Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4010, del 30 luglio 2013
Urbanistica.Legittimità ordinanza demolizione per bomboloni di stoccaggio del gas su suolo pubblico

E’ legittimo l’ordine a demolire ed il successivo diniego di concessione in sanatoria relativi al posizionamento su suolo pubblico di bomboloni di stoccaggio del gas. Il particolare regime giuridico del demanio pubblico, proprio in ragione delle immanenti e incomprimibili finalità di pubblico interesse allo stesso coessenziali, abilita l’Amministrazione ad agire senza limiti di tempo a tutela dei beni che lo compongono, i quali possono essere oggetto di diritti in favore di terzi solo eccezionalmente e nei limiti dettati dalla legge e dai singoli provvedimenti amministrativi di concessione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

 

N. 04014/2013REG.PROV.COLL.

N. 08904/2012 REG.RIC.

N. 08905/2012 REG.RIC.

N. 08907/2012 REG.RIC.

N. 08908/2012 REG.RIC.

N. 08909/2012 REG.RIC.

N. 08910/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8904 del 2012, proposto da Liquigas s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Alberto Romano e Nikolaus Walter M. Suck, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato Romano in Roma, viale XXI Aprile, 11;

contro

Comune di Nuoro, in persona del sindaco e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Priamo Siotto, con domicilio eletto presso la signora Maria Stefania Masini in Roma, via Antonio Gramsci n.24;

nei confronti di

Is Gas Energit Multiutilities s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello e Giuseppe Fuda, con domicilio eletto presso il signor Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina,2;




sul ricorso numero di registro generale 8905 del 2012, proposto da Liquigas s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Alberto Romano e Nikolaus Walter M. Suck, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato Romano in Roma, viale XXI Aprile, 11;

contro

Comune di Nuoro, in persona del sindaco e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Priamo Siotto, con domicilio eletto presso la signora Maria Stefania Masini in Roma, via Antonio Gramsci n.24;

nei confronti di

Società Is Gas Energit Multiutilities s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello e Giuseppe Fuda, con domicilio eletto presso il signor Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina,2;




sul ricorso numero di registro generale 8907 del 2012, proposto da Liquigas s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Alberto Romano e Nikolaus Walter M. Suck, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato Romano in Roma, viale XXI Aprile, 11;

contro

Comune di Nuoro, in persona del sindaco e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Priamo Siotto, con domicilio eletto presso la signora Maria Stefania Masini in Roma, via Antonio Gramsci n.24;

nei confronti di

Is Gas Energit Multiutilities s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello e Giuseppe Fuda, con domicilio eletto presso il signor Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina,2;




sul ricorso numero di registro generale 8908 del 2012, proposto da Liquigas Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Alberto Romano e Nikolaus Walter M. Suck, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato Salvatore Alberto Romano in Roma, viale XXI Aprile, 11;

contro

Comune di Nuoro, in persona del sindaco e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Priamo Siotto, con domicilio eletto presso la signora Maria Stefania Masini in Roma, via Antonio Gramsci n.24;

nei confronti di

Is Gas Energit Multiutilities s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello e Giuseppe Fuda, con domicilio eletto presso il signor Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina,2;




sul ricorso numero di registro generale 8909 del 2012, proposto da Liquigas Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Alberto Romano e Nikolaus Walter M. Suck, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato Salvatore Alberto Romano in Roma, viale XXI Aprile, 11;

contro

Comune di Nuoro, in persona del sindaco e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Priamo Siotto, con domicilio eletto presso la signora Maria Stefania Masini in Roma, via Antonio Gramsci n.24;

nei confronti di

Is Gas Energit Multiutilities s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello e Giuseppe Fuda, con domicilio eletto presso il signor Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina,2;




sul ricorso numero di registro generale 8910 del 2012, proposto da Liquigas Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Alberto Romano e Nikolaus Walter M. Suck, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato Salvatore Alberto Romano in Roma, viale XXI Aprile, 11;

