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Cass. Sez. III sent. 38632 del 21 ottobre 2005 (c.c. 28 settembre 2005)
Pres. Vitalone Est. Petti Ric. Scalici
Urbanistica - Lottizzazione abusiva – Divisione ereditaria

L’articolo 30 T.U. edilizia laddove afferma che “le disposizioni di cui sopra”, ossia uelle dei precedenti commi, non sono applicabili, tra gli altri atti ivi menzionati, alle divisioni ereditarie, non ha inteso escludere del tutto la configurabilità di una lottizzazione cartolare in presenza di un atto di divisione ereditaria, ma ha voluto solo statuire che a tali effetti giuridici non sono applicabili gli indici sintomatici della lottizzazione nonché le disposizioni che impongono l’allegazione del certificato di destinazione urbanistica o il deposito del frazionamento catastale nel comune e uaindi le sanzioni civili previste per la mancata allegazione di tale certificato. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto che la natura familiare di tali divisioni le ponesse al riparo da quell’intento speculativo proprio di colui che vuole realizzare una lottizzazione. IN realtà anche la divisione ereditaria può mascherare una lottizzazione abusiva cartolare ma, in tal caso, l’intento lottizzatorio, quando la divisibilità è consentita dalla legge e non è incomoda, non può desumersi dal semplice frazionamento, che può essere determinato esclusivamente dalla necessità di sciogliere la comunione ereditaria, ma occorre un quid pluris che evidenzi la volontà di lottizzare.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 28/09/2005
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 992
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 21782/2005
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Difensore di SCALICI Natale, nato a Palermo il 10 febbraio del 1943;
avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Palermo del 28 aprile del 2005;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentiti i difensori avv.ti ZAMPARDI Armando e prof. GIANZI Giuseppe, i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata;
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con ordinanza del 28 aprile del 2005, il tribunale del riesame di Palermo confermava il provvedimento pronunciato dal g.i.p. presso il medesimo tribunale, con cui si era disposto in danno di Scalici Natale ed altri, quali indagati per il reato di lottizzazione abusiva di cui agli artt. 18 e 20 lett. c della legge n. 47 del 1985, il sequestro preventivo di un terreno e delle costruzioni ivi realizzate,sito in località Villagrazia Falsomiele di Palermo censito in catasto al fol. 98 particelle nn. 382, 383, 553, 554 e 555, tutte derivanti dall'originaria particella n. 265. Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nei provvedimenti impugnati l'area in questione ricadeva originariamente su un'unica particella avente il n. 265 del foglio n. 98 del Comune di Palermo intestata a Sorci Antonio, deceduto il 13 aprile del 1983. A seguito della morte del predetto si procedette tra gli eredi ad un primo frazionamento in data 9 settembre del 1983 dal quale derivarono le particelle nn. 382 e 383. La rimanente parte della particella n. 265 con ulteriore frazionamento del 1991 venne suddivisa tra Sorci Francesco, Giuseppe, Giovanni, Luigi Salvatore e Maria dando origine alle particelle 553, 554 e 555. Luigi e Giovanni Sorci, proprietari in base ad un "acconto divisionale" del 13 marzo del 1991 della particella n. 553, la vendettero, con atto pubblico del 12 luglio del 1991, a Natale Scalici, il quale su quella particella costruì, nel 1992, senza alcuna concessione edilizia un immobile a tre elevazioni fuori terra con struttura in cemento armato. Secondo la prospettazione accusatoria il suolo abusivamente lottizzato era destinato a verde agricolo dal 13 marzo 1997 al 22 dicembre 1999 e dal 20 ottobre del 2001 in poi.
