Cass. Sez. IIIn. 42526 del 14 novembre 2008 (Ud. 21 ott. 2008)
Pres. Grassi Est. Teresi Ric. P.M. in proc. Palombo
Urbanistica. Condono edilizio e requisito della "doppia conformità"

In tema di tutela penale del territorio, ai fini del rilascio del titolo abilitativo a seguito di procedura di condono edilizio (D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modd. in L. 24 novembre 2003, n. 326), a differenza di quanto previsto per la cosiddetta sanatoria edilizia di cui all\'art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non è richiesto che l\'opera abusivamente realizzata sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio del provvedimento ed a quelli vigenti al momento della sua realizzazione (requisito della "doppia conformità").
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 21/10/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 2107
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 21005/2008
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli;
avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli in Palestrina in data 12.02.2008 che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di:
Palombo Paola, nata a Roma il 23.03.1947, per essere i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b); artt. 83, 93, 94 e 95; 64, 65, 67, 71 e 72 estinti per intervenuto rilascio di permesso di costruire in sanatoria;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, il ricorso e la memoria difensiva;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM, nella persona del PG, dott. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 12.02.2008 il Tribunale di Tivoli in Palestrina dichiarava non doversi procedere nei confronti di Paola Palomba per essere i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b); artt. 83, 93, 94 e 95; 64, 65, 67, 71 e 72 estinti per
intervenuto rilascio di permesso di costruire in sanatoria. Proponeva ricorso per cassazione il PM denunciando violazione di legge per avere il Tribunale dichiarato estinto il reato urbanistico senza valutare i presupposti per il legittimo rilascio del permesso in sanatoria stante che le opere non erano sanabili per contrasto con lo strumento urbanistico.
Inoltre, illegittimamente erano state dichiarate estinte le contravvenzioni sismiche e sul conglomerato cementizio armato perché il rilascio di concessione in sanatoria non opera per le stesse. Chiedeva l\'annullamento della sentenza.
Il ricorso è infondato perché all\'imputata non è stata rilasciata la concessione in sanatoria di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13, (ora D.Lgs. n. 380 del 2001, art. 36) per la quale è richiesto che l\'opera eseguita originariamente in assenza di permesso di costruire presenti la cosiddetta "doppia conformità", ovvero che sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio del provvedimento e che risultasse tale anche al momento della sua realizzazione, bensì il permesso di costruire n. 27/2004 ai sensi della L. n. 326 del 2003, che tale requisito non richiede. Pertanto correttamente è stata dichiarata l\'estinzione del reato urbanistico e di quelli relativi a violazioni di disposizioni dettate dalla L. 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di costruzioni in zona sismica, e dalla L. 5 novembre 1971, n. 1086, in materia di opere in conglomerato cementizio, come previsto dalla L. citata, art. 36. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 21 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 21/10/2008 Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 2107 Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 21005/2008 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli; avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli in Palestrina in data 12.02.2008 che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di: Palombo Paola, nata a Roma il 23.03.1947, per essere i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b); artt. 83, 93, 94 e 95; 64, 65, 67, 71 e 72 estinti per intervenuto rilascio di permesso di costruire in sanatoria; Visti gli atti, la sentenza denunziata, il ricorso e la memoria difensiva; Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi; Sentito il PM, nella persona del PG, dott. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. OSSERVA Con sentenza 12.02.2008 il Tribunale di Tivoli in Palestrina dichiarava non doversi procedere nei confronti di Paola Palomba per essere i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b); artt. 83, 93, 94 e 95; 64, 65, 67, 71 e 72 estinti per intervenuto rilascio di permesso di costruire in sanatoria. Proponeva ricorso per cassazione il PM denunciando violazione di legge per avere il Tribunale dichiarato estinto il reato urbanistico senza valutare i presupposti per il legittimo rilascio del permesso in sanatoria stante che le opere non erano sanabili per contrasto con lo strumento urbanistico. Inoltre, illegittimamente erano state dichiarate estinte le contravvenzioni sismiche e sul conglomerato cementizio armato perché il rilascio di concessione in sanatoria non opera per le stesse. Chiedeva l\'annullamento della sentenza. Il ricorso è infondato perché all\'imputata non è stata rilasciata la concessione in sanatoria di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13, (ora D.Lgs. n. 380 del 2001, art. 36) per la quale è richiesto che l\'opera eseguita originariamente in assenza di permesso di costruire presenti la cosiddetta "doppia conformità", ovvero che sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio del provvedimento e che risultasse tale anche al momento della sua realizzazione, bensì il permesso di costruire n. 27/2004 ai sensi della L. n. 326 del 2003, che tale requisito non richiede. Pertanto correttamente è stata dichiarata l\'estinzione del reato urbanistico e di quelli relativi a violazioni di disposizioni dettate dalla L. 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di costruzioni in zona sismica, e dalla L. 5 novembre 1971, n. 1086, in materia di opere in conglomerato cementizio, come previsto dalla L. citata, art. 36.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 21 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2008