Cass. Sez. III n. 36371 del 7 ottobre 2021 (CC 8 set 2021)
Pres. Ramacci Est. Liberati Ric. Fattacciu
Urbanistica.Accertamenti della polizia giudiziaria e sequestro probatorio

Il compimento di accertamenti, misurazioni e rilievi da parte della polizia giudiziaria non esclude la necessità del mantenimento del vincolo probatorio sui beni sottoposti a sequestro dalla polizia giudiziaria, potendo sugli stessi dover essere disposti specifici accertamenti tecnici da demandare a un consulente, che rendono opportuno il mantenimento dello stato in cui i beni sequestrati si trovano, al fine del compimento di tali accertamenti, che possono richiedere specifiche cognizioni tecniche non in possesso della polizia giudiziaria

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30 marzo 2021 il Tribunale di Lecce ha respinto la richiesta di riesame presentata da Giovanna Fattacciu nei confronti del decreto di sequestro probatorio del 25 febbraio 2021 del pubblico ministero, relativo a un fabbricato in corso di costruzione in località Santo Stefano del Comune di Otranto, posto nel terreno agricolo censito in catasto al f. 33, n. 24.
Nel confermare il provvedimento impugnato il Tribunale ha ritenuto sussistenti gli indizi della consumazione del reato urbanistico e di quello paesaggistico contestati all’indagata, essendo emersa la realizzazione di opere strumentali alla costruzione di una civile abitazione in luogo della abitazione rurale funzionale all’esercizio di attività agricole che era stata assentita, non emergendo tra l’altro la qualità di imprenditore agricolo della Fattacciu.
Sono state anche ritenute sussistenti le finalità istruttorie del provvedimento di sequestro, avente natura probatoria, evidenziando che il sequestro era stato disposto dal pubblico ministero allo scopo di accertare tramite consulenza tecnica la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici, in particolare con la destinazione dell’area secondo le previsioni delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Otranto, e sottolineando che in data 11 marzo 2021 era stato conferito l’incarico al consulente del pubblico ministero, demandandogli anche la verifica della possibile configurabilità di una lottizzazione abusiva di terreni agricoli e della legittimità del procedimento amministrativo. Tali finalità sono state ritenute attuali, trattandosi del sequestro del corpo del reato ed essendovi comunque il pericolo che a seguito della restituzione delle opere sequestrate le stesse avrebbero potuto essere modificate, posto che lo stato del fabbricato in corso di realizzazione lasciava chiaramente trapelare l’intento di realizzare una civile abitazione suddivisa in due porzioni.

2. Avverso tale ordinanza l’indagata ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. In primo luogo, ha denunciato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 253 cod. proc. pen., a causa della insussistenza di esigenze probatorie idonee a legittimare il mantenimento del vincolo sul fabbricato e sulle aree circostanti, essendo già stato acquisito ogni elemento utile per lo svolgimento delle indagini preliminari, essendo stato documentato da parte della polizia municipale l’integrale stato dei luoghi, tra cui le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del fabbricato, redigendo misurazioni, il rilievo del fabbricato, una planimetria e fotografie dei luoghi, con la conseguente non indispensabilità della apposizione del vincolo per accertare lo stato dei luoghi, che infatti aveva potuto essere analiticamente valutato dal Tribunale proprio sulla base di tali emergenze istruttorie.
La possibilità del mutamento dello stato dei luoghi, posto a fondamento della apposizione e del mantenimento del vincolo a fini probatori, si porrebbe quindi in contrasto con l’avvenuto integrale accertamento dello stato dei luoghi e delle opere realizzate, potendo, semmai, tale timore porsi a fondamento di un provvedimento di sequestro preventivo, non essendo necessario il mantenimento del vincolo neppure in funzione dell’espletamento della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, i cui accertamenti erano, peraltro, già stati completati, essendo stato eseguito il sopralluogo da parte del consulente nominato dal pubblico ministero.
2.2. Con un secondo motivo ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 64 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Otranto e dell’art. 9 della legge della Regione Puglia n. 6 del 1979, essendo ammissibile la realizzazione di fabbricati residenziali in zona agricola E1, essendo la ricorrente bracciante agricola (tanto che il terreno circostante al fabbricato in corso di realizzazione era risultato arato), ed essendo state compiute valutazioni errate sulla destinazione del fabbricato in corso di realizzazione nonostante il suo mancato completamento, in quanto la ripartizione interna dello stesso valorizzata dal Tribunale era provvisoria e, comunque, era chiaramente funzionale alla realizzazione di una sola abitazione (composta da tre camere da letto, un soggiorno, una cucina, due bagni, un ripostiglio garage), essendo irrilevanti la presenza di una doppia scala di accesso al lastrico solare e di accessi autonomi alle due cantine.
2.3. Ha pertanto concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro probatorio del 25 febbraio 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Preliminarmente va ribadito che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.  (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).
Sempre in premessa va ricordato che le Sezioni Unite, con la sentenza Botticelli, (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548), hanno chiarito che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida di quello eseguito in via d’urgenza- anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. Tale motivazione deve essere modulata da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781).

