Cass. Sez. III n. 32529 del 29 settembre 2006 (ud. 19 apr. 2006)
Pres. Postiglione Est. Mancini Ric. Martella
Urbanistica. Condono edilizio per opere in zona vincolata
Il condono edilizio per le opere seguite in zona vincolata è
applicabile soltanto per gli interventi edilizi minori corrispondenti
alle tipologie di cui ai numeri 4,5 e 6 dell’allegato 1 alla
legge 326-2003. Gli effetti del c.d. minicondono introdotto dalla legge
308-2004.restano circoscritti ai soli reati paesaggistici senza
ricadute positive sui reati urbanistici concorrenti
Udienza pubblica del 19.4.2006
SENTENZA N. 00635/2006
REG. GENERALE n. 028747/2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori
Dott. POSTIGLIONE
AMEDEO
Presidente
1. Dott. MANCINI
FRANCO
Consigliere
2. Dott. GENTILE
MARIO
Consigliere
3. Dott. FIALE
ALDO
Consigliere
4. Dott. AMOROSO
GIOVANNI
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) MARTELLA
GIUSEPPE
N. IL 10/12/1956
avverso
SENTENZA
del 18/04/2005
CORTE
APELLO
di LECCE
Visti gli atti, Ia sentenza ed il procedimento
Udita in PUBBLICA UDIENZA Ia relazione fatta dal consigliere MANCINI
FRANCO
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Mario Fraticelli
che ha concluso per rigetto del ricorso,
Udito il difensore della parte civile, avv. ==
Udito il difensore avv. Biagio De Francesco (CORSANO)
Svolgimento del processo
Con sentenza del 18 aprile 2005 la Corte d'appello di Lecce confermava
quella in data 4 maggio 2004 del tribunale della stessa
città, sezione distaccata di Trifase, che aveva condannato
l'appellante Martella Giuseppe alla pena di mesi uno giorni dieci di
arresto ed euro 12.000,00 di ammenda previa la concessione delle
attenuanti generiche, con la sospensione condizionale della pena
subordinata alla demolizione del manufatto abusivo, avendolo
riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 20 lett. c) della
legge 47 del 1985 per avere realizzato in assenza della prescritta
concessione e per di più in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico un manufatto costituito da un seminterrato ed un piano
rialzato.
Nella sua decisione la Corte rileva che bene il primo giudice aveva
escluso la sospensione del processo per l'avvenuta presentazione della
domanda di condono sul rilievo che trattasi di opera non condonabile.
Nota infatti che l'art. 32 comma 26 lett. a) della legge 326 del 2003 -
che ha convertito con modificazioni il DL 10.9.2003 n. 269 e che ha tra
l'altro introdotto il nuovo condono edilizio - considera suscettibili
di sanatoria gli immobili soggetti a vincolo di cui all'art. 32 della
legge 47/1985 solo con riferimento alle tipologie di illecito
contemplate dai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 alla stessa legge e quindi
le opere abusive di restauro, risanamento conservativo e manutenzione
straordinaria. Nella specie trattasi invece di nuova costruzione.
Né rileva che essa sia eventualmente conforme ai vigenti
strumenti urbanistici atteso che ciò è solo uno
dei requisiti per fruire del condono, a condizione tuttavia che si
rimanga nel campo delle tipologie di illecito ammesse al beneficio.
Aggiunge la Corte che non si perviene a conclusione diversa neppure
considerando che, come dimostrato nel giudizio di appello, l'imputato
ha presentato domanda di compatibilità paesaggistica ai
sensi dell'art. 1 comma 39 della legge 15 dicembre 2004 n. 308 per
fruire del cd. mini condono ambientale: ciò
perché ai sensi del precedente comma 37 all'esito positivo
della procedura consegue l'estinzione del reato di cui all'art. 181 del
decreto legislativo 42 del 2004 e di ogni altro reato in materia
paesaggistica, escluso invece lo stesso effetto sul reato di natura
edilizia.
Spiega lo stesso giudice, continuando nell'esame del rapporto fra
condono edilizio e condono ambientale, che il legislatore del secondo
si è limitato a prevedere l'accertamento della
compatibilità paesaggistica per i lavori compiuti su beni
paesaggistici entro il 30 settembre 2004. Peraltro l'effetto estintivo
si consegue con il pagamento dell'oblazione ma solo per le tipologie
edilizie realizzate ed i materiali utilizzati che rientrino nella
previsione degli strumenti di pianificazione urbanistica.
Secondo la Corte il riferimento alle tipologie edilizie fa pensare ad
una condotta illecita di natura positiva esclusa pertanto ogni
attività, ad esempio, di contenuto meramente distruttivo.
Dopodichè, nell'ottica della Corte stessa, occorre procedere
ad un coordinamento dei due testi legislativi ricordando che la
disciplina degli strumenti di pianificazione paesaggistica di cui
all'art. 1 comma 37 della legge sul condono ambientale è
dettata dall'art. 143 del D. L.vo 42 del 2004. Orbene da tale
disciplina si evince che tutela ambientale e tutela urbanistica si
realizzano entrambe all'interno dei piani paesaggistici, nell'ambito di
una visione dello sviluppo e dell'ordinamento del territorio che ha
informato l'azione legislativa sin dai tempi della legge Galasso in
ossequio al dettato dell'art. 9 della Carta fondamentale.
In conclusione, ad avviso della Corte di merito, il condono ambientale
deve muoversi lungo gli stessi binari del condono edilizio dovendosi
considerare dunque limitato alle tipologie di illecito di cui sopra. A
tale conclusione condurrebbe peraltro la riflessione sulla relazione
governativa al decreto legge 269 del 2003.
Il legame che avvince le due normative è ulteriormente
dimostrato, nel pensiero del giudice dell'appello, dal fatto che
l'ampliamento della volumetria in misura superiore al 30% della
costruzione originaria ovvero superiore a 750 metri, cubi è
escluso in radice dal condono edilizio mentre in materia ambientale
integra la nuova e più grave figura di reato, avente in
questo caso natura di delitto e non di contravvenzione, introdotta
dall'art. 1 comma 36 della legge 308 del 2004 mediante la creazione del
comma 1 bis dell'art. 181 del D. L.vo 42 del 2004, disciplinante il
caso in cui i lavori posti in essere in difetto o difformità
dalla prescritta autorizzazione riguardino immobili ad aree tutelati
per legge ai sensi dell'art. 142 del decreto medesimo.
Né può dirsi in contrasto con tale
interpretazione il rilievo che per effetto della radicale riscrittura
dell'art. 32 della legge 47 del 1985 operata dall'art. 43 della legge
326 del 2003 concernente condono edilizio il rilascio del titolo
abilitativo in sanatoria estingue anche la violazione del vincolo
perchè sono ipotizzabili interventi su beni paesaggistici
integranti la violazione paesaggistica ma non anche quella edilizia. In
secondo luogo l'affetto estintivo di cui al condono ambientale riguarda
non solo il reato di cui all'art. 181 del decreto legislativo 42 del
2004 ma anche altri reati paesaggistici come quello previsto e punito
dall'art. 734 del codice penale.
A mezzo del proprio difensore propone ricorso per cassazione l'imputato
deducendo l'errata interpretazione della legge penale laddove si
è ritenuto che la legge sul condono - dichiarata in parte
qua illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza 196 del
28.6.2004 che ha rilevato in tale disciplina una indebita compressione
della potestà legislativa concorrente delle Regioni - limiti
il beneficio alle sole tipologie di lavori indicati dalla Corte
territoriale. Tali tipologie infatti sarebbero ammesse a sanatoria
già dall'art. 32 co. 26 lett. a) della legge stessa che non
richiede la conformità agli strumenti urbanistici. Ne segue
che il successivo comma 27 lett. d) non potrebbe che riferirsi alle
nuove costruzioni eseguite in zona sottoposta a vincolo paesaggistico
purché conformi alla strumentazione urbanistica.
Peraltro già il vecchio art. 13 della legge 47 consentiva la
sanabilità dell'opera con estinzione del reato edilizio. Si
farebbe tuttavia ricorso al condono edilizio perché esso
consente l'estinzione anche del reato paesaggistico.
Osserva ancora il ricorrente che il diritto vivente riconosce al
giudice penale il potere di verificare se in astratto ricorrano gli
estremi della condonabilità ma tale delibazione non
può diventare una sorta di pregiudiziale penale, non
potendosi dimenticare che il potere di accertamento in materia compete
alla pubblica amministrazione.
Né la verifica del giudice può rimanere sul piano
della mera astrattezza ed allora se si porta l'esame sul piano della
concretezza non può trascurarsi che a) l'imputato ha
edificato dove era consentita la costruzione addirittura di ville
padronali ( in conformità a quanta previsto dall'art. 51
della legge regionale 56 del 1980 ); b) la sua richiesta era limitata
alla sola sospensione del processo che avrebbe consentito al giudice di
disporre di tutti i dati necessari per decidere
sull'ammissibilità del condono.
Censure vengono infine mosse anche alla quantificazione della pena ed
alla apposizione della condizione (che si assume di competenza
esclusiva della PA) alla sospensione condizionale della pena.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
E' orientamento consolidato di questa Corte Suprema quale risulta fra
altre dalla sentenza n. 33297 del 10.5.2005 Rv 232186 di questa stessa
Sezione che in forza del DL 269 del 2003 convertito con modificazioni
nella legge 24.11.2003 n. 326 " nelle aree sottoposte a vincoli imposti
sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi
idrogeologici, ambientali e paesistici la sanatoria è
possibile soltanto per gli interventi edilizi di minore importanza
corrispondenti alle tipologie di cui ai nn. 4,5 e 6 dell'Allegato 1 (
restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria)..."
