Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22921 del 06/04/2006 Ud. (dep. 04/07/2006 ) Rv. 234475
Presidente: Vitalone C. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: Guercio. P.M. Izzo G. (Parz. Diff.)
(Dichiara inammissibile, App. Palermo, 27 giugno 1997)
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Condono edilizio - Sospensione del procedimento per abuso edilizio - Omessa pronuncia - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di condono edilizio, la mancata sospensione del procedimento penale in caso di operatività della sospensione di cui agli artt. 38 e 44 della legge n. 47 del 1985, non produce alcuna nullità, atteso che la sospensione opera indipendentemente dalla pronuncia del giudice, avente natura meramente dichiarativa e non costitutiva.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 06/04/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 572
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 33480/1997
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GUERGIO PIETRO N. IL 06/04/1934 a Palermo;
avverso la sentenza 27/06/1997 della Corte di Appello di Palermo;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per la richiesta di nuove informazioni all'autorità amministrativa;
udito il difensore, avv.to GIACALONE Filippo, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27.6.1997 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza 15.3.1996 del Pretore di quella città, che aveva affermato la responsabilità penale di Guercio Pietro in ordine ai reati di cui:
- alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b), (per avere realizzato, senza la necessaria concessione edilizia: la costruzione di un fabbricato con piano cantinato di mq. 400 e piano rialzato di mq. 150; l'ampliamento di un corpo di fabbrica per mq. 200 e la costruzione di due tettoie - acc. in Palermo, via Hemingway, il 21.12.1993);
- alla L. n. 1086 del 1971, artt. 1, 2, 4, 13 e 14; alla L. n. 64 del 1974, artt. 17, 18 e 20;
- alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b), (per avere proseguito i lavori dopo la notifica dell'ordinanza sindacale di sospensione) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., lo aveva condannato alla pena complessiva di mesi quattro di arresto e L. 12 milioni di ammenda, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale e l'ordine di demolizione delle opere abusive.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Guercio, il quale ha eccepito:
- la nullità del giudizio di primo grado, essendo stato notificato il decreto di citazione a mani di persona (nipote) con lui non convivente;
- la nullità del giudizio di appello, per la mancata sospensione del procedimento pure avendo egli presentato rituale domanda di condono edilizio;
- la illegittimità del disposto ordine di demolizione;
- la intervenuta prescrizione dei reati.
Tenuto conto di una domanda di "condono edilizio" presentata dal ricorrente, in data 20.4.1995, L. n. 724 del 1994, ex art. 39, questa Corte - all'udienza del 9.2.1998 - ha disposto la sospensione del procedimento ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 38. Il Comune di Palermo ha riferito circa lo stato di due procedimenti di condono edilizio instaurati dal Guercio con note del 3.7.1998 e del 4.7.2005.
Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con la quale, anche attraverso la produzione di certificazioni anagrafiche, viene ulteriormente illustrato il primo motivo di ricorso (riferito alla pretesa nullità della notifica del decreta di citazione per il giudizio di primo grado) e si evidenzia che la comunicazione del Comune di Palermo in data 4.7.2005 inerisce a domanda di condono edilizio relativa ad un diverso manufatto abusivo, sito in via Crocetta e non in via Hemingway di quel Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
1. In ordine alla prima doglianza, va ribadito l'orientamento costante di questa Corte Suprema secondo il quale l'attestazione dell'ufficiale giudiziario, contenuta nella relata di notifica, circa il rapporto di convivenza tra il soggetto cui la notifica è destinata e quello al quale è stata consegnata la copia dell'atto da notificare - essendo basata su un'indicazione altrui e non costituendo il frutto di specifica attività di accertamento del notificante - prevale sulle circostanze, eventualmente discordanti, delle, certificazioni anagrafiche, avendo le dette circostanze un valore meramente indiziario della residenza effettiva e potendo comunque verificarsi che l'attestato rapporto di convivenza abbia carattere temporaneo, sì da non essere incompatibile con la residenza anagrafica dei conviventi (vedi Cass.: Sez. 3^, 30,7.1999, n. 2183; Sez. 6^, 15.12.1997, n. 11471; Sez. 5^, 5.4.1996, n. 3358). Ne consegue che l'interessato il quale deduce la nullità della notifica, negando il rapporto di convivenza attestato nella relata, deve provare in modo rigoroso il suo assunto e la diversa realtà da lui prospettata (vedi Cass., Sez. 5^ 10.11.2000, n. 4009; 5.4.1996, n. 814).
Nella specie, invece, sono state prodotte esclusivamente certificazioni anagrafiche, inidonee, per quanto dianzi enunciato, ad escludere una convivenza temporanea.
2. In tema di condono edilizio, nel caso di operatività della sospensione L. n. 47 del 1985, ex artt. 44 e 38, se il giudice, per errore, non sospende un procedimento