Cass. Sez. III n. 44948 del 23 novembre 2009 (Cc 7 ott. 2009)
Pres. Lupo Est. Squassoni Ric. P.G. in proc. Ascenzi e altro.
Urbanistica. Reati antisismici: violazioni sostanziali e patteggiamento
Il giudice, ove siano accertate violazioni sostanziali della normativa antisismica, ha l'obbligo di ordinare la demolizione del manufatto irregolarmente edificato o, in alternativa, di impartire le opportune prescrizioni per renderlo conforme alle norme tecniche, anche in caso di patteggiamento ed a prescindere da uno specifico accordo tra le parti. (In motivazione la Corte ha precisato che il mancato riferimento, nella richiesta di pena concordata, all'art. 98, comma terzo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur non comportandone l'invalidità, impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice del merito per l'esercizio di una di tali opzioni).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 07/10/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1118
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 33170/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA;
nei confronti di:
1) ASCENZI NAZZARENO N. IL 20/08/1930;
2) ANTONELLI MAURO N. IL 22/07/1970;
avverso la sentenza n. 88/2008 TRIBUNALE di MACERATA, del 05/03/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI Claudia;
lette le conclusioni del PG: annullarsi la sentenza con rinvio limitatamente all'omessa applicazione della demolizione in tutto o in parte delle opere ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 98, comma 3 agli imputati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona per l'annullamento della sentenza 5 marzo 2008 con la quale il Tribunale di Macerata ha applicato agli imputati la pena concordata per i reati previsti dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 98, artt. 52, 83, 93, 94 e 95; deduce violazione di legge per non avere il Giudice disposto la demolizione del manufatto o impartito disposizioni per renderlo conforme a legge. La deduzione è meritevole di accoglimento.
In caso di condanna, o di applicazione di pena su richiesta delle parti, il Giudice può ordinare la demolizione del manufatto, irregolarmente edificato in zona sismica, solo in presenza di violazioni sostanziali (inerenti alla inosservanza di specifiche norme tecniche) dalle quali può derivare pericolo per la incolumità pubblica; nel caso in esame, oltre alla inosservanza di incombenze formali, erano state contestate agli imputati anche violazioni sostanziali.
Diversamente da quanto stabilito per i reati edilizi, il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 98, art. 98, comma 3 non prevede l'ordine di demolizione come conseguenza necessaria di una condanna: il Giudice può, in alternativa allo abbattimento (e sempre per violazioni sostanziali), impartire prescrizioni per rendere l'opera conforme alle norme sismiche. A sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 98, art. 98, comma 3, è richiesto che il Giudice emani una disposizione per superare la situazione di possibile pericolo determinato dalla edificazione di un manufatto in dispregio delle norme sismiche. Il Giudice in materia ha una discrezionalità normativamente guidata che non è lasciata a valutazioni soggettive, ma è ancorata alla situazione di fatto: qualora l'opera possa essere messa in sicurezza, formula le opportune prescrizioni e, nel caso contrario, ordina la demolizione totale o parziale del manufatto. Nella prima ipotesi, è atto dovuto impartire disposizioni, nella seconda, ordinare l'abbattimento; una delle due opzioni è consequenziale ad una sentenza di condanna, o di pena concordata, ed al Giudice non è data facoltà di ometterle o di disporre diversamente. Il rilievo che il provvedimento possa avere due esiti non elimina che esso derivi ex lege e, quindi, non debba necessariamente formale oggetto dello accordo tra le parti: il mancato riferimento al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 98, comma 3 nella richiesta di pena concordata non comporta la invalidità del patto.
La circostanza che il Giudice possa scegliere tra due alternative impedisce al Collegio di provvedere a sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l); pertanto, la Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente al tema oggetto del ricorso,con rinvio al Tribunale di Macerata per l'applicazione della norma di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 98, comma 3.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa statuizione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 98, comma 3, con rinvio al Tribunale di Macerata per l'applicazione della norma. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2009