Il tribunale del riesame, dopo avere premesso che in questa materia il controllo del giudice non poteva investire la concreta fondatezza della contestazione, ma era limitato alla verifica dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato dall'accusa, a fondamento della decisione osservava che la divisione dell'unico cespite operata in esito alla morte dell'originario proprietario era stata quasi contestualmente seguita dall'attività di alienazione a terzi di singole porzioni, divenute autonome particelle le quali, per dimensione e consistenza, non potevano che essere finalizzate ad uno sfruttamento edilizio; che tale attività si era attuata senza l'approvazione di un piano di lottizzazione e senza il conseguimento della concessione edilizia; che irrilevante era la circostanza della destinazione edificatoria dell'area al momento delle alienazioni anteriori al 1992, posto che non esisteva alcun piano lottizzatorio approvato; che la misura cautelare serviva anche a garantite la confisca dell'area, la quale confisca in materia di lottizzazione abusiva è obbligatoria e può essere disposta anche nei confronti di terzi estranei al reato, sebbene acquirenti in buona fede. Ricorre per Cassazione lo Scalici, per mezzo del suo difensore, denunciando la violazione dell'articolo 18 legge n. 47 del 1985, riprodotto nell'articolo 30 del T.U. n. 380 del 2001 e l'insussistenza del periculum in mora. Lamenta che la condotta dei Sorci riconducibile al ricorrente non mirava ad un'indebita parcellizzazione della particella originaria, ma era il risultato di una legittima divisione ereditaria per cui la vendita della quota non poteva configurare il reato ipotizzato in quanto le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 47 del 1985, riprodotto nell'articolo 30 del T.U. sull'edilizia, per espresso dettato normativo, non sono applicabili alla divisione ereditaria. Inoltre l'articolo 18 della legge n. 47 del 1985 non si applicava agli atti stipulati ed ai frazionamenti intervenuti prima della sua entrata in vigore.
Infine per la costruzione realizzata dallo Scalici era stata presentata il 6 febbraio del 1995 domanda in sanatoria assentita dal comune di Palermo. Insussistente sarebbe altresì per il ricorrente il periculum in mora poiché il reato si era perfezionato e non sarebbe possibile ipotizzare ulteriori conseguenze dannose. DIRITTO
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Secondo la ricostruzione fattuale descritta nel provvedimento impugnato e secondo il contenuto dello stesso ricorso i danti causa dell'attuale ricorrente avevano provveduto al frazionamento dell'immobile ereditario con "acconto divisionale" (rectius con divisione parziale) il 13 marzo del 1991 ed avevano poi, in data 13 luglio 1991, venduto il lotto al ricorrente il quale aveva realizzato l'immobile nel 1992. Quindi tutta l'attività lottizzatoria, cartolare e materiale, si era svolta sotto la vigenza dell'articolo 18 della legge n. 47 del 1985. Ma quand'anche il frazionamento si fosse verificato prima dell'entrata in vigore di quest'ultima legge, la situazione non sarebbe mutata perché l'articolo 18 della legge dianzi citata non ha introdotto nel nostro ordinamento una fattispecie criminosa prima inesistente ma si è limitato ad integrare ed a precisare meglio le caratteristiche della lottizzazione. Invero questa era già prevista come reato dall'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942 come modificato dall'articolo 8 della legge n. 765 del 1967 (cosiddetta legge ponte) ed era punita dall'articolo 17 lettera b), ultima parte della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (cosiddetta legge "Bucalossi") con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a cinque milioni di lire. Prima della legge n. 10 del 1977 la violazione del precetto di cui all'articolo 28 era punita con la sanzione prevista dall'articolo 41 lettera b) della legge n. 1150 del 1942. Dal punto di vista civilistico il comma quarto dell'articolo 31 della legge n. 1150 del 1942, come modificato dalla legge n. 10 del 1977, disponeva che gli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati erano nulli ove da essi non fosse risultato che l'acquirente era a conoscenza della mancanza di una lottizzazione autorizzata. L'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942, non contenendo una definizione del reato di lottizzazione, aveva dato luogo ad interpretazioni contrastanti:
secondo una prima interpretazione per la configurabilità del reato non era sufficiente la semplice attività negoziale di frazionamento del terreno e di vendita dei singoli lotti, perché l'alienazione di piccole aree era perfettamente lecita e consentita dalla legge,ma diveniva lottizzazione abusiva solo quando si fosse dato inizio ad un'attività di urbanizzazione del terreno in sostanza si faceva coincidere la lottizzazione abusiva con l'urbanizzazione abusiva;secondo altra interpretazione era sufficiente la semplice lottizzazione cartolare a prescindere dalla realizzazione di opere perché lottizzare significa dividere un terreno in lotti. Il contrasto a livello giurisprudenziale è stato risolto da un intervento delle Sezioni unite di questa corte del 1981 (sentenza del 28 novembre 1981, Giulini). Nella sentenza anzidetta si è chiarito che il reato di lottizzazione abusiva può consistere sia in atti giuridici, (come la divisione del terreno e l'alienazione dei lotti fabbricabili, che costituiscono un'attività precedente a quella edificatoria ma ad essa finalizzata e comunque già di per sè lesiva del potere pubblico di programmazione del territorio), sia in atti materiali, come la costruzione di edifici, la delimitazione dei singoli lotti, la realizzazione di opere infrastrutturali, purché tali atti materiali siano univocamente funzionali ad un nuovo insediamento urbano e quindi idonei a limitare o condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale, rendendo necessarie le opere di urbanizzazione. Il legislatore del 1985, nel formulare l'articolo 18 della legge n. 47 del 1985 si è sicuramente ispirato alla definizione di lottizzazione abusiva data dalla Suprema Corte con la sentenza Giulini i cui principi sono stati successivamente più volte ribaditi. (Cass. Sez un 28 febbraio 1990 n. 2720; Cass. Pen. Sez. 3^, 30 dicembre 1996 n. 11249; Cass. Sez. 3^ 19 settembre 1997, n. 8520) Pertanto, fatta eccezione per la puntualizzazione della nozione di lottizzazione contenuta nell'articolo 18 della legge n. 47 del 1985 e riprodotta nell'articolo 30 del T.U., tra l'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942, come modificato dalla legge n. 765 del 1967, e l'articolo 18 della legge n. 47 del 1985 v'era sostanziale identità.
