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Sez. 3, Sentenza n. 18499 del 13/04/2005 Cc. (dep. 18/05/2005 ) Rv. 231642
Presidente: Savignano G. Estensore: Lombardi AM. Relatore: Lombardi AM. Imputato: Buonocore. P.M. Izzo G. (Conf.)
(Rigetta, Trib. Napoli, 23 Settembre 2004)
EDILIZIA - IN GENERE - Costruzione edilizia preesistente - Realizzazione di nuovi servizi igienici - Manutenzione straordinaria - Vi rientra - Limiti - Individuazione.

Gli interventi diretti alla realizzazione di nuovi servizi igienici rientrano nella nozione di manutenzione straordinaria, di cui all'art. 3, comma primo lett. b), del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, a condizione che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, atteso che in tale ultima ipotesi si rientra nella diversa nozione di nuova costruzione, ex lett. e) del citato art. 3, comma primo, con la configurabilità del reato urbanistico in difetto del preventivo permesso di costruire. (massima Fonte CED cassazione)

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 13/04/2005
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 489
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 4712/2005
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Buonocore Lucia, n. a Agerola il 30.5.1959;
avverso l'ordinanza in data 23.9.2004 del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo di un manufatto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 3.8.2004.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il Sost. Procuratore Generale, Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un manufatto emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale nei confronti di Buonocore Lucia per violazione degli art. 44 del D.P.R. n. 380/2001 e 163 del D.L.vo n. 490/99.
L'ordinanza, premesso che l'opera sequestrata, delle dimensioni di circa 10 mq. e destinata a bagno ed antibagno, è stata realizzata in ampliamento di un fabbricato preesistente, ha affermato che il manufatto descritto rientra nella nozione di nuova costruzione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, e che per la sua realizzazione occorreva, pertanto, il rilascio del permesso di costruire e dell'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico gravante sul Comune di Ischia. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagata, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.
Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 20 della L. n. 47/85 e 31 della L. n. 431/78, come modificati e sostituiti dal D.P.R. n. 380/2001, nonché dell'ari. 163 del D. L.vo n. 490/99 e la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Premesso che l'ordinanza è totalmente carente di motivazione con riferimento ai rilievi difensivi dell'istante per il riesame, in quanto i giudici di merito hanno affermato la sussistenza del fumus commissi delicti mediante il riferimento alle sole risultanze del verbale di accertamento, si deduce che il manufatto di cui alla contestazione, in quanto destinato a dotare di servizi igienici il fabbricato preesistente, rientra nella nozione di intervento di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, per la cui esecuzione non occorre il permesso di costruire. Si deduce inoltre che detto intervento è pienamente compatibile con il P.R.G. del Comune di Ischia, i cui art. 7 bis, 8, 8 bis consentono la realizzazione di incrementi volumetrici destinati proprio all'adeguamento dei servizi igienici dei fabbricati preesistenti, nella misura del 10% della superficie utile con un limite minimo di 4 mq. e massimo di 8 mq.; che, nel caso in esame, dalla consulenza tecnica di parte, depositata dinanzi al Tribunale del riesame, si evince che l'aumento volumetrico realizzato dall'indagata corrisponde ad una superficie utile di mq. 7.60, ma che di tale consulenza i giudici di merito non hanno affatto tenuto conto.
Si deduce infine che nella specie non risulta ravvisabile neppure la violazione di cui all'art. 163 del D. L.vo n. 490/99, in quanto la fattispecie criminosa presuppone una modificazione dell'aspetto esteriore degli edifici che ne immuti in modo rilevante o essenziale le caratteristiche.
Con il secondo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 321 c.p.p., nonché il difetto di motivazione dell'ordinanza in punto di sussistenza delle esigenze cautelari.
Si deduce che nel provvedimento impugnato è stato affermato erroneamente che l'ultimazione delle opere abusive, così come accertato dai verbalizzanti, non esclude la configurabilità delle esigenze cautelari connesse al pericolo dell'aggravarsi delle conseguenze dannose del reato. Si deduce in contrario che la mera esistenza o l'utilizzazione del manufatto abusivo, per le sue modestissime dimensioni, non determina un aggravamento del carico urbanistico, ne' l'adozione del provvedimento di sequestro si palesa idonea ad incidere sulla violazione del vincolo paesaggistico, non essendo, tra l'altro, il sequestro preordinato a consentire alla P.A. l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.
Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente la Corte rileva che avverso i provvedimenti con i quali sono applicate le misure cautelari reali sono deducibili in Cassazione, quale mezzo di annullamento ex art. 325 c.p.p., solo le violazioni di legge e non anche i vizi della motivazione, di talché sono inammissibili le censure della ricorrente afferenti ad asserite carenze motivazionali del provvedimento impugnato in punto di accertamento del fatto.
L'ordinanza impugnata, peraltro, ha esattamente inquadrato il fatto di cui alla contestazione nella ipotesi della nuova costruzione ex art. 3, co. 1 lett. e), del D.P.R. n. 380/2001, poiché gli interventi diretti alla realizzazione di nuovi servizi igienici rientrano nella nozione di interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, co. 1 lett. b), dello stesso D.P.R., purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, mentre nel caso in esame i nuovi servizi igienici sono stati realizzati proprio mediante l'aumento della volumetria e della superficie dell'immobile preesistente.
Il fatto che la possibilità di aumentare la superficie del fabbricato per l'adeguamento dei servizi igienici sia previsto dal P.R.G. del Comune di Ischia si palesa inoltre irrilevante, in quanto, a parte le eccedenze volumetriche rispetto a quanto consentito, già accertate in sede di cognizione sommaria, la previsione dello strumento urbanistico territoriale non esime dall'obbligo di munirsi dei provvedimenti autorizzatoli necessari, nella specie costituiti dal permesso di costruire e dalle altre autorizzazioni previste dalla legge.
Va ancora osservato che l'interpretazione dell'art. 163 del D. L.vo n. 490/99 prospettata dalla ricorrente si riferisce ad un indirizzo giurisprudenziale risalente nel tempo e contrasta con quello più recente di questa Corte secondo il quale qualsiasi immutazione dello stato dei luoghi, purché idonea a determinarne una modificazione deve essere preceduta dall'autorizzazione della amministrazione preposta alla tutela del vincolo.
Anche il secondo motivo di gravame è infondato.
La impugnata ordinanza ha adeguatamente accertato il permanere delle esigenze cautelari, malgrado la ultimazione delle opere abusive, in conformità del più recente, ma consolidato, indirizzo interpretativo di questa Corte in materia (sez. un. 20.3.2003 n. 12878, riv. 223722) per quanto riguarda l'illecito urbanistico, nonché con riferimento alla violazione del vincolo paesaggistico in base al rilievo che la nuova costruzione viola l'interesse sostanziale sotteso alla norma.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico della ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Buonocore Lucia al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2005

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 13/04/2005 Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - SENTENZA Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 489 Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 4712/2005 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Buonocore Lucia, n. a Agerola il 30.5.1959; avverso l'ordinanza in data 23.9.2004 del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo di un manufatto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 3.8.2004. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi; Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso; Udito il Sost. Procuratore Generale, Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un manufatto emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale nei confronti di Buonocore Lucia per violazione degli art. 44 del D.P.R. n. 380/2001 e 163 del D.L.vo n. 490/99. L'ordinanza, premesso che l'opera sequestrata, delle dimensioni di circa 10 mq. e destinata a bagno ed antibagno, è stata realizzata in ampliamento di un fabbricato preesistente, ha affermato che il manufatto descritto rientra nella nozione di nuova costruzione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, e che per la sua realizzazione occorreva, pertanto, il rilascio del permesso di costruire e dell'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico gravante sul Comune di Ischia. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagata, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione. Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 20 della L. n. 47/85 e 31 della L. n. 431/78, come modificati e sostituiti dal D.P.R. n. 380/2001, nonché dell'ari. 163 del D. L.vo n. 490/99 e la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Premesso che l'ordinanza è totalmente carente di motivazione con riferimento ai rilievi difensivi dell'istante per il riesame, in quanto i giudici di merito hanno affermato la sussistenza del fumus commissi delicti mediante il riferimento alle sole risultanze del verbale di accertamento, si deduce che il manufatto di cui alla contestazione, in quanto destinato a dotare di servizi igienici il fabbricato preesistente, rientra nella nozione di intervento di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, per la cui esecuzione non occorre il permesso di costruire. Si deduce inoltre che detto intervento è pienamente compatibile con il P.R.G. del Comune di Ischia, i cui art. 7 bis, 8, 8 bis consentono la realizzazione di incrementi volumetrici destinati proprio all'adeguamento dei servizi igienici dei fabbricati preesistenti, nella misura del 10% della superficie utile con un limite minimo di 4 mq. e massimo di 8 mq.; che, nel caso in esame, dalla consulenza tecnica di parte, depositata dinanzi al Tribunale del riesame, si evince che l'aumento volumetrico realizzato dall'indagata corrisponde ad una superficie utile di mq. 7.60, ma che di tale consulenza i giudici di merito non hanno affatto tenuto conto. Si deduce infine che nella specie non risulta ravvisabile neppure la violazione di cui all'art. 163 del D. L.vo n. 490/99, in quanto la fattispecie criminosa presuppone una modificazione dell'aspetto esteriore degli edifici che ne immuti in modo rilevante o essenziale le caratteristiche. Con il secondo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 321 c.p.p., nonché il difetto di motivazione dell'ordinanza in punto di sussistenza delle esigenze cautelari. Si deduce che nel provvedimento impugnato è stato affermato erroneamente che l'ultimazione delle opere abusive, così come accertato dai verbalizzanti, non esclude la configurabilità delle esigenze cautelari connesse al pericolo dell'aggravarsi delle conseguenze dannose del reato. Si deduce in contrario che la mera esistenza o l'utilizzazione del manufatto abusivo, per le sue modestissime dimensioni, non determina un aggravamento del carico urbanistico, ne' l'adozione del provvedimento di sequestro si palesa idonea ad incidere sulla violazione del vincolo paesaggistico, non essendo, tra l'altro, il sequestro preordinato a consentire alla P.A. l'adozione dei provvedimenti di sua competenza. Il ricorso non è fondato. Preliminarmente la Corte rileva che avverso i provvedimenti con i quali sono applicate le misure cautelari reali sono deducibili in Cassazione, quale mezzo di annullamento ex art. 325 c.p.p., solo le violazioni di legge e non anche i vizi della motivazione, di talché sono inammissibili le censure della ricorrente afferenti ad asserite carenze motivazionali del provvedimento impugnato in punto di accertamento del fatto. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha esattamente inquadrato il fatto di cui alla contestazione nella ipotesi della nuova costruzione ex art. 3, co. 1 lett. e), del D.P.R. n. 380/2001, poiché gli interventi diretti alla realizzazione di nuovi servizi igienici rientrano nella nozione di interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, co. 1 lett. b), dello stesso D.P.R., purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, mentre nel caso in esame i nuovi servizi igienici sono stati realizzati proprio mediante l'aumento della volumetria e della superficie dell'immobile preesistente. Il fatto che la possibilità di aumentare la superficie del fabbricato per l'adeguamento dei servizi igienici sia previsto dal P.R.G. del Comune di Ischia si palesa inoltre irrilevante, in quanto, a parte le eccedenze volumetriche rispetto a quanto consentito, già accertate in sede di cognizione sommaria, la previsione dello strumento urbanistico territoriale non esime dall'obbligo di munirsi dei provvedimenti autorizzatoli necessari, nella specie costituiti dal permesso di costruire e dalle altre autorizzazioni previste dalla legge. Va ancora osservato che l'interpretazione dell'art. 163 del D. L.vo n. 490/99 prospettata dalla ricorrente si riferisce ad un indirizzo giurisprudenziale risalente nel tempo e contrasta con quello più recente di questa Corte secondo il quale qualsiasi immutazione dello stato dei luoghi, purché idonea a determinarne una modificazione deve essere preceduta dall'autorizzazione della amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Anche il secondo motivo di gravame è infondato. La impugnata ordinanza ha adeguatamente accertato il permanere delle esigenze cautelari, malgrado la ultimazione delle opere abusive, in conformità del più recente, ma consolidato, indirizzo interpretativo di questa Corte in materia (sez. un. 20.3.2003 n. 12878, riv. 223722) per quanto riguarda l'illecito urbanistico, nonché con riferimento alla violazione del vincolo paesaggistico in base al rilievo che la nuova costruzione viola l'interesse sostanziale sotteso alla norma. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico della ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Buonocore Lucia al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2005