contro

Comune di Nuoro, in persona del sindaco e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Priamo Siotto, con domicilio eletto presso la signora Maria Stefania Masini in Roma, via Antonio Gramsci n.24;

nei confronti di

Is Gas Energit Multiutilities s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello e Giuseppe Fuda, con domicilio eletto presso il signor Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina,2;

per la riforma

quanto al ricorso n. 8904 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Sardegna - Cagliari: Sezione II n. 792/2012, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 8905 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Sardegna - Cagliari: Sezione II n. 791/2012, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 8907 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Sardegna - Cagliari: Sezione II n. 788/2012, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 8908 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Sardegna - Cagliari: Sezione II n. 786/2012, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 8909 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Sardegna - Cagliari: Sezione II n. 785/2012, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 8910 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Sardegna - Cagliari: Sezione II n. 787/2012, resa tra le parti, tutte concernenti l’ordine a demolire ed il successivo diniego di concessione in sanatoria relativi al posizionamento su suolo pubblico di bomboloni di stoccaggio del gas;



Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Nuoro e della società Is Gas s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2013 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Romano, l’avvocato Masini per delega dell’avvocato Siotto e dell’avvocato Fuda Romano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- La società Liquigas s.p.a. impugna le sentenze del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna di cui in epigrafe con le quali sono stati in parte dichiarati improcedibili ed in parte respinti i ricorsi di primo grado dell’odierna appellante proposti rispettivamente avverso le diffide a demolire, nonché avverso gli atti di diniego di concessione edilizia in sanatoria adottati dal Comune di Nuoro sulle domande di accertamento di conformità delle opere relative all’apposizione degli impianti di stoccaggio e distribuzione del gas.

La società appellante, attiva nel settore della vendita e della distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) per usi civili e industriali e titolare di alcuni bomboloni di stoccaggio del gas collocati su suolo pubblico nella cintura urbana del Comune di Nuoro, si duole della erroneità delle gravate sentenze che, per un verso, in ragione della proposizione della domanda di accertamento di conformità proposte dalla medesima appellante, ha ritenuto cessato l’interesse a coltivare l’impugnazione principale avverso le ordinanze di demolizione e che, per altro verso, ha respinto i ricorsi avverso gli atti di diniego di accertamento di conformità, avendo ritenuto fondato il rilievo dell’Amministrazione comunale in ordine alla sopravvenuta carenza, in capo alla società istante, di idoneo titolo alla occupazione delle porzioni di suolo pubblico ove i bomboloni erano stati a suo tempo allocati. Anche nell’appello n.r.g. 8905 del 2012, in cui è impugnata la sentenza del Tar Sardegna 10 settembre 2012, n.791, pur essendo parzialmente diversi i provvedimenti in primo grado impugnati (trattandosi, in particolare, del diniego di rinnovo dell’occupazione demaniale e del diniego di sanatoria edilizia), l’appellante si duole, in particolare, della pretestuosità del mancato rinnovo del titolo alla occupazione del suolo pubblico facendo rilevare che ciò determinerebbe un indebito vantaggio competitivo in favore della società affidataria del servizio pubblico di distribuzione del gas.

Conclude la società appellante per l’accoglimento degli appelli e dei ricorsi di primo grado e per il riconoscimento, a mezzo dell’annullamento degli atti in primo grado impugnati, della propria legittima pretesa a mantenere, in riforma delle impugnate sentenze, i bomboloni funzionali alla distribuzione del gas.

Si è costituito il Comune di Nuoro per resistere all’appello e per chiederne la reiezione.

Si è altresì costituita la società controinteressata per rilevare la infondatezza del gravame e chiederne il rigetto.

All’udienza del 17 maggio 2013 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

2.- Gli appelli, che per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva possono essere riuniti per essere trattati congiuntamente e definiti con un’unica sentenza, sono infondati e vanno respinti.

I ricorsi riguardano la pretesa dell’appellante a mantenere su suolo comunale alcuni bomboloni – complessivamente sei, corrispondenti al numero dei ricorsi introdotti in primo grado - di stoccaggio del gas funzionali all’esercizio dell’attività di distribuzione del gas ad alcune utenze domestiche.

