Cass. Sez. III n. 40375 del 8 ottobre 2015 (Cc 9 set 2015)
Presidente: Fiale Estensore: Orilia Imputato: P.M. in proc. Casalanguida e altro
Urbanistica.Concessione in sanatoria ed effetto estintivo sul reato paesaggistico

La concessione rilasciata a seguito di accertamento di conformità (art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non i reati paesaggistici previsti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che sono soggetti ad una disciplina difforme e differenziata, legittimamente e costituzionalmente distinta, avente oggettività giuridica diversa, rispetto a quella che riguarda l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio. (v. anche Corte Cost., ord. 21 luglio 2000, n. 327).



 RITENUTO IN FATTO

1II Giudice per I"udienza preliminare presso il Tribunale di Lanciano, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 425 cpp, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Casalanguida Oreste e Renzetti Piergiorgio in ordine al reato al reato loro ascritto al capo a) perché il fatto non sussiste; ha dichiarato inoltre non doversi procedere nei confronti di Casalanguida Oreste in ordine ai reati di cui ai capi b), c) e d) dell'imputazione per intervenuto permesso di costruire in sanatoria.

Per quanto ancora interessa, il GUP ha ritenuto, quanto alla prima imputazione contestata ai due imputati (violazione degli artt. 81, 110, 48 e 479 c.p.p. per avere concorso, rispettivamente quale committente e progettista, a trarre in inganno il funzionario preposto nel rilascio di un permesso di costruire illegittimo) che l'opera edilizia - una autorimessa interrata - era stata eseguita in assenza di titolo abilitativo e non in forza di titolo illegittimo;

inoltre, secondo il GUP, mancavano elementi dai quali desumere che il progettista avesse inteso intenzionalmente di omettere nella relazione progettuale di indicare le circostanze di cui ai punti 1 e 2 del capo di imputazione (cioè l'esistenza del vincolo paesaggistico e di quello idrogeologico).

Ha poi fatto discendere dal rilascio del permesso in sanatoria l'estinzione anche delle violazioni non urbanistiche.

2 Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo erronea applicazione di legge e penale limitatamente alla dichiarazione di non luogo a procedere nei confronti del C. e del R. per il reato di cui al capo a) e nei confronti del primo per il reato di cui al capo c). Dopo aver riportato i principi giurisprudenziali che disciplinano il proscioglimento ai sensi dell'art. 425 c.p.p., comma 3, il ricorrente rileva che la contestazione di cui al capo a) riportava chiaramente l'esistenza di un permesso di costruire, a prescindere dalle valutazioni della PG in sede di sequestro, e specificava altresì le ragioni per cui era stato tratto in inganno il funzionario. Osserva inoltre che sempre al capo a) era stata contestata l'omessa indicazione, nella relazione progettuale, oltre che del vincolo idrogeologico, anche del vincolo paesaggistico (per la distanza da un corso idrico): secondo il PM ricorrente la sentenza di proscioglimento non prende in considerazione l'esistenza di tale vincolo e dunque non vi è elemento per desumere l'assenza di dolo in relazione a tale omessa dichiarazione.

Ritiene inoltre irrilevante il fatto - pure evidenziato dal GUP - che in zona vi siano insediamenti analoghi a quelli eseguiti.

Quanto alla contravvenzione paesaggistica contestata al capo c) il ricorrente osserva che il rilascio del permesso in sanatoria non ne comporta l'estinzione, operante invece solo ai sensi del disposto del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 quinquies).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che nel caso di specie - contrariamente a quanto affermato in ricorso - la sentenza è stata emessa ai sensi del comma 1 e non già del comma 3 c.p.p., essendo stato dichiarato il proscioglimento per insussistenza del fatto (in relazione al reato di cui al capo a) e per la presenza di una causa estintiva del reato (in relazione alla violazione di cui al capo c) e non per insufficienza, contraddittorietà o inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio. Del resto la sentenza impugnata richiama l'art. 425 c.p.p. ma non contiene alcun riferimento alla previsione di cui al comma 3, a cui invece il ricorrente dedica un intero paragrafo dell'impugnazione.

2 Ciò chiarito, il ricorso è infondato limitatamente al reato di cui al capo a).

Secondo l'ipotesi accusatoria i due imputati avrebbero concorso a trarre in inganno il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Lanciano nel rilascio di un permesso di costruire (n. 69/09 del 9.4.2013) omettendo di indicare nella relazione tecnica l'esistenza del vincolo paesaggistico e di quello idrogeologico.

Ebbene, il GUP ha ritenuto, sulla base di quanto riscontrato dal Corpo Forestale, che si trattava di lavori realizzati in assenza di permesso di costruire e non già in forza di un permesso illegittimo, precisando che lo stesso provvedimento di sequestro preventivo del cantiere era stato disposto dagli agenti accertatori per assenza di permesso di costruire (e regolarmente convalidato).

Sulla base di una tale affermazione del giudice di merito, frutto di un tipico accertamento in fatto sorretto da adeguata motivazione, non si vede che rilievo possa avere il fatto che il GUP non abbia menzionato, nella parte della motivazione relativa al proscioglimento dal reato di falso, la sottoposizione dell'area a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 142, lett. c).

3. E' invece fondato il ricorso limitatamente al reato di cui al capo c) contestato al solo C. (costruzione della autorimessa interrata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed in assenza del prescritto nulla osta della Sovrintendenza).

Come affermato più volte in giurisprudenza la concessione rilasciata a seguito di accertamento di conformità (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36) estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non i reati paesaggistici previsti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che sono soggetti ad una disciplina difforme e differenziata, legittimamente e costituzionalmente distinta, avente oggettività giuridica diversa, rispetto a quella che riguarda l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio (v. Sez. 3, Sentenza n. 37318 del 03/07/2007 Ud. dep. 10/10/2007 Rv. 237561; v. altresì Sez. 3, Sentenza n. 19256 del 13/04/2005 Ud. dep. 20/05/2005 Rv. 231850; Sez. 3, Sentenza n. 1658 del 01/12/1997 Ud. dep. 11/02/1998 Rv. 209571; v. anche Corte Cost., ord. 21 luglio 2000, n. 327).

Appare dunque errato in diritto il proscioglimento dal reato sub c (riguardante una violazione paesaggistica) per intervenuto permesso a costruire in sanatoria: si rende necessario l'annullamento della sentenza senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Lanciano perchè riesamini la questione tenendo conto del citato principio di diritto.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo c) e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lanciano; rigetta nel resto il ricorso del Pubblico Ministero.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2015.