Cass. Sez. III n. 12947 del 27 marzo 2008 (Ud 7 mar. 2008)
Pres. Vitalone Est. Amoroso Ric. Adinolfi
Urbanistica. Patteggiamento e condizionale subordinata alla demolizione

Quando l\'imputato, nel formulare la richiesta di applicazione della pena, la subordina alla concessione della sospensione condizionale della pena stessa, il giudice può semmai rigettare la richiesta se ritiene che il beneficio non possa essere concesso (art. 444, terzo comma, c.p.p.) ovvero che il regime sanzionatorio complessivo non sia congruo (art. 444, secondo comma, c.p.p.), ma non può alterare i termini dell\'accordo sulla pena subordinando la sospensione condizionale della stessa alla demolizione delle opere abusivamente realizzate per essere ciò fuori dall\'accordo stesso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A.L. era imputata: a del reato p. e p. dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. e), per aver eseguito, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale e in assenza del permesso di costruire, una struttura in c.a. e laterizi dalle dimensioni in pianta di m. 12,30 per m. 4,20 circa in nuova struttura con il corpo di fabbrica già esistente forma una superficie di mq 90, così ricavando quattro ambienti e due servizi.

All'udienza, l'imputata, per il tramite del proprio difensore munito di regolare procura speciale, avanzava istanza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. cui prestava il proprio consenso il P.M., secondo il seguente calcolo: pena base per il reato sub b) di mesi 3 di arresto ed Euro 12.000,00 di ammenda, diminuita per il riconoscimento delle attenuanti generiche di mesi 1 di arresto ed Euro 4000,00 di ammenda, aumentata per la continuazione di mesi 1 ed Euro 4000,00, diminuita per il rito alla pena finale di mesi due di arresto ed Euro 8.000,00 di ammenda, con pena condizionalmente sospesa.

Il giudice applicava la pena patteggiata e parimenti concedeva la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione delle opere abusive nel termine di due anni (art. 165 c.p.).

2. Avverso questa pronuncia l' A. ricorre per Cassazione censurando la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione, in quanto non prevista.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato.

Questa Corte (Cass., sez. 3, 28 febbraio 2003 - 29 aprile 2003, n. 19788) ha già affermato che nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice, nel ratificare il contenuto dell'accordo intervenuto tra l'imputato ed il pubblico ministero, non può alterare i dati della richiesta e subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di un obbligo la cui determinazione è considerata dalla legge come facoltativa, ma che è rimasto del tutto estraneo alla pattuizione; pertanto la Corte ha ritenuto che l'operatività del beneficio sospensivo non potesse essere subordinata alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato, fermo l'obbligo del giudice di ordinare la demolizione anche a seguito di sentenza ex artt. 444 - 448 c.p.p. Cfr. anche Cass., sez. 3, 22 giugno 1999 - 4 ottobre 1999, che ha affermato che, ove l'imputato nel formulare la richiesta di patteggiamento si sia avvalso della facoltà di subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena, la previsione dell'intervento del giudice per il controllo della legittimità dell'accordo intervenuto fra le parti si esplica nel senso della verifica della concedibilità del beneficio, al cui esito negativo segue il rigetto della richiesta stessa. La subordinazione di esso a determinati obblighi comporta una inammissibile variazione unilaterale dei termini dell'accordo originario, che fa venire meno la base consensuale su cui questo si basa. In particolare la Corte ha affermato che il giudice che subordini la sospensione all'obbligo di demolire l'opera abusiva esorbita dai poteri concessigli dall'art. 444 c.p.p., comma 3.

Questo principio va ulteriormente ribadito sottolineando in particolare che, quando l'imputato, nel formulare la richiesta di applicazione della pena, la subordina alla concessione della sospensione condizionale della pena stessa, il giudice può semmai rigettare la richiesta se ritiene che il beneficio non possa essere concesso (art. 444 c.p.p., comma 3) ovvero che il regime sanzionatorio complessivo non sia congruo (art. 444 c.p.p., comma 2), ma non può alterare i termini dell'accordo sulla pena subordinando la sospensione condizionale della stessa alla demolizione delle opere abusivamente realizzate per essere ciò fuori dall'accordo stesso.

2. Pertanto il ricorso va accolto con conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza; occorre poi disporre trasmettersi gli atti al Tribunale di Salerno.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio dell'impugnata sentenza; dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Salerno.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2008.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2008