La società appellante fu autorizzata ad apporre detti bomboloni su suolo pubblico, con delibera di Giunta municipale del Comune di Nuoro del 14 aprile 1992, n. 411, cui seguì il rilascio di apposita concessione (n. 5090 del 19 maggio 1992). L’autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico, nelle pubbliche vie ove i bomboloni dovevano essere allocati a servizio degli utenti delle singole zone cittadine, ha avuto durata decennale, con scadenza quindi al 18 maggio 2002. Nella primavera del 2011 (in differenti date in relazione ai distinti impianti) il Comune di Nuoro, rilevando l’assenza di titolo edilizio e il mancato pagamento del canone concessorio da parte della società Liquigas s.p.a., invitava la stessa a rimuovere gli impianti comunicando l’avvio del procedimento volto alla adozione dell’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino, provvedimenti che effettivamente sopraggiungevano nell’autunno dello stesso anno.

Al fine di eliminare il profilo di abusività, sul piano edilizio, evidenziato con i predetti provvedimenti demolitori la società appellante presentò, in relazione ai diversi impianti in dotazione, distinte domande di accertamento di conformità che il Comune di Nuoro respinse sul duplice rilievo della carenza, in capo alla odierna appellante, di un idoneo titolo legittimante la stessa proposizione della domanda di sanatoria edilizia –id est un legittimo titolo alla occupazione del terreno – e, in ogni caso, la non assentibilità delle domande per essere stato, medio tempore, il servizio di distribuzione del gas affidato in via esclusiva, per la durata di trent’anni, ad altra società, Is GAS s.p.a., odierna appellata.

3.- Il Tar, nelle impugnate sentenze, ha essenzialmente rilevato che l’interesse alla coltivazione della impugnativa avverso gli ordini di rimozione degli impianti doveva ritenersi venuto meno a seguito della proposizione delle domande di accertamento di conformità delle opere, atteso che, in ogni caso, i primi provvedimenti sarebbero stati superati dalle determinazioni assunte dalla Amministrazione sulla domande di sanatoria edilizia: di qui la dichiarata improcedibilità dei ricorsi di primo grado che hanno investito in via principale gli ordini di demolizione degli impianti.

Quanto alle domande di accertamento di conformità e ai dinieghi sugli stessi opposti dalla Amministrazione comunale, il Giudice di primo grado ha ravvisato l’incensurabilità del rilievo, ostativo alla stessa ammissibilità di quelle domande, afferente il difetto di posizione legittimante da parte della società Liquigas s.p.a., in carenza di un idoneo titolo occupativo sulle aree appartenenti al demanio pubblico.

Nella sentenza n. 791 del 2012, il Tar Sardegna ha altresì osservato che il diniego emanato dal Comune di Nuoro nel confronti della odierna società appellante - sulla istanza di concessione alla occupazione del suolo comunale funzionale al mantenimento dei bomboloni - per un verso aveva la suaratio nella necessità di rispettare l’esclusiva, accordata alla società Nugorogas s.r.l. (poi trasformata in Is Gas s.p.a.), nella gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas e, per altro verso, non era comunque ostativa al libero esercizio della attività economica di commercializzazione del gas da parte della odierna appellante, che avrebbe potuto a tal fine utilizzare spazi privati per l’allocazione degli impianti di stoccaggio.

4.- Con un primo ordine di doglianze la società appellante censura i capi decisori delle impugnate sentenze con i quali sono state dichiarate improcedibili le originarie impugnazioni avverso le ordinanze di demolizione e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi. L’appellante contesta in particolare l’argomento fatto proprio dai giudici di prime cure secondo cui, a seguito della proposizione delle domande di accertamento di conformità degli impianti da parte della società appellante, sarebbe ipso facto venuto meno l’interesse a contrastare le ordinanze di demolizione, in considerazione del fatto che tali atti mai si sarebbero potuti portare ad esecuzione durante la pendenza di un procedimento di sanatoria edilizia (il cui eventuale esito negativo avrebbe in ogni caso resa necessaria l’adozione di nuove ordinanze a carattere ripristinatorio).

La società appellante sostiene, al contrario, che la statuizione sia erronea, in quanto le ordinanze oggetto dell’originario ricorso (recanti l’ordine di apposizione dei sigilli e di demolizione dei bomboloni di gas) avevano in realtà un contenuto dispositivo non limitato al profilo edilizio-sanzionatorio, essendosi l’Amministrazione pronunciata negativamente, a mezzo degli stessi atti, anche sul rinnovo del titolo alla occupazione del terreno funzionale al mantenimento degli impianti.

Ritiene il Collegio che la censura sia inammissibile per difetto di interesse e comunque non meriti condivisione, perché infondata.

Quanto alla inammissibilità per difetto di interesse, osserva il Collegio che la statuizione impugnata risulta sostanzialmente favorevole all’appellante: il TAR ha dichiarato privi di effetti i provvedimenti di riduzione in pristino, a seguito di circostanze sopravvenute, così precludendo all’amministrazione di porli direttamente in esecuzione e ritenendo necessaria l‘emanazione di ulteriori atti di natura analoga.

La censura risulta peraltro anche infondata.

Vero è che il Comune di Nuoro ha corredato i provvedimenti di demolizione di motivazione pluriarticolata, contestualmente evocando sia il difetto di titolo edilizio in capo alla società istante, sia la sopravvenuta impossibilità di rinnovare alla stessa il titolo alla occupazione demaniale in ragione dell’affidamento in via esclusiva ad altro soggetto del servizio universale di distribuzione del gas in ambito comunale.

Ma proprio la pluralità delle ragioni addotte a fondamento degli atti sanzionatori impositivi la riduzione in pristino delle aree comunali induce a ritenere corretta la soluzione processuale adottata dal Tar a mezzo della declaratoria di improcedibilità degli originari ricorsi, pienamente conferente rispetto alla iniziale contestazione, da parte dell’Autorità comunale, della carenza di titolo edilizio alla apposizione dei bomboloni ed alla sopraggiunta istanza della stessa società liquigas s.p.a. volta ad ottenere l’accertamento di conformità degli impianti nella loro collocazione attuale.

Infatti, le censure di natura sostanziale, rivolte contro i medesimi atti di riduzione in pristino, sono state comunque riproposte nei confronti degli atti successivi, anch’essi basati sulla situazione venutasi a verificare e ostativi all’accoglimento della pretesa di utilizzare gli spazi in questione.

Poichè questa è stata, in fatto, la sequela attizia che ha contraddistinto la vicenda per cui è causa, il Giudice di primo grado è pervenuto alla condivisibile conclusione secondo cui, una volta introdotta la domanda di accertamento di conformità, non vi sarebbe stato più spazio per riconnettere efficacia (anche nell’interesse della odierna società ricorrente) ad un provvedimento demolitivo destinato ad essere in ogni caso superato dalla determinazione conclusiva sulla richiesta di sanatoria e dai provvedimenti a questa consequenziali (che avrebbero dovuto, in ipotesi, recare un nuovo ordine di riduzione in pristino).

Che poi a base dell’ordine di demolizione vi fosse anche un’ulteriore e diversa motivazione, peraltro resa esplicita nello stesso atto, riguardo all’ impossibilità di concedere la rinnovazione alla occupazione del suolo pubblico è circostanza che non incide, sul piano processuale, sulla corretta declaratoria del Tar di improcedibilità degli originari ricorsi avverso gli ordini di demolizione; per vero, appare indubitabile che se un atto (nel caso di specie, l’ordine di demolizione e riduzione in pristino) è destinato ad essere superato dall’ulteriore sequela procedimentale, non può residuare un interesse alla sua impugnativa solo al fine di contestare la validità, sul piano giuridico, di alcune affermazioni in quell’atto contenute, non essendo ammissibile, nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità, l’azione di mero accertamento.

