SEZ. 5 SENT. 41205 DEL
10/12/2002 (UD.23/09/2002) RV.
223187
PRES. Lattanzi G
REL. Malpica E
IMP. Di Giuseppe
PM. (Diff.) Mura A
598014 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI -
FALSITA'
IDEOLOGICA - Falsa
dichiarazione resa dal privato - Tentativo di falso
ideologico commesso dal pubblico ufficiale -
Sussistenza - Esclusione - Condizioni - Fattispecie: false
dichiarazioni del privato sulla data di conclusione dei
lavori, rilevante ai fini dell'applicabilita' del condono edilizio.
COD.PEN ART. 56
COD.PEN ART. 48
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38
L. DEL 23/12/1994 NUM. 724
COD.PEN ART. 480
COD.PEN ART. 483
Non sussiste il tentativo di falsita' ideologica
del pubblico ufficiale (art. 56,48 e 480 cod. pen.) allorche'
quest'ultimo non si sia determinato, in conseguenza delle false
dichiarazioni rese dal privato, a porre in essere una condotta
qualificabile come atto idoneo e diretto in modo non equivoco alla
emissione del provvedimento ideologicamente falso, in quanto solo
gli
atti del pubblico ufficiale conseguenti all'induzione in inganno possono
assurgere ad elemento del tentativo del falso del
pubblico ufficiale e non gia' il mero inganno del privato che
puo'integrare un diverso autonomo reato. Ne consegue che le false
dichiarazioni del privato, in ordine alla conclusione dei lavori entro il
termine previsto dalla legge per l'applicabilita' del condono
edilizio, non costituiscono atti idonei ad indurre i competenti organi
comunali al rilascio di una falsa concessione in sanatoria allorche'
l'induzione in errore non si sia verificata e l'autorita' competente,
lungi dal predisporre (pur senza pervenire all'emissione) il
provvedimento di concessione edilizia o, comunque, qualche altra
attivita' preliminare finalizzata all'emissione dello stesso, abbia
emesso, a seguito dei necessari accertamenti, ordinanza di demolizione del
manufatto.