Cass. Sez. III n. 8850 del 27 febbraio 2009 (Cc 13 gen. 2009)
Pres. Onorato Est. Amoresano Ric. Pisani
Urbanistica. Sequestro e ultimazione costruzione
In tema di sequestro di immobile abusivo, l\'ultimazione della costruzione non fa venir meno il pericolo di aggravamento del reato, che non è solo quello del prosieguo dei lavori abusivi, potendo essere protratte e/o aggravate le conseguenze del reato con un maggior aggravio urbanistico, al di fuori del controllo comunale (nella specie si è ritenuto che ampliando le capacità ricettive della struttura alberghiera si va inevitabilmente ad incidere sul regolare assetto del territorio, perpetuando l\'offesa al bene giuridico protetto).
SENTENZA N. 70
REG. GENERALE n. 033483/08
REPUBBLICA ITALlaNA
IN NOME DEL POPOLO ITALlaNO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Mario GENTILE Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO Consigliere
Dott. Giulio SARNO Consigliere
ha pronunclato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Pisani Anna nata l\'8.8.1953
avverso l\'ordinanza del 31.7.2008 del Tribunale di Napoli
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G. dr. Alfredo Montagna che ha chiesto dichlararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
1) Il Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 31.7.2008, rigettava l\'istanza di riesame proposta nell\'interesse di Pisani Anna, indagata per il reato di cui all\'art.44 lett.a) DPR 380/01, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 14.5.2008 dal GIP del Tribunale di Napoli.
Riteneva il Tribunale che le opere fossero state abusivamente realizzate (il titolo prodotto aveva ad oggetto opere diverse da quelle sottoposte a sequestro) e che sussistessero le esigenze cautelari stante l\'aggravamento del carico urbanistico.
2) Propone ricorso per cassazione la Pisani, a mezzo dei difensori, per vizio di motivazione.
Premesso che il sequestro riguardava opere destinate a box per auto e ad area di parcheggio al servizio dell\'Hotel "Magnolia", gestito dall\'indagata, nonché un corpo di fabbrica composto da tre ambienti con wc, ultimato ed accessoriato in ogni sua parte, assume che il Tribunale ha omesso di motivare in ordine alla eccepita insussistenza di una compromissione degli interessi attinenti al territorio e quindi in ordine alla consistenza ed intensità del pregiudizio in relazione alla situazione esistente al momento dell\'adozione del sequestro.
Quanto al garage, peraltro assistito da permesso di costruire, il pregiudizio non era neppure ipotizzabile; il piccolo corpo di fabbrica, poi, aveva determinato un modesto incremento di volumetria del complesso destinato ad albergo che non era in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente (art.7 comma 3 norme attuazione P.R.G.). In ordine al pericolo derivante dal libero uso della cosa il Tribunale ha completamente omesso di motivare, ritenendo erroneamente che l\'indagata abbia fondato le ragioni della sua richiesta di riesame sull\'insussistenza del "fumus" del reato.
Chiede pertanto l\'annullamento del provvedimento impugnato.
3) Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile.
3.1) Va premesso che, a norma dell\'art.325 c.p.p., il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge.
Secondo l\'orientamento, ormai consolidato di questa Corte, ribadito dalle sezioni unite con la sentenza n. 2/2004, Terrazzi, nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all\'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l\'art.125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall\'art.606 Iett.e) c.p.p., né tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento.
Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse sezioni unite con la sentenza n. 25932 del 29.5.2008 Ivanov, secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l\'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonee a rendere comprensibile l\'itinerario logico seguito dal giudice.
3.2) Non è esatto che il Tribunale non abbia motivato in ordine alle esigenze cautelari. Si legge nel provvedimento impugnato: "Quanto alle esigenze cautelari che riguardano entrambi i manufatti in sequestro, l\'ultimazione della costruzione, non fa venir meno il pericolo di aggravamento del reato, che non è solo quello del prosieguo dei lavori abusivi, potendo essere protratte e/o aggravate le conseguenze del reato con un maggior aggravio urbanistico, al di fuori del controllo comunale. In tal senso appare evidente che ampliando le capacità ricettive della struttura alberghiera si va inevitabilmente ad incidere sul regolare assetto del territorio, perpetuando l\'offesa al bene giuridico protetto".
Con motivazione adeguata ed immune da vizi logici ha ritenuto, quindi, che le opere realizzate determinassero un aggravio del carico urbanistico.
E\' pacifico, poi, come del resto riconosce la stessa ricorrente, che anche dopo il completamento delle opere è consentito il sequestro, purché il pericolo della libera disponibilità dell\'immobile presenti i requisiti della concretezza e dell\'attualità e le conseguenze del reato , ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità consistendo nel protrarsi dell\'offesa al bene protetto che sla in rapporto di connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l\'accertamento irrevocabile del reato (Cass. sez. un. sent. n.12878 del 2003).
Tale valutazione ha compiuto il Tribunale, per cui non è dato, certamente, parlare di vizio di motivazione riconducibile alla violazione dell\'art.125 c.p.p., pur nei termini indicati dalla giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata.
3.3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecunlarla che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell\'art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichlara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 gennaio 2009
Deposito in Cancellerla il 27/02/2009