5.- In ogni caso, anche la questione del diniego di rinnovo del titolo alla occupazione delle aree comunali – di cui occorre anche in questo giudizio trattare, in quanto la stessa viene in autonomo rilievo nel ricorso in appello n.r.g. 8905 del 2012 – non può essere risolta in senso favorevole alla società appellante.

La società appellante non contesta la legittimità dell’affidamento in esclusiva, alla appellata Is Gas s.p.a., del servizio di distribuzione del gas in ambito comunale (peraltro in esito ad una gara cui la stessa non ha inteso partecipare). Essa assume, tuttavia, che gli impegni contrattuali assunti con tale società terza (odierna controinteressata), non sarebbero ostativi, nonostante il previsto regime di esclusiva, al rilascio in favore di essa deducente del titolo ad occupare aree comunali per l’apposizione dei contenitori di stoccaggio e delle attrezzature.

Ritiene la sezione che l’argomento difensivo non sia meritevole di favorevole appezzamento.

Nella impugnata sentenza n.791 del 2012, in cui era stato tra l’altro impugnato il diniego emanato dal Comune di Nuoro sul rilascio o sul rinnovo di una concessione demaniale di occupazione ed uso del suolo comunale, il Giudice di primo grado ha correttamente osservato che “il Comune di Nuoro ha ritenuto di non rinnovare in favore della Liquigas la predetta concessione in quanto, nelle more, aveva affidato alla società IS Gas s.p.a. la concessione trentennale con diritto di esclusiva sull’intero territorio comunale del servizio di produzione e distribuzione del gas. Di qui la successiva adozione da parte del Comune di Nuoro dell’ordinanza di rimozione del bombolone interrato nel suolo pubblico n. 198 del 13 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 4 della convenzione del 1992, ai sensi del quale al termine della concessione l’area in argomento dovrà essere resa al Comune di Nuoro libera da persone o cose”.

Negli ulteriori passaggi motivazionali della stessa sentenza il giudice di prime cure rileva inoltre che nel suddetto diniego, peraltro coerente con le originarie previsioni dell’atto concessorio, non fosse da ravvisare un comportamento violativo delle regole sulla concorrenza, posto che l’impegno all’esclusiva assunto nei confronti del gestore del servizio risultava in fatto incompatibile con rilascio ad altri soggetti di spazi comunali per l’allocazione delle infrastrutture strumentali alla realizzazione del servizio di distribuzione, ben potendo tuttavia altri operatori economici interessati a svolgere il servizio di distribuzione del gas autonomamente dotarsi di aree private funzionali allo scopo.

Ritiene il Collegio che tali considerazioni sono pienamente condivisibili, di tal che non appaiono correttamente evocate dall’appellante, anche in questo grado, le regole poste a tutela della concorrenza a dimostrazione del carattere quasi <vincolato> del provvedimento di autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico.

6.- Né appare condivisibile la censura – di cui peraltro si lamenta il mancato esame da parte del giudice di primo grado – riguardo la pretesa erroneità del riferimento normativo all’art. 823 c.c. contenuto nei provvedimenti di riduzione in pristino adottati dall’Autorità comunale nell’esercizio delle prerogative amministrative a tutela dei beni demaniali.

Nella prospettazione della società ricorrente, decorso l’anno dalla altrui occupazione sine titulo, l’Amministrazione non potrebbe procedere in via amministrativa a protezione dei beni demaniali, dovendo necessariamente rivolgersi, al pari di qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento, al giudice ordinario.

La tesi non appare condivisibile.

Il particolare regime giuridico del demanio pubblico, proprio in ragione delle immanenti e incomprimibili finalità di pubblico interesse allo stesso coessenziali, abilita l’Amministrazione ad agire senza limiti di tempo a tutela dei beni che lo compongono, i quali possono essere oggetto di diritti in favore di terzi solo eccezionalmente e nei limiti dettati dalla legge e dai singoli provvedimenti amministrativi di concessione.

