TAR Campania (NA)Sez. V sent. 11437 dell'1-6-2010,
Rifiuti. Rimozione e responsabilità

Ordine di rimozione dei rifiuti: la colpa richiesta dall’art. 192 d.lgs. n. 152/06 non può che essere esclusiva

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2427 del 2009, proposto da:
Pellini S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. signor Domenico Pellini e Cuono Pellini, rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Abbamonte e Monica Mazziotti, con domicilio eletto in Napoli, via Melisurgo, n. 4;

contro

Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Balletta e Alfredo Cretella, con domicilio eletto in Napoli, via Caracciolo, n. 10 presso lo studio dell’avv. Giuseppe Toraldo;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sottosegretario di Stato ex a. 1 del D.L. n. 90 del 23 maggio 2008, Commissario di Governo per L'Emergenza Rifiuti Bonifiche e Tutela delle Acque della Regione Campania, Capo Missione amministrativo finanziaria ex OPCM 3756 del 14 aprile 2009, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Napoli domiciliano ex lege alla via A. Diaz, n. 11;
Regione Campania, Consorzio di Bacino Napoli 2, Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Curatela Fallimentare n. 8/09 della società Pomigliano Ambiente s.p.a., in persona dei curatori fallimentari avv.to Giuseppe Sangiovanni e dott. Graziano Serpico, rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Acampora, con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci, n.16;
Igi.Ca S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati n. 9/09 del l’8 aprile 2009, protocollo n. 15172, adottata dall’Amministrazione Comunale di Acerra, in persona del Commissario Prefettizio, con la quale è stato ordinato alla Pellini s.r.l. ed al signor Pellini Cuono, entrambi quali autori della violazione e la seconda sia quale proprietario del fondo, sia quale persona giuridica di cui era titolare il trasgressore:

a) di rimuovere e smaltire legalmente presso impianto autorizzato, entro 10 giorni dalla notificazione i rifiuti abbandonati in località Lenza Schiavone del Comune di Acerra;

b) di comunicare, entro lo stesso temine, al Comune l’avvenuta rimozione dei rifiuti ed il loro legittimo smaltimento, allegando copia della documentazione probante, disponendo, in mancanza la esecuzione in danno;

di ogni ulteriore atto preordinato, connesso, consequenziale e/o comunque lesivo degli interessi della ricorrente società, ivi compresi, se ed in quanto necessario, l’atto di diffida notificato alla Pellini s.r.l. dal Comune di Acerra a firma del Commissario Prefettizio p.t. del 23.04.2009 e la nota prot. n. 216/OCAC ALS Napoli 4 – Dipartimento di Prevenzione – Unità Operativa di Prevenzione Collettiva Acerra/Casalnuovo di Napoli,

nonché per l’accertamento

della esclusione di ogni e qualsivoglia imputabilità dell’illecito abbandono dei rifiuti in capo alla Pellini s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. e al signor Pellini Cuono

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Acerra e del Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti Bonifiche e Tutela delle Acque della Regione Campania e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Curatela del Fallimento Pomigliano Ambiente N. 8/09;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2009 il dott. Andrea Pannone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

I ricorrenti ritengono innanzitutto di dover evidenziare l’esatta individuazione dei terreni in proprietà della Pellini s.r.l. ricorrente e la destinazione/utilizzazione degli stessi, al fine di evitare facili “confusioni” nella lettura della vicenda de quo, inerente il (solo) sito RSU (sito di stoccaggio provvisorio, trattamento ed eco imballaggio previa trito vagliatura di rifiuti solidi urbani).

La ricorrente società invero è titolare di un’area di 15000 mq in Acerra (NA) – contrada Lenza Schiavone – ed un’area in Acerra alla via Tappia.

Per quanto attiene alla proprietà sita in Acerra alla Contrada Lenza Schiavone, che è quella che ci occupa, la stessa è interessata da:

a) un sito di proprietà della Pellini srl – pari a circa 13.000 m1 – adibito a sito RSU di cui all’ordinanza commissariale 306/2001 e successivi provvedimenti commissariali e sindacali autorizzativi oggetto del provvedimento impugnato,

b) un sito di stoccaggio e trattamento rifiuti in proprietà/titolarità della Pellini s.r.l., giusti decreti autorizzativi regionali ai seni degli a. 27 e 28 del dlgs 22/1997, n. 2091 del 14.11.2002 e n. 2072 del 30.09.2003.

Per quanto attiene all’impianto di cui sub a) – che è quello che ci occupa – lo stesso (che chiameremo sito RSU d’ora innanzi), è sito al foglio di mappa del Comune di Acerra n. 3, particelle 70e 73; le predette particelle a seguito di variazioni catastali per aggiornamenti comunicati all’Agenzia del Territorio, hanno assunto il n. p.lla 558 (ex 73) e p.lla 70 sub 1.

Per quanto attiene il sito sub b), si precisa sin d’ora che lo stesso è stato oggetto di rinuncia delle autorizzazioni, su istanza della Pellini s.r.l., del che lo stesso, quale sito dismesso, è stato interessato dalle procedure operative finalizzate alla rimozione rifiuti e bonifica, in virtù dell’iniziativa della ricorrente società, ai sensi dell’a. 13 del Piano Regionale di Bonifica pubblicato sul BURC 9.09.2005 – numero speciale.

(…).

V. Il Sindaco del Comune di Acerra, con ordinanza n. 18 del 23.01.2001 (…), premesso che la società propone, onde fronteggiare l’emergenza rifiuti, grave ed improcrastinabile, di convogliare i rifiuti solidi urbani … presso il proprio impianto … sito in Acerra alla contrada Lenza – Schiavone … disponeva che, a far data da oggi, i rifiuti solidi urbani di questa città siano convogliati presso l’impianto di compostaggio della ditta Pellini (che il ricorrente ritiene di poter individuare come Settore A di contrada Lenza Schiavone). (…).

VI. In data 31.01.2001 il Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti, giusta nota prot. n. 2247/CD inviata alla ditta Pellini, invitava quest’ultima “a voler mettere a disposizione un’area di circa 5.000 mq da utilizzare quale area di trasferenza dei rifiuti per il conseguente trasporto ai siti di smaltimento definitivi”. (…).

IX. (…).

In data 9.06.2001 la ditta Pellini rappresentava quanto segue: “Com’è noto, in data 9 giugno 2001, codeste autorità (Commissariato di Governo e Comune di Acerra) sono venute in possesso del sito di stoccaggio ubicato in Acerra alla contrada Lenza Schiavone, distinto in catasto al foglio di mappa 3, particella 73.

Il Comune di Acerra ha dato la disponibilità del predetto sito alla struttura commissariale per l’utilizzo dello stesso ad attività sovra comunale afferenti alle operazioni di stoccaggio, trito vagliatura ed ecoimballaggio dei RSU.

Allo stato stanno conferendo in detto sito i RSU provenienti da 9 comuni.

Per quanto sopra la scrivente società, già possessore dell’impianto, congiuntamente alla proprietaria dell’immobile, declinano ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi problematica dovuta al mancato rispetto delle norme in materia ambientale, nonché igienico sanitarie e on materia di sicurezza e salute dei lavoratori in relazione alle attività che il Comune di Acerra e la Struttura Commissariale svolgono in proprio e in qualità di soggetti pubblici che comunque hanno il possesso, la materiale disponibilità e la gestione dell’impianto di riferimento (…)”.

XI. Il Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acquee nella Regione Campania, giusta ordinanza n. 306 del 14.06.2001, “… visto che il Comune di Acerra … ha utilizzato un’area di mq 5000 di proprietà della ditta Pellini s.r.l. … ai fini dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti ed ai sensi dell’a. 13 del dlgs 22/1997 per la quale il Comune di Acerra riconosce un fitto … si rende necessario lo spostamento dei rifiuti dall’attuale sito di stoccaggio – Settore A – ad un’area attigua – Settore B (…)” disponeva “che l’amministrazione comunale si attivi immediatamente per definire i rapporti contrattuale con la ditta Pellini…”.

XII. In virtù di quanto sopra la Pellini s.r.l. stipulava con il Comune di Acerra una scrittura privata addì 19.06.2001 con la quale la Pellini cedeva in locazione all’Amministrazione Comunale l’area in parola (particelle 70 e 73 (…).

(…) alla scadenza del termine finale della locazione, devono essere rimossi tutti gli impianti e ripristinato lo stato dei luoghi con la bonifica dell’area interessata (…).

XIII. In data 19.06.2001 il Sindaco del Comune di Acerra ordinava “che a far data dal 15 giugno 2001, i rifiuti solidi urbani della Città di Acerra e quelli dei comuni che saranno individuati dal Commissario di Governo, siano convogliati presso l’impianto di compostaggio della ditta Pellini s.r.l. … di circa 13.000 mq su piazzale cementato ed impermealizzato, munito di tutti i requisiti igienico-sanitario (…)”.

Dal quale momento (19 giugno 2001) alla Pellini era ufficialmente preclusa ogni attività in relazione ai rifiuti in ingresso nel sito di cui sopra. (…).

XV. (…) Alla scadenza contrattuale (14.12.2001) però non si arrestarono i conferimenti di rifiuti nel sito, tanto che la ditta Pellini fu costretta ad inviare una diffida al Commissariato di Governo, al Comune di Acerra ed al Consorzio – addì 14.01.2002 – invitando a sospendere tutti i conferimenti, specificando che, in assenza di espresse ordinanze e provvedimenti autorizza tori di proroga, l’area doveva considerarsi nella disponibilità della scrivente, con divieto di accesso sull’area, declinando ogni responsabilità penale, civile e di carattere ambientale.

XVI. In conseguenza di ciò intervenne l’ordinanza n. 52 del 5.02.2002 con cui il Commissario di Governo, dando atto della scadenza del contratto, autorizzava il Comune di Acerra a prorogare il fitto dell’area per ulteriori quattro mesi e, successivamente, in data 20.03.2002 fu stipulato il contratto di proroga sono al 15.04.2002. (…).

XX. Il Comune di Acerra – fino ad allora del tutto inerte – rappresentava, in data 13.05.2004, al Commissario di Governo l’inopportunità di continuare ad autorizzare l’invio dei rifiuti presso il sito di proprietà della Pellini, gestito dal consorzio Napoli 2, dimostrando (peraltro) di essere perfettamente edotto che nulla fosse stato fatto fino ad allora per svuotare il sito (…).

XXI. Ma ancora ed a seguito della situazione di cui sopra, ovvero della mancata rimozione dei rifiuti e dei proseguiti conferimenti, in data 20.06.2005 il signor Pellini Cuono inviava esposto alla Procura della Repubblica di Nola “segnalando” la situazione di cui sopra ed ancora, in data 22.06.2005, la Pellini sollecitava lo sgombero dei rifiuti, vietando ogni ulteriore conferimento. (…).

XXII.C. (…).

L’area RSU è ancora in locazione al Comune di Acerra, tanto che (solo) in data 23.05.2008 l’Amministrazione Comunale di Acerra ha instaurato un contenzioso civile per la declaratoria di “nullità/inefficacia del contratto rep. 7550 del 19.06.2001 e quello successivo di proroga n. 7655 del 20.03.2002, stipulato con la Pellini” e in subordine per la pronuncia di annullamento dei contratti.

L’area è stata gestita dal Consorzio di Bacino NA 2 (unitamente alla società Pomigliano Ambiente e Igica) fino al 22.06.2005 (data in cui il sito era abbandonato dal consorzio) al completamento delle operazioni di tritoecoimballaggio e vagliatura dei rifiuti solidi urbani.

Il sito RSU era posto sotto sequestro in data gennaio 2006.

Alla data del dissequestro (…) il sito RSU risulta ancora “occupato” da circa 250/300 mc di balle plastificate. (…).

XXIII. Ciò premesso il Comune di Acerra, alla luce del dispositivo di sentenza emesso dal Tribunale di Nola (…) del 14.11.2008, nell’ambito del procedimento penale a carico di Pellini Cuono per i reati di cui agli a. 81 cp, 533 e 535 cpp, notificava addì 2.12.2008 avvio del procedimento amministrativo ex a. 192 del dlgs 152/2006 “considerato che dalla condanna del signor Pellini Cuono, quale legale rappresentante della Pellini s.r.l. del 14.11.2008 per il reato di discarica abusiva consegue l’obbligo per il Comune di avviare il provvedimento amministrativo ai sensi dell’a. 192 a carico sia dell’autore dell’illecito, sia, ai sensi del comma 4 della norma citata, della persona giuridica di cui l’autore è/era amministratore al momento dell’illecito”.

XXIIIa. La detta sentenza penale, pronunciata in capo a Pellini Cuono quale “amministratore di fatto e di diritto” della Pellini s.r.l., all’epoca dei fatti, sentenzia (sentenza n. 1921/2008 depositata il 27.03.2009) che “… è chiaro che la situazione di fatto sopra esposta, ossia la realizzazione di fatto, dapprima di un deposito incontrollato di rifiuti e, poi, di una vera e propria discarica abusiva, è la diretta conseguenza della negligenza, quanto meno, di coloro cui è stata affidata la gestione dell’impianto di stoccaggio in questione – ossia il Consorzio di Bacino Napoli 2 e le società che con lo stesso collaboravano – nonché dei soggetti pubblici che erano deputati alla funzione di controllo: e in relazione appunto alle posizioni di costoro si è ritenuto opportuno rimettere gli atti alla Procura in Sede”.

Affermato quanto sopra, la sentenza citata prosegue affermando che “a parere di questo giudice, tale situazione è ascrivibile anche a Pellini Cuono, quale soggetto che si sia fatto promotore della destinazione dell’area in questione all’esercizio di attività di smaltimento di rifiuti, così concorrendo alla realizzazione dell’impianto di smaltimento rifiuti in questione”.

XXIV. La Pellini s.r.l., pertanto, in data 30.12.2008, premesse le vicende fattuali di cui sopra, riscontrava l’avvio del procedimento, rappresentando quanto di seguito testualmente si riporta:

“ (…) l’a. 192 del dlgs 152/2006 presuppone l’accertamento della responsabilità del fatto illecito e, nel caso del proprietario, l’imputazione del fatto illecito <>.

Nel caso di spesi alcun accertamento è stato compiuto né, tanto meno, il dispositivo di sentenza può essere legittimamente invocato a tal fine per i motivi di cui sopra.

XXV. In data 9 aprile 2009 era notificata l’ordinanza (impugnata con il ricorso in trattazione) adottata dal Commissario prefettizio p.t. del Comune di Acerra.

Con il ricorso in esame gli interessati hanno dedotto i seguenti motivi così epigrafati:

I) Violazione e falsa applicazione dell’a. 192 del dlgs 152/2006. Violazione e falsa applicazione del principio di imparzialità e del connesso obbligo di astensione di cui all’a. 51 cpc. Violazione degli a. 3 e 97 della Costituzione. Difetto del presupposto. Violazione e falsa applicazione del principio “chi inquina paga”.

II) Violazione e falsa applicazione dell’a. 192 del dlgs 152/2006. Violazione e falsa applicazione del principio “chi inquina paga”. Violazione e falsa applicazione del’a. 2043 del c.c. Eccesso di potere. Difetto del presupposto. Motivazione erronea e perplessa.

III) Violazione e falsa applicazione dell’a. 192 del dlgs 152/2006. Eccesso di potere. Difetto del presupposto. Difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione del principio “chi inquina paga”.

IV) Violazione e falsa applicazione dell’a. 192 del dlgs 152/2006. Violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio e della partecipazione procedimentale di cui alla legge 41/1990. Violazione del giusto procedimento.

V) Violazione e falsa applicazione dell’a. 192 del dlgs 152/2006. Violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio e della partecipazione procedimentale di cui alla legge 241/1990. Difetto del presupposto. Violazione e falsa applicazione del principio “chi inquina paga”.

VI) Violazione e falsa applicazione dell’a. 192 del dlgs 152/2006. Violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio e della partecipazione procedimentale di cui alla legge 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità e precauzione.

VII) Violazione e falsa applicazione dell’a. 54 del dlgs 267/2000 come sostituito dall’a. 6, comma 1, del DL 23.05.2008, n. 92 convertito con modificazioni dalla legge 24.07.2008, n. 125. eccesso di potere. Difetto dei presupposti. Sviamento di potere.

Si costituivano i soggetti indicati in epigrafe per resistere al ricorso.

All’udienza dell’8 ottobre 2009 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

La sezione ritiene di dover affermare preliminarmente la propria competenza a decidere la controversia in esame in quanto l’atto impugnato è stato emanato da un’autorità comunale i cui effetti si esauriscono nell’ambito della Regione Campania.

Il provvedimento impugnato è stato adottato sul presupposto che:

l’attuale permanenza dei rifiuti nel sito in località “Lenza Schiavone” rende lo stesso non più qualificabile come “sito di stoccaggio” bensì come vera e propria “discarica abusiva” integrando l’elemento oggettivo dell’illecito abbandono di rifiuti sanzionato ex a. 14 dlgs 22/19978, ora riformulato nell’a. 192 del dlgs 152/2006;

il Pellini Cuono e la Pellini s.r.l. hanno contrattualmente accettato l’ingresso dei rifiuti nel sito di stoccaggio, poi divenuto discarica abusiva, partecipando anche alla sua gestione mediante l’erogazione di servizi (quali, ad esempio, la movimentazione di rifiuti, la guardiania ed altro indicato nel contratto) e, quindi, devono considerarsi autori della violazione.

La stessa autorità amministrativa non riteneva di accogliere le osservazioni presentate dalla Pellini s.r.l. in quanto il potere sanzionatorio attribuito al Comune dall’a. 192 del dlgs 152/2006 è autonomo e concorrente con quello spettante all’autorità giudiziaria penale.

Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dal Comune di Acerra.

Il Comune ritiene inammissibile il ricorso perché, sebbene con esso sia stata impugnata una nota dell’ASL Napoli 4, è stata omessa la notificazione a tale autorità.

L’eccezione è infondata perché i ricorrenti hanno impugnato tale nota (del 23.04.2009, n. 216) se ed in quanto necessario. Poiché tale nota non riveste i caratteri dell’atto necessariamente presupposto, la sua impugnazione risulta superflua e, di conseguenza, non necessaria la notificazione del ricorso all’ASL Napoli 4.

Il Comune di Acerra ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché il provvedimento impugnato ha disposto la rimozione dei rifiuti richiamando l’a. 2 del d.l. 6.11.2008, n. 172, convertito in legge 30.12.2008, n. 210: nessuna censura sarebbe stata rivolta, sotto tale profilo, nei confronti del provvedimento impugnato.

La norma invocato dispone , tra l’altro, al comma 1, che <>.

Anche tale eccezione non può trovare accoglimento perché la norma invocata disciplina le modalità di scelta di un contraente (in possesso dei requisiti necessari) per la stipulazione di un rapporto contrattuale. A quel contraente, inoltre, secondo la previsione della norma, deve essere indicato il sito sul quale stoccare rifiuti.

Nel caso in esame trattasi invece di un provvedimento di tipo sanzionatorio adottato ai sensi dell’a. 192 del dlgs 152/2006.

La vicenda in esame può essere risolta alla luce dei vizi di eccesso di potere denunziati sotto vari profili.

Questa Sezione ha, in più di un’occasione, ritenuta fondata ed assorbente la censura con cui parte ricorrente prospettava <

Infatti l’art. 192 d.lgs. n. 152/06, (attualmente vigente e che ha riprodotto le disposizioni previste nell’art. 14 d.lgs. n. 22/97) dispone che chiunque viola il divieto di abbandono e deposito incontrollato “è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputa-bile a titolo di dolo o colpa, base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.

In particolare dalla norma in esame risulta che la responsabilità del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento presuppone l’addebitabilità ad essi, a titolo di dolo o colpa, della violazione posta in essere dal responsabile.

Nel provvedimento impugnato non sono nemmeno dedotti, in concreto, profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa, in capo alla parte ricorrente, necessari per l’imposizione dell’obbligo di rimozione dei rifiuti fermo restando che, a tal fine, non è sufficiente una generica “culpa in vigilando” (C.d.S. Sezione V, 8 marzo 2005, n. 935; C. di S. Sezione V, 25 agosto 2008, n. 4061)>>.

Anche la fattispecie in esame può essere decisa alla luce dei principi richiamati.

Dai “considerata” del provvedimento impugnato emerge chiaramente che il luogo non è più qualificabile come “sito di stoccaggio”, ma è (divenuto) una vera e propria “discarica abusiva”, perché i ricorrenti “hanno contrattualmente accettato l’ingresso dei rifiuti nel sito di stoccaggio”.

È evidente, come emerge dalla ricostruzione storica operata dal provvedimento impugnato, che un’attività originariamente lecita sia divenuta nel corso del tempo, a giudizio dell’autorità emanate, illecita. Ma tale momento non è indicato nel provvedimento impugnato.

Lo svolgimento della vicenda, i cui momenti salienti sono stati riportati in fatto, dimostra come l’attività dei ricorrenti si sia svolta in collaborazione o in esecuzione di provvedimenti dell’autorità amministrativa (Comune e/o Commissariato di Governo).

Orbene, poiché la colpa richiesta dell’art. 192 d.lgs. n. 152/06 non può che essere esclusiva, era indispensabile indicare con assoluta certezza il momento in cui il comportamento dei ricorrenti era divenuto illecito perché assunto in totale autonomia rispetto ad atti o a situazioni determinatesi per effetto di atti della pubblica amministrazione. Poiché il provvedimento impugnato non indica tale momento, tanto è sufficiente per disporre il suo annullamento.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione quinta, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati n. 9/09 del l’8 aprile 2009, protocollo n. 15172, adottata dal Commissario Prefettizio al Comune di Acerra.

Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dell’8.10.2009 e del 22.04.2010 con l'intervento dei Signori:

Andrea Pannone, Presidente FF, Estensore

Paolo Carpentieri, Consigliere

Vincenzo Cernese, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO