo bianco di circa 3,00 mt. x 3,00 mt. circa, con altezza da 2,80 mt. a 2,20 mt circa; sul retro una tettoia in legno di 3,00 mt. x 3,75 mt. circa, altezza 1,85 mt. circa, utilizzata a legnaia, e altro modulo in legno utilizzato a bagno deposito di dimensioni 2,50 mt. x 2,50 mt. circa, altezza circa 2,50 mt; a lato ovest di detto primo fabbricato è pre,sente un bagno prefabbricato di dimensioni 3,10 mt. x 2,10 mt circa sollevato da terra di circa 40 cm., di altezza circa 2,25 mt.; l’utilizzo di detti fabbricati è della Sig.ra Laforè Maria … ; secondo fabbricato consistente in incastro in tre moduli prefabbricati coibentati, di dimensioni 2,80 mt. x 2,00 mt. circa (retro) di 2,70 mt. x 2,10 mt. circa (ingresso) e 3,00 mt. x 4,50 mt. circa (lato ovest), aventi altezza di intradosso da 2,10 mt. a 2,50 mt circa; Punti 1 e 2 in planimetria allegata”;

Ritenuto, in diritto:

che è infondato e va respinto il primo ordine di censure, con cui la ricorrente deduce la violazione degli artt. 3, 6, 10 e 35 del D.P.R. n. 380 del 2001 e l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento;

che, in adiacenza ed ampliamento dei moduli abitativi costruiti dall’Amministrazione nel 1996 e nel 2010 in via Ceis per l’accoglienza di cittadini stranieri, la ricorrente ha edificato senza titolo i manufatti sopra descritti;

che tali manufatti sono assimilabili a nuova costruzione, ai sensi dell’art. 3, primo comma – lett. e.5), del D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto stabilmente destinati all’utilizzo abitativo;

che la ricorrente non ha provato l’asserito carattere pertinenziale dei manufatti, neppure in relazione alla loro consistenza volumetrica (ben superiore al 20% della costruzione principale alla quale accedono);

che il Comune ha correttamente individuato nella ricorrente il “responsabile dell’abuso” destinatario dell’ordine di ripristino, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 380 del 2001;

che la comunicazione di avvio del procedimento, anche con valore di diffida alla rimozione delle opere, è stata ritualmente inviata dal Comune in data 4 giugno 2016;

che, in relazione al secondo motivo di ricorso, non si ravvisa uno sviamento nell’esercizio del potere sanzionatorio da parte del Comune, essendo invero pacifico che l’art. 35 del D.P.R. n. 380 del 2001, volto a tutelare le aree demaniali nelle ipotesi di costruzione abusiva di manufatti da parte di privati, configura un potere di rimozione che ha carattere vincolato, rispetto al quale non può assumere rilevanza l’approfondimento circa la concreta epoca di realizzazione dei manufatti e non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto (cfr., tra molte: TAR Veneto, sez. II, 20 novembre 2015 n. 1247; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 6 ottobre 2016 n. 4574);

che, stando agli atti di causa, è incontroverso che i manufatti abusivi insistano in area demaniale (zona “IC4” destinata a servizi tecnologici), in fascia di rispetto dell’impianto comunale di depurazione delle acque, nelle vicinanze dell’alveo del canale Naviglio, in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso è manifestamente infondato per ogni suo profilo e che la ricorrente deve essere condannata alla refusione delle spese di giudizio, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Carmagnola, nella misura di euro 2.000,00 (oltre i.v.a., c.p.a. ed accessori di legge).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Savio Picone, Consigliere, Estensore

Paola Malanetto, Primo Referendario

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Savio Picone        Carlo Testori