In assenza di specifiche leggi che dispongano termini perentori per l’emanazione di atti volti alla legittima e corretta gestione dei beni pubblici, l’Amministrazione può esercitare tale potere in ogni tempo e deve esercitarlo comunque con un atto avente natura vincolata, quando il bene risulti occupato sine titulo (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2 aprile 1995, n. 422).

Nei casi di occupazioni sine titulo di beni demaniali (cui vanno assimilate le ipotesi del titolo scaduto, come appunto nel caso in esame), l’Amministrazione deve agire, in via unilaterale amministrativa, fermo restando che essa può valutare se avvalersi della azione possessoria, sulla base delle disposizioni del codice civile (che per ragioni logiche, storiche e sistematiche non sono applicabili quando la legge attribuisce un potere di natura pubblicistica per il recupero della disponibilità di un bene demaniale).

Consegue da quanto detto la corretta evocazione, nella specie, da parte del Comune di Nuoro del parametro normativo che intesta all’Amministrazione detti poteri <speciali> di tutela dei beni demaniali.

7.- Venendo all’ultimo profilo di doglianza, afferente la pretesa inesistenza di un illecito edilizio correlato alla posa dei bomboloni del gas, in ragione dell’assenso a suo tempo ottenuto dall’Amministrazione comunale, il Collegio rileva che la questione della legittimità o meno, sul piano edilizio, degli impianti, per quanto abbia interessato gli atti di parte ed i provvedimenti in primo grado impugnati, sia in realtà affatto secondaria rispetto al tema centrale della controversia; che, per quanto si è fin qui detto, riguarda la legittimità o meno del diniego opposto dalla Amministrazione comunale al rilascio di nuovi titoli occupativi delle aree comunali ove sono allocati i bomboloni del gas.

Ed infatti, una volta acclarato che il Comune di Nuoro non abbia irragionevolmente esercitato tale potere di diniego, al fine di non violare il patto di esclusiva assunto con l’affidatario del servizio di distribuzione del gas in ambito comunale, è giocoforza ritenere che alla odierna società appellante, privata (legittimamente) del titolo ad occupare il terreno comunale per l’apposizione degli elementi infrastrutturali degli impianti, a nulla giovi dimostrare che il titolo edilizio era ab origine implicito nella originaria autorizzazione alla posa dei bomboloni su aree demaniali.

Il profilo di abusività della occupazione contestata resterebbe infatti integro, anche quando si dimostrasse fondata la prospettata polivalenza dell’originario titolo abilitativo, essendo in ogni caso pacifica e non contestata la scadenza (con il decorso del decennio di efficacia) della autorizzazione ad occupare le aree comunali.

Da tale punto di vista, peraltro, appaiono altresì condivisibili i rilievi dei giudici di prime cure riguardo alla inesistenza, in capo alla odierna appellante, di una posizione di legittimazione sostanziale alla proposizione delle domande di accertamento di conformità, dato che il titolo edilizio (anche in sanatoria) può essere richiesto solo da chi dimostri un valido collegamento giuridico con la cosa immobile oggetto del programmato intervento edilizio, non essendo in ogni caso ammesse iniziative poste in essere invito domino.

Peraltro, sotto il profilo sostanziale non v’è dubbio che, se un titolo edilizio è rilasciato per la posa in opera ad tempus di un manufatto (sia esso un bombolone per la somministrazione del gas), la scadenza del relativo termine comporta che il manufatto medesimo debba essere considerato abusivo.

8.- In definitiva, gli appelli, previa loro riunione, vanno respinti.

9.- Le spese del secondo grado seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore del Comune di Nuoro, mentre vengono compensate, ricorrendo giusti motivi, nei confronti della società privata contro interessata Is Gas s.p.a..

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li respinge previa riunione.

Condanna la società appellante al pagamento, in favore del Comune di Nuoro, delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida unitariamente, in relazione a tutti i ricorsi come sopra riuniti, in complessivi euro 9.000,00 ( novemila/00), oltre iva e cpa se dovuti.

Dichiara compensate le spese nei confronti della società controinteressata Is Gas Energit Multiutilities s.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Bernhard Lageder, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)