Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28156 del 04/05/2006 Ud. (dep. 07/08/2006 ) Rv. 234937
Presidente: Papa E. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: Tallerini. P.M. Favalli M. (Conf.)
(Rigetta, Trib. Latina, sez. dist. Gaeta, 9 giugno 2003)
DEMANIO - Demanio marittimo - Arenile - Realizzazione di strada su parte di esso - Sdemanializzazione del restante - Esclusione.

La natura demaniale di un terreno ha carattere immanente, così che questa permane anche qualora una parte di esso sia stata utilizzata per realizzare una strada, atteso che ciò non implica la sdemanializzazione della restante parte e la libera occupabilità da parte dei privati, in quanto ciò richiede l'adozione di un provvedimento espresso. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto configurato il reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. in un caso di occupazione della parte di suolo posto al di là della strada, ma pur sempre nella zona definita quale arenile).

file .pdf