A tale orientamento si è pienamente adeguata la sentenza
impugnata allorché ha escluso la condonabilità
dei lavori abusivi eseguiti nella specie, che hanno avuto tutt'altra
natura essendosi risolti nella realizzazione di una nuova costruzione
(come non è contestato).
E' chiaro poi che da tale puntuale e condivisibile diagnosi dovesse
necessariamente scaturire il rigetto da parte del giudice della
richiesta di sospensione del processo, che è provvedimento
strettamente funzionale alla concessione della sanatoria e non
può dunque essere adottato allorché come nel caso
in esame l'abuso non è condonabile.
Né in tal modo, contrariamente all'avviso del ricorrente, si
realizza una indebita invasione del campo riservato alla competenza
dell'autorità amministrativa. Al contrario il giudice penale
continua a restare nell'ambito dei propri compiti dal momento che di
sicuro rientra nei suoi poteri-doveri di accertare la esistenza di
cause di estinzione del reato o della pena e di disporre la sospensione
del processo penale solo in presenza di ragioni che tassativamente la
impongano (nella sentenza. n. 11624 del 4.11.1997 Rv 209707 di questa
Corte è puntualmente riconosciuto ed affermato questo potere
di delibazione).
Un discorso sostanzialmente analogo deve farsi per la domanda di
condono ambientale proposta dal ricorrente perchè anche in
questo caso il giudice bene ha fatto a non disporre la sospensione del
processo penale. Anche in tal caso infatti, pure ad ipotizzare che
l'imputato potesse fruire del cd. minicondono ambientale previsto dalla
legge 15.12.2004 n. 308, gli effetti dello stesso sarebbero rimasti
circoscritti ai reati paesaggistici senza ricadute positive sul reato
per il quale si procede in questa sede che al contrario è
eminentemente urbanistico.
Ciò è esplicitamente previsto dall'art. 1 comma
37 della legge appena citata che circoscrive l'effetto estintivo
indotto dal condono in questione ai soli reati paesaggistici.
Dal canto suo la giurisprudenza di questa Corte già con la
sentenza della Sez. III n. 10605 del 20.6.2000 Rv 217579 aveva escluso
la propagazione degli effetti del condono edilizio ai reati ambientali
(precisamente con riferimento al reato ambientale di cui all' art. 1
sexies del DL 312 del 1985 convertito nella L. 431 dello stesso anno)
ed il principio è stato ripreso e ribadito più di
recente dalla sentenza di questa stessa Sezione n. 33297 del 10.5.2005
Rv 232186, già citata più sopra.
C'è da aggiungere che la sentenza impugnata tenta una
apprezzabile opera di armonizzazione dei due condoni cercando di
individuare per loro un campo comune di operatività con la
conseguenza che escluse determinate tipologie di opere abusive dal
condono edilizio le stesse resterebbero automaticamente escluse anche
da quello ambientale. In questa sede tuttavia, anche a riconoscere la
totale autonomia del condono ambientale, deve comunque riconoscersi che
l'eventuale concessione dello stesso non produrrebbe effetti sul reato
urbanistico oggetto del presente procedimento.
Scaturisce dalle considerazioni che precedono che la censura rivolta ai
giudici del merito per non avere disposto la sospensione del processo
in dipendenza sia dell'avvenuta presentazione della domanda di condono
edilizio che dell'avvenuta presentazione della domanda di accertamento
della compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente
eseguiti (di cui al cit. art. 37 della legge 308 del 2004) deve
ritenersi priva di fondamento.
Quanto infine alle censure concernenti la misura della pena e
l'apposizione della condizione della demolizione del manufatto alla
concessione del beneficio della sospensione condizionale delta
esecuzione della pena è appena il caso di rilevare che su
quest'ultimo punto la Corte territoriale ha correttamente considerato
che detta apposizione ha costituito l'esercizio di una legittima
facoltà concessa al giudice dall'art. 163 c.p., in un
contesto peraltro caratterizzato dalla mancata adozione da parte della
pubblica amministrazione di provvedimenti di segno contrario.
Ed anche la misura della pena a stata oggetto di puntuale attenzione da
parte della Corte territoriale che ne ha sottolineato la modesta
entità con riguardo al danno inferto ad un tratto molto
suggestivo della penisola salentina peraltro da parte di chi non
aspirava al possesso della prima casa ma solo di una abitazione per le
vacanze.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
PQM
la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 aprile
2006.
Urbanistica. Condono opere in zona vincolata
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