MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 12 maggio 2009
Modalita' di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse.
(GU n. 151 del 2-7-2009 )
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in
particolare la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante
«Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE
relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche nonche' allo smaltimento
dei rifiuti»;
Visto in particolare l'art. 10, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 151 del 2005, che prevede che con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze,
siano individuate le modalita' di finanziamento della gestione dei
rifiuti di apparecchiature di illuminazione elettriche rientranti
nella categoria di cui al punto 5 dell'allegato 1A al medesimo
decreto da parte dei produttori delle apparecchiature stesse;

Decreta:


Art. 1.
Finalita' e campo di applicazione


1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 10, comma 4,
del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le modalita' di
finanziamento della gestione dei rifiuti delle apparecchiature di
illuminazione di cui all'allegato 1A, punto 5, e all'allegato 1B,
punto 5, del medesimo decreto legislativo, da parte dei produttori
delle apparecchiature stesse.


                               Art. 2.
Finanziamento della gestione dei rifiuti
delle apparecchiature di illuminazione


1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 151
del 2005, il finanziamento della gestione di rifiuti di
apparecchiature di illuminazione di cui all'allegato 1A, punto 5, del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' a carico dei
produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di
dette apparecchiature e dalla origine domestica o professionale delle
stesse.


                               Art. 3.


Modalita' di finanziamento della gestione dei rifiuti
di apparecchi di illuminazione di cui all'allegato 1B,
punto 5.1, del decreto legislativo n. 151 del 2005

1. I produttori di apparecchi di illuminazione di cui all'allegato
1B, punto 5.1, del decreto legislativo n. 151 del 2005, adempiono
all'obbligo di finanziamento della gestione dei rifiuti di tali
apparecchi attraverso l'adesione ad un sistema collettivo adeguato.
2. Il contributo dovuto dai produttori di apparecchi di
illuminazione di cui al comma 1 per il finanziamento della gestione
dei rifiuti da essi derivati, e' determinato in proporzione alla
quota di mercato, nell'anno solare di riferimento, di ciascun
produttore, calcolata dal Comitato di vigilanza e controllo di cui
all'art. 15 del decreto legislativo n. 151 del 2005 in base al numero
e al peso degli apparecchi di illuminazione immessi sul mercato
nazionale, comunicati al registro nazionale di cui all'art. 14 del
medesimo decreto legislativo secondo quanto indicato nel decreto
ministeriale di cui all'art. 13, comma 8, dello stesso decreto
legislativo, nonche' in base a quanto indicato nei commi 4 e 5.
3. Ai fini del calcolo del contributo di cui al comma 3, per quanto
riguarda il parametro peso gli apparecchi di illuminazione sono
suddivisi nelle seguenti fasce:
a) fascia 1: <= 2 kg;
b) fascia 2: > 2 kg e < 8 kg;
c) fascia 3: > 8 kg.
4. I produttori di apparecchi di illuminazione comunicano al
registro di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 151 del 2005,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la fascia o le fasce di appartenenza, indicando altresi',
nel caso di appartenenza a piu' fasce, il numero di pezzi immessi sul
mercato nazionale per ciascuna fascia.
5. Le fasce di cui al comma 4 possono essere aggiornate sulla base
dell'esperienza acquisita, decorso almeno un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.


                               Art. 4.


Modalita' di finanziamento della gestione dei rifiuti
di tubi fluorescenti e sorgenti luminose di cui all'allegato 1B,
punti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 del decreto legislativo n. 151 del 2005

1. I produttori di tubi fluorescenti e sorgenti luminose di cui
all'allegato 1B, punti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 del decreto legislativo n.
151 del 2005, adempiono all'obbligo di finanziamento della gestione
dei rifiuti attraverso l'adesione ad un sistema collettivo adeguato.
2. Il contributo dovuto dai produttori di tubi fluorescenti e
sorgenti luminose per il finanziamento della gestione dei rifiuti da
essi derivati, e' determinato in proporzione alla quota di mercato,
nell'anno solare di riferimento, di ciascun produttore, calcolata dal
Comitato di vigilanza e controllo di cui all'art. 15 del decreto
legislativo n. 151 del 2005 in base al numero di pezzi immessi sul
mercato nazionale, comunicati al registro nazionale di cui all'art.
14 del medesimo decreto legislativo secondo quanto indicato nel
decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 8, dello stesso
decreto legislativo.


                               Art. 5.


Possibilita' di indicare all'acquirente i costi
sostenuti per la gestione dei rifiuti
delle apparecchiature di illuminazione

1. I produttori di apparecchi di illuminazione, tubi fluorescenti e
sorgenti luminose possono avvalersi della facolta' di indicare
separatamente i costi di cui all'art. 10, comma 2, del decreto
legislativo n. 151 del 2005, fino al 13 febbraio 2011.
Roma, 12 maggio 2009
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Prestigiacomo

Il Ministro
dello sviluppo economico
Scajola

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 5, foglio n. 145