Sez. 3, Sentenza n. 10330 del 14/12/2005 Cc. (dep. 24/03/2006 ) Rv. 233669
Presidente: De Maio G. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: Russo.
P.M. Passacantando G. (Diff.)
(Annulla con rinvio, Trib. lib. Napoli, 23 Marzo 2005)
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Sequestro preventivo -
Riferibilità ai soli beni in correlazione necessaria e duratura con l'illecito -
Fattispecie.
In materia di contravvenzione edilizia, il sequestro preventivo non può
estendersi a beni che non si trovino in una necessaria e duratura correlazione
con la commissione del reato di costruzione abusiva, tale da fare ritenere
probabile la reiterazione della condotta in caso di libera disponibilità degli
stessi, atteso che non è sufficiente che essi siano stati occasionalmente
utilizzati per porre in essere il fatto illecito. (In applicazione di tale
principio la Corte ha annullato il sequestro di due escavatrici in relazione al
reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/12/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 1427
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 34224/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RUSSO Carmine, n. a Napoli il 25/01/1961;
avverso l'ordinanza 23/03/2005 del Tribunale per il riesame di Napoli;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. PASSACANTANDO G. che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 23/03/2005 il Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto
nell'interesse di Russo Carmine, ex art. 322 bis c.p.p., avverso il
provvedimento 04/02/2005 con cui il G.I.P. di quello stesso Tribunale aveva
respinto l'istanza di dissequestro di due escavatrici, assoggettate a sequestro
preventivo in relazione ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 e
art. 349 cod. pen. (edificazione abusiva e violazione dei sigilli apposti al
cantiere). Rilevava il Tribunale che "certamente d si trova di fronte a cosa
pertinente al reato, in quanto il manufatto serve per commettere i reati
contestati, pertinenza non occasionale ma duratura"; ravvisava, altresì, la
sussistenza del periculum in mora, "in quanto l'eventuale restituzione del
manufatto comporterebbe il pericolo di reiterazione dei reati".
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Russo, il quale - sotto il profilo
della violazione di legge - ha eccepito l'assenza di qualsiasi argomentazione
"relativa al nesso di pertinenzialità tra gli automezzi (escavatrici) ed il
reato edilizio commesso". Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Secondo alcune decisioni di questa Corte Suprema, per "cose pertinenti al
reato", sulle quali può cadere il sequestro preventivo previsto dall'art. 321
c.p.p., debbono intendersi non solo quelle caratterizzate da un'intrinseca,
specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso ed a quelli
futuri di cui si paventa la commissione, ma anche quelle che (come sarebbe
specificato nella Relazione al progetto preliminare del vigente codice di
procedura penale) risultino indirettamente legate al reato per cui si procede,
sempre che la libera disponibilità di esse possa dar luogo al pericolo di
aggravamento o di protrazione delle conseguenze di detto reato ovvero
all'agevolazione della commissione di altri (Cass., Sez. 3^, cam. Cons.:
13/10/1998, n. 2586;
03/04/1998, n. 1172, P.M in proc. Matera; 03/05/1996, n. 2048;
02/02/1996, n. 490, Morandi; 24/02/1993, Guerrieri; Sez. 6^, cam. cons.
07/04/1997, n. 1506, Iannini; Sez. 5^, 28/06/1991, De Amicis). Tale
orientamento, però, non appare condivisibile allorché sia riferito a cose solo
occasionalmente "legate" al reato per cui si procede, in quanto una sua
applicazione tanto generalizzata comporta il rischio di una indiscriminata
estensione della sequestrabilità preventiva, il che certamente non corrisponde
alla ratio dell'istituto, che è rivolto per la sua stessa natura alla tutela
delle esigenze cautelari, ma non può prescindere (tenuto conto dei suoi indubbi
profili di afflittività) da una ragionevole considerazione dei diritti degli
interessati, per evitarne una indiscriminata compressione.
La Relazione al progetto preliminare del vigente codice di procedura penale, del
resto:
- chiarisce che uno degli obiettivi, in relazione ai quali è stata elaborata la
disciplina della misura cautelare, è quello di "evitare che la pluralità dei
fini in astratto perseguibili mediante il vincolo, possa indurre a pretestuose
protrazioni
dell'indisponibilità della cosa a danno dell'avente diritto";
- non "specifica" affatto che il sequestro preventivo abbia a riguardare anche
cose che risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, ma si
limita ad escludere la necessità di una strumentalità necessaria tra sequestro e
confisca e ad evidenziare che il testo dell'art. 321 c.p.p. "è stato formulato
in modo da costruire una fattispecie nella quale non figura il presupposto della
confiscabilità della cosa, e si pone invece l'accento sui fini della misura
cautelare più che sulla caratterizzazione delle cose materiali su cui essa è
destinata ad incidere", riconoscendo altresì che "la formula pertinente al reato
assume un significato scarsamente delimitativo".
In detta prospettiva, più conforme alla ratio legis appare l'indirizzo
giurisprudenziale specifica predisposizione della cosa stessa all'attività
criminosa.
Il bene oggetto del sequestro, cioè, deve trovarsi in necessaria correlazione
con la commissione del reato - tanto duratura da indurre a ritenere sicura la
reiterazione della condotta vietata in caso di libera disponibilità del medesimo
- e non è sufficiente che esso sia stato solo occasionalmente utilizzato per
porre in essere il fatto illecito.
Nella fattispecie in esame il Tribunale non ha svolto alcuna argomentazione in
proposito ed ha incongruamente motivato il provvedimento di rigetto in relazione
al manufatto abusivo e non ai mezzi meccanici utilizzati per l'illecita
edificazione. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio
al Tribunale di Napoli per nuovo esame in punto di correlazione delle due
escavatrici sequestrate con i reati contestati, nel rispetto dei principi di
diritto dianzi enunciati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., annulla
l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma,
nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 24
marzo 2006