Il ricorrente sostiene che la lottizzazione abusiva non sarebbe configurarle nelle divisioni ereditare poiché le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 47 del 1985 non sono applicabili, a norma dell'ultimo comma di tale articolo Riprodotto nell'articolo 30 del T.U, a tali divisioni ed agli atti menzionati dal legislatore. L'assunto è infondato. Il legislatore affermando nell'ultimo comma dell'articolo 18 della legge n. 47 del 1985, riprodotto nell'ultimo comma dell'articolo 30 del testo unico dell'edilizia, che "le disposizioni di cui sopra" ossia quelle dei precedenti commi non sono applicabili, tra gli altri atti ivi menzionati, alle divisioni ereditarie non ha inteso escludere in assoluto la configurabilità di una lottizzazione cartolare in presenza di un atto di divisione ereditaria, ma ha voluto solo statuire che a tali atti giuridici non sono applicabili gli indici sintomatici della lottizzazione di cui al primo comma dell'articolo 18 nonché le disposizioni che impongono l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica o il deposito del frazionamento catastale nel comune e quindi le sanzioni civili previste per la mancata allegazione di tale certificato. E ciò perché il legislatore ha ritenuto che la natura familiare di tali divisioni le ponesse al riparo da quell'intento speculativo proprio di colui che vuole realizzare una lottizzazione. In realtà anche una divisione ereditaria può mascherare una lottizzazione abusiva cartolare. In tal caso però l'intento lottizzatorio, quando la divisibilità è consentita dalla legge e non è incomoda, non si può desumere dal semplice frazionamento, che può essere determinato esclusivamente dalla necessità di sciogliere la comunione ereditaria, ma occorre un quid pluris che evidenzi la volontà di lottizzare.
Nella fattispecie l'attuale ricorrente non è colui che ha frazionato il suolo ma colui che ha acquistato il lotto frazionato sul quale ha poi realizzato un fabbricato senza l'approvazione di un piano lottizzatorio e senza la concessione edilizia. L'attuale ricorrente in base alla contestazione risponde di lottizzazione abusiva insieme con il suo dante causa. Il tribunale, dopo avere premesso che in questa fase non deve essere accertata la concreta fondatezza dell'addebito, ma solo il fumus delicti ossia la configurabilità astratta del reato in base agli elementi offerti dall'accusa, ha ritenuto ipotizzabile una lottizzazione mista, sia perché i singoli lotti erano stati venduti quasi contestualmente al frazionamento e sugli stessi si era subito dopo costruito, sia per la modesta superficie dei lotti stessi, sia infine per la realizzazione dei fabbricati senza alcuna concessione. Siffatti elementi, almeno in questa fase del giudizio, sono idonei a configurare il fumus delicti richiesto per l'adozione di un provvedimento cautelare. La concreta fondatezza dell'accusa sarà accertata nel giudizio di merito. Il fatto che la destinazione di quell'area al momento della vendita dei singoli lotti potesse essere edificatoria non esclude la configurabilità della lottizzazione.
Questa, invero, consiste nella predisposizione e attuazione di un insediamento edilizio in una zona non sistemata urbanisticamente per la mancanza dello strumento urbanistico previsto dalla legge e costituito dal piano di lottizzazione regolarmente approvato dal Comune.
