Cass. Sez. III n.48025 del 23 dicembre 2008 (Ud. 12 nov. 2008)
Pres. Lupo Rel. Marini Ric. PM in proc. Ricardi
Urbanistica. Responsabilità esecutore opere di rifinitura
Il carattere proprio del reato previsto dall\' art.44 d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 non impedisce che altri soggetti possano essere ritenuti responsabili del reato nella ipotesi che abbiano avuto un ruolo attivo nella loro consumazione; con la precisazione che tale conclusione può operare anche per il semplice muratore o operaio, per il quale ben può sussistere un profilo di colpa collegato alla mancata conoscenza del carattere abusivo delle opere. Non può essere condiviso il principio secondo il quale solo coloro che hanno collaborato alla edificazione delle opere principali potrebbero rispondere del reato edilizio, restando prive di rilievo le condotte di coloro che danno corso alle successive attività di completamento. E\' indubbio, infatti, che un edificio assume le connotazioni residenziali e di abitabilità allorché viene dotato di tutte le strutture essenziali perché diventi fruibile, come ad esempio la pavimentazione, l\'intonacatura delle mura, gli infissi. Ne consegue che anche coloro che hanno dato corso ai lavori di completamento dell\'immobile possono rispondere del reato contestato allorché sussistano i requisiti anche soggettivi della fattispecie legale.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 12/11/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 2319
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 24712/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Asti;
nel procedimento nei confronti di:
RICARDI Luigi, nato a Frassinello Monferrato il 5 Aprile 1944;
Avverso la sentenza emessa in data 22 Gennaio 2008 dal Tribunale di Asti, che ha assolto "per non avere commesso il fatto" il Sig. Ricardi dall\'ipotesi di concorso nel reato previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b). Fatto di reato accertato il 18 Giugno 2004;
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. Luigi Marini;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il Difensore, Avv. Dagna Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVA
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Asti ha contestato il reato previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b) al Sig. Scaffone, quale proprietario e committente, ed ai Sigg. Gigliotti e Ricardi, quali esecutori dei lavori abusivi consistiti nella trasformazione di una roulotte in una vera e propria unità abitativa.
I Sigg. Scaffone e Gigliotti sono stati giudicati dietro loro consenso secondo il rito previsto dall\'art. 444 c.p.p., mentre il Sig. Ricardi è stato tratto a giudizio con citazione diretta. Con l\'impugnata sentenza il Tribunale di Asti ha assolto l\'imputato con la formula "per non avere commesso il fatto". Si legge in motivazione che i fatti di abusiva edificazione del manufatto sono provati nella loro oggettività, ma che deve escludersi la rilevanza penale dell\'attività del Sig. Ricardi in quanto l\'attività da lui svolta non assume rilevanza rispetto all\'illecito già perfezionatosi; in effetti, gli elementi di prova in atti consentono di ritenere certo che egli ricevette dal Sig. Scaffone, che aveva provveduto a realizzare le opere, di intonacare le pareti già esistenti, e quindi di provvedere alle sole opere di rifinitura. Tale attività non rientra all\'interno di quelle previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 29, disposizione che sanziona l\'attività del "costruttore", e cioè di chi realizza le opere per le quali è necessario il titolo autorizzativo.
Avverso tale decisione è stato proposto ricorso immediato per cassazione da parte del pubblico ministero, il quale lamenta violazione di legge. Afferma il ricorrente che con sentenza del 2004 la Corte di Cassazione ha fissato il principio che non soltanto i soggetti indicati nel citato D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29 possono realizzare l\'illecito previsto dall\'art. 44, medesimo Decreto, ma possono concorrervi o cooperarvi altre persone che abbiano dato un contributo attivo alla consumazione del reato, così che anche il semplice operaio può essere ritenuto responsabile qualora si dimostri che ha agito anche solo con colpa per non avere accertato l\'esistenza di un valido titolo per la realizzazione delle opere (il riferimento è alla sentenza Barreca del 25 Marzo 2004, rv 229651). Analogo principio è stato fissato dalla giurisprudenza per la condotta di omesso accertamento tenuta dal dirigente dell\'area tecnica comunale (sentenza D\'Ascanio del 25 Marzo 2004, rv 228888). OSSERVA
Il ricorso merita accoglimento e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame. Non vi è dubbio che l\'intervento del Sig. Ricardi sull\'immobile ebbe luogo dopo che le opere principali erano state realizzate e che le attività da lui intraprese, intonacatura delle mura, non richiedono in sè la presentazione di dichiarazione di inizio attività.
Ma ciò non è sufficiente per escludere, come ha fatto il Tribunale, che non sussista a carico del Sig. Ricardi la possibilità di essere ritenuto responsabile del reato contestato. Come è stato richiamato dal Pubblico ministero ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che il carattere proprio del reato previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44 non impedisce che altri soggetti possano essere ritenuti responsabili del reato nella ipotesi che abbiano avuto un ruolo attivo nella loro consumazione; con la precisazione che tale conclusione può operare anche per il semplice muratore o operaio, per il quale ben può sussistere un profilo di colpa collegato alla mancata conoscenza del carattere abusivo delle opere (Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n. 35084 del 25 Marzo-26 Agosto 2004, Barreca, rv 229651).
Nel caso in esame non è sufficiente operare un riferimento alla data di cessazione dei lavori dichiarata dal committente in sede di procedura amministrativa, posto che si è in presenza di contestazione riferita al mese di Giugno 2004 e che la datazione dei lavori in epoca anteriore al 31 Marzo 2003 trova un\'evidente riferimento al termine di applicazione della disciplina introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326. Secondo la contestazione, dunque, i lavori per la realizzazione del manufatto abusivo erano ancora in corso nel mese di Giugno 2004 e la sentenza impugnata non ha affatto individuato una conclusione delle opere principali in data risalente ad oltre un anno prima.
A fronte di questo stato di cose, non può essere condiviso il principio fissato dal Tribunale secondo il quale solo coloro che hanno collaborato alla edificazione delle opere principali potrebbero rispondere del reato edilizio, restando prive di rilievo le condotte di coloro che danno corso alle successive attività di completamento. È indubbio, infatti, che un edificio assume le connotazioni residenziali e di abitabilità allorché viene dotato di tutte le strutture essenziali perché diventi fruibile, come ad esempio la pavimentazione, l\'intonacatura delle mura, gli infissi. Ne consegue che anche coloro che hanno dato corso ai lavori di completamento dell\'immobile possono rispondere del reato contestato allorché sussistano i requisiti anche soggettivi della fattispecie legale. Nel caso in esame, si è in presenza di un manufatto edificato in assenza di qualsiasi richiesta di autorizzazione e quindi radicalmente abusivo. Tale circostanza può in linea di principio assumere rilevanza ai fini della valutazione dell\'elemento soggettivo del reato in capo al Sig. Ricardi, ma si è in presenza di valutazione che esula dalle attribuzioni di questa Corte e deve essere rimessa al giudice del merito. Essendosi in presenza di ricorso immediato in cassazione, il giudice competente in sede di rinvio deve essere individuato nella Corte di Appello di Torino. P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2008