TAR Campania (Napoli) Sez. VI sent. 8980 del 23 ottobre 2006
Benia ambientali. Ordinanza di demolizione REPUBBLICA ITALIANA N. 8980 Reg.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2006
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per la CAMPANIA – NAPOLI Sezione VI N. 5803 Reg.Ric. Anno 2006
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA
sul ricorso n. 5803 del 2006, proposto da
CUOZZO RENATO
rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Marino presso il quale elettivamente domicilia in Quarto alla via E. De Nicola n.9 e periò domiciliato in forza di legge domiciliato presso la segreteria del T.A.R.Campania, sede di Napoli
contro
COMUNE DI POZZUOLI
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Starace, presso il quale eletivamente domicilia in Napoli alla Riviera di Chiaia n.207
per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 25542 (9767), relativa ad opere realizzate in assenza di titolo abilitativo in Pozzuoli alla via delle Colmate n.18 e di ogni altro atto preordinato, presupposto e conseguente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione del Comune di Pozzuoli con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
UDITO alla Camera di Consiglio del 23 ottobre 2006 il relatore, dr.ssa Ida Raiola;
UDITI, altresì, i difensori delle parti come da verbale d’udienza;
VISTI gli artt. 21, comma 10, e 26, comma 5, della legge n. 1034/71;
SENTITI, sul punto, i difensori delle parti;
RITENUTO e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 18 settembre 2006 e depositato il successivo 26 settembre, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 25542 (9767), relativa ad opere realizzate in assenza di titolo abilitativo in Pozzuoli alla via delle Colmate n.18 e ogni altro atto preordinato, presupposto e conseguente.
Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:
- Violazione del giusto procedimento – Nullità dell’ordine di demolizione per omessa notifica;
- Violazione dell’art.7 L.07.08.1990 n.241;
- Violazione dell’art.36 D.P.R. 380/2001 (già art.13 Legge 28.02.1985);
- Violazione dell’art.15 L.28.01.1977 n.10 – Carenza dell’interesse pubblico alla demolizione – Eccesso di potere per difetto di motivazione –Illogicità - Sproporzione;
- Violazione e falsa applicazione dell’art.15 L.28.01.1977 – Carenza dell’interesse pubblico alla demolizione – Eccesso di potere per difetto di motivazione e per omessa comparazione tra interesse pubblico e privato;
- Violazione sotto altro profilo dell’art.15 L.28.01.1977 n.10 – Violazione del giusto procedimento – Illogicità manifesta;
- Violazione della L.R. n.10/1982 – Violazione del D.P.R. 616/1978 art.82 lett.D – Violazione del giusto procedimento perché manca anche il parere della Commissione Edilizia Integrata.
Il Comune di Pozzuoli provvedeva a costituirsi, resistendo al gravame del quale chiedeva il rigetto.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, di tal che il gravame può essere deciso con sentenza in forma semplificata, anziché con l’ordinanza resa in sede cautelare.
Il Collegio osserva che le molteplici censure di legittimità formulate dalla difesa della parte ricorrente non sono condivisibili, e vanno disattese, con conseguente rigetto del gravame.
In particolare, destituita di fondamento è la censura relativa all’omessa notificazione del provvedimento impugnato, posto che il gravame avverso il medesimo è stato notificato in data 18.09.2006, entro il termine di trenta giorni dalla sua emanazione intervenuta in data 06.07.2006 e conseguentemente in maniera sicuramente tempestiva (tenuto conto della sospensione feriale) anche rispetto alla sua successiva conoscenza da parte dell’interessaro, a prescindere dalla regolarità del procedimento notifcatorio.
Privo di pregio è, poi, il motivo di impugnazione concernente l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, posto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Sezione e di altri Tribunali amministrativi, “non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento nel caso di ordine di demolizione di opere abusive, in quanto trattasi di provvedimento alla cui adozione l'Amministrazione comunale è vincolata per legge, a seguito dell'accertata abusività delle opere, cioè in virtù di un presupposto di fatto di cui il ricorrente doveva essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo” (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 10 luglio 2004, n. 4974; conformi Consiglio di Stato, sez. IV, 30 marzo 2000 n.1814; T.A.R. Campania, sez IV, 28 marzo 2001 n.1404; Id., 14 giugno 2002, n.3499; Id.12 febbraio 2003 n.797).
Si appalesano, altresì, infondate le doglianze incentrate sul difetto di istruttoria e sulla carenza motivazionale, e ciò alla luce dell’adeguato iter argomentativo seguito dall’Amministrazione intimata in ordine al rilievo dell’esistenza, sull’area interessata dall’intervento edilizio imputabile alla de cuius degli istanti, di vincoli posti a tutela di beni ambientali e paesistici e aventi scaturigine dal D.M. 12 settembre 1959 e dal D.Lgs. n.42/2004.
D’altra parte, è noto che il generale obbligo di motivazione del provvedimento gravante sull’autorità non risulta peculiarmente aggravato nel caso in cui la decisione dia conto della necessità di preservare beni soggetti a tutela paesistica consacrata mediante l’imposizione di un vincolo: “Il requisito della sufficienza della motivazione risulta integrato dall'indicazione delle ragioni assunte a fondamento della valutazione di compatibilità (o di incompatibilità) dell'intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica poste a base del relativo vincolo.” (Consiglio Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5180; cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 1 dicembre 2004, n. 17812).
Il denunciato contrasto con la disciplina vincolistica, concernente – secondo il costante orientamento della Sezione – l’area su cui l’intervento edilizio abusivo è stato realizzato e quindi l’immobile stesso, costituisce di per sé motivazione bastevole a reggere l’ordine di demolizione.
A ciò si aggiunga che l’Amministrazione, nell’atto impugnato, ha inequivocabilmente sancito – con affermazione di certo autovincolante – la non assentibilità delle opere né sotto il prifilo del permesso a costruire in sanatoria (art.36 D.P.R. 380/2001), con conseguente irrilevanza ai fini della presente decisione della relativa istanza presentata al Comne resistente in data 19.09.2006, né sotto quello della sanatoria edilizia in via straordinaria (cd. condono edilizio ex L.326/2003).
In relazione, infine, alla denunciata omessa acquisizione del parere della Commisione Edilizia Integrata prevista dalla Legislazione regionale in attuazione dell’art.82 Lett. B, D ed E D.P.R. 616/977, questa Sezione si già prinunciata nel senso che “in sede di emanazione di ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive su area vincolata non è necessario acquisire il parere della Commissione Edilizia Integrata, dal momento che l'ordine di ripristino discende dall'applicazione della disciplina edilizia vigente (art. 27 t.u. edilizia) e non costituisce affatto irrogazione di sanzioni discendenti dalla violazione di disposizioni a tutela del paesaggio (ex d.lg. n. 490 del 1999, ora trasfuso nel d.lg. n. 42 del 2004), con il corollario che il potere di disporre la demolizione di opere abusive rientra nei poteri sanzionatori in materia di edilizia di competenza del Comune, in proprio e non già quale autorità delegata” T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 23 giugno 2005, n. 8579.
Ogni altro motivo va considerato assorbito (art.26, comma IV, L.1034/1971).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sesta Sezione di Napoli, pronunciando sul ricorso n. 5803 del 2006, proposto da Cuozzo Renato , meglio in epigrafe specificato, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al rimborso, in favore del Comune di Pozzuoli, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.000,00# (euro mille).
Contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2006
Dott. Alessandro Pagano Presidente f.f.
Dott.ssa Maria Abbruzzese Giudice
Dott.ssa Ida Raiola Giudice est.
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