Quindi essenziale per la configurabilità del reato è la volontà dell'autore o degli autori di predisporre un insediamento edilizio in una zona non ancora sistemata urbanisticamente, a prescindere dall'esistenza di un piano regolatore generale ed anche dalla previsione come edificatoria dell'area. La decisione della seconda sezione civile di questa corte citata dal ricorrente (Cass. sez. 2^ civile n. 3004 del 2004), ancorché recente, riguarda una fattispecie civilistica sorta quando era ancora in vigore il comma quarto dell'articolo 31 della legge n. 1150 del 1942 che sanciva la nullità degli atti di alienazione di terreni abusivamente lottizzati. In tale decisione la seconda sezione civile ha ribadito l'orientamento, proprio della sezione, in base al quale la lottizzazione abusiva non sarebbe configurabile in assenza di opere edili e quindi l'atto di alienazione del lotto non sarebbe nullo. Nella fattispecie la lottizzazione cartolare è stata seguita da quella materiale ossia dall'effettiva urbanizzazione dell'area senza alcuna autorizzazione, come risulta allo stato dalle indagini compiute dagli inquirenti, ed il ricorrente è proprio il soggetto che sul lotto acquistato ha realizzato abusivamente un edificio a tre piani con struttura in cemento armato: perciò il riferimento alla giurisprudenza civile di questa corte non è pertinente.
Il sequestro preventivo è stato legittimamente adottato giacché tale misura cautelare può essere disposta anche in presenza di una costruzione ultimata (Cass. sez. Un. n. 12878 del 2003), allorché è diretta ad eliminare o prevenire l'aggravamento del carico urbanistico,che è palese in una lottizzazione materiale, o a garantire la confiscabilità del suolo e dell'opera su di esso realizzata. Invero, secondo l'orientamento di questa sezione,è legittimo il sequestro preventivo del suolo abusivamente lottizzato e delle opere costruite o in corso di costruzione disposto al fine di impedire che la lottizzazione abusiva venga portata a conseguenze ulteriori. Tale reato invero, attenendo alla realizzazione di un insediamento edilizio in zona non urbanizzata, in quanto priva di strumento urbanistico attuativo, si perfeziona con l'ultimazione delle opere sia edilizie che di urbanizzazione. Di conseguenza l'ultimazione del singolo manufatto non definisce o esaurisce la diffusività offensiva del reato che riguarda l'intero territorio interessato. Inoltre, per la lottizzazione abusiva è prevista la confisca obbligatoria la quale ha per oggetto tanto i terreni lottizzati, quanto le opere su di essi realizzati(Cass. sez. 3^ n. 876 del 1993;, n. 293 del 1998).
L'eventuale presentazione della domanda di sanatoria per la costruzione abusivamente realizzata dall'attuale ricorrente non impedisce l'adozione di atti urgenti quale ad esempio un provvedimento cautelare di sequestro preventivo. D'altra parte il reato di lottizzazione abusiva, di cui agli artt. 18 e 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non è suscettibile di condono edilizio ne' ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, ne' in base all'articolo 32 comma 25 della legge 326 del 2003, atteso che la disciplina della sanatoria contenuta nell'art. 35 comma 7 della citata legge n. 47, richiamato anche dall'articolo 32 della legge n. 326 citata,regolando le condizioni della sanatoria soltanto per le costruzioni e le altre opere realizzate in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'articolo 8 della legge n. 765 del 1967, implicitamente esclude l'attività lottizzatoria come tale dall'ambito della disciplina sanante. L'eventuale sanatoria dei singoli manufatti abusivamente eseguiti, anche se previa valutazione globale dell'attività lottizzatoria, non estende pertanto all'attività illecita di lottizzazione l'effetto estintivo del reato (cfr per il secondo condono Cass sez. 3^, 19 settembre 1996 Urtis; Cass. n. 8557 del 2003; 24319 del 2003; 1966 del 2002). La concessione in sanatoria estingue quindi il reato di costruzione abusiva - ex art. 22 legge 47/1985 - ma non quello di lottizzazione abusiva, per cui, in assenza di un esplicito provvedimento adottato dalla autorità competente autorizzatorio della lottizzazione, legittimamente può essere disposta la confisca dei terreni lottizzati, giacché la concessione edificatoria non comporta alcuna valutazione di conformità di tutta la lottizzazione alle scelte generali di pianificazione urbanistica. La confisca può essere impedita solo dall'adozione di un piano di recupero urbanistico dell'area abusivamente lottizzata da parte del consiglio comunale o dalla successiva autorizzazione a lottizzare(cfr Cass 1966 del 2002, Venuti ed altri). Allo stato non è provato il conseguimento della sanatoria per il manufatto abusivamente costruito perché non risulta allegato il certificato di congruità dell'oblazione (la questione non ha formato oggetto di accertamento da parte del tribunale) ne' tanto meno risulta rilasciata l'autorizzazione a lottizzare.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 616 c.p.p..
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2005