3. Ora, nel caso in esame, il decreto di sequestro probatorio del 25 febbraio 2021 del pubblico ministero, disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 44, lett. d.P.R. 380/2001 e 181, comma 1, d.lgs. 42/2004 (contestati alla ricorrente in concorso con altri per avere effettuato interventi edilizi tutti confluiti nella realizzazione di un fabbricato allo stato rustico su terreno agricolo, ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e a vincolo idrogeologico, classificata nel piano regolatore come area produttiva e rurale, in difformità dal permesso di costruire e dal nulla osta della autorità preposta al vincolo o in assenza di tale permesso), è relativo sia alla documentazione amministrativa riguardante il rilascio dei permessi edilizi, sia alla porzione di terreno a destinazione agricola interessata dalla trasformazione urbanistica e sulla quale insiste il manufatto ritenuto abusivo. Esso è stato giustificato, quanto all’area e al fabbricato, con la necessità di “effettuare gli accertamenti tecnici necessari a valutare i profili di compatibilità degli interventi, con particolare riferimento alla destinazione dell’area nel rispetto delle NTC del vigente PRG del Comune di Otranto, in considerazione della consistenza complessiva delle opere che, per le ragioni già esplicitate, costituiscono corpo del reato sopra indicato e comunque ad esso pertinenti necessarie per l’accertamento dei reati per i quali si procede”. Tale motivazione è stata dal Tribunale ritenuta idonea a giustificare l’apposizione e il mantenimento del vincolo, sottolineando, in accordo con il pubblico ministero che lo ha disposto, che “la prosecuzione dei lavori conseguente alla restituzione della res potrebbe portare ad una modifica di quanto accertato al momento del sequestro”.
La motivazione posta a fondamento della apposizione del vincolo a fini probatori sul fabbricato e sull’area su cui lo stesso insiste, non può dirsi mancante né apparente, posto che sono state indicate le specifiche finalità istruttorie cui detto vincolo è strumentale, costituite dalla necessità di eseguire, anche sulla base della documentazione amministrativa di cui pure è stato disposto il sequestro, gli accertamenti tecnici necessari a verificare l’entità e le caratteristiche degli interventi oggetto della contestazione, mediante consulenza tecnica (disposta dal pubblico ministero in data 11 marzo 2021).
Tale motivazione non è, dunque, alla stregua dell’univoco orientamento interpretativo ricordato, censurabile in sede di legittimità, tantomeno sul piano del merito, ossia della effettiva necessità del compimento degli accertamenti tecnici disposti dal pubblico ministero e in funzione dei quali è stato ordinato il sequestro di terreno e fabbricato, trattandosi, come evidenziato, di motivazione che ha dato conto in modo adeguato delle esigenze istruttorie in funzione delle quali il sequestro è stato disposto.

4. Può aggiungersi, proprio alla luce degli accertamenti tecnici disposti dal pubblico ministero, che non rilevano gli accertamenti, le misurazioni e i rilievi compiuti dalla polizia giudiziaria in occasione del sopralluogo, sottolineati nel ricorso a sostegno della affermazione della insussistenza di esigenze istruttorie in funzione delle quali disporre e mantenere il vincolo, avendo il pubblico ministero dato atto della necessità di disporre ulteriori accertamenti tecnici sui luoghi, anche sulla base della documentazione amministrativa e tecnica da acquisire, con la conseguente opportunità di evitare una loro immutazione, in considerazione della non esaustività, sul piano tecnico, delle misurazioni, delle riproduzioni fotografiche e dei rilievi compiuti dalla polizia giudiziaria, proprio alla luce della natura tecnica delle indagini da compiere, che possono implicare ulteriori accertamenti, di natura tecnica, da demandare a un consulente; tali accertamenti devono essere compiuti anche tenendo conto dello stato dei luoghi, nonché della documentazione acquisita, sulla base delle specifiche conoscenze tecniche del consulente, non in possesso della polizia giudiziaria, tenendo conto dello stato dei luoghi (che possono richiedere ulteriori rilievi, misurazioni e accertamenti di natura tecnica), di cui può essere quindi opportuno, sul piano istruttorio, evitare una immutazione.
Va conseguentemente affermato il principio secondo cui “il compimento di accertamenti, misurazioni e rilievi da parte della polizia giudiziaria non esclude la necessità del mantenimento del vincolo probatorio sui beni sottoposti a sequestro dalla polizia giudiziaria, potendo sugli stessi dover essere disposti specifici accertamenti tecnici da demandare a un consulente, che rendono opportuno il mantenimento dello stato in cui i beni sequestrati si trovano, al fine del compimento di tali accertamenti, che possono richiedere specifiche cognizioni tecniche non in possesso della polizia giudiziaria”.
L’eventuale completamento di tali indagini, peraltro prospettato in modo del tutto generico nel ricorso, a pag. 9, potrà, semmai, ove effettivamente esauritesi e in mancanza di altre necessità istruttorie, costituire il presupposto per la proposizione di una eventuale istanza di restituzione, da valutare da parte del pubblico ministero.

5. I rilievi che precedono in ordine alla inammissibilità del ricorso rendono superfluo l’esame del secondo motivo di ricorso, che riguarda la gravità indiziaria (peraltro anch’esso implicante valutazioni di merito in ordine alla natura delle opere e dell’intervento edilizio realizzato, oltre che accertamenti in fatto non consentiti alla Corte di cassazione).

6. Il ricorso in esame deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, essendo stato affidato a censure non consentite nel giudizio di legittimità relativo a provvedimenti in materia di misure reali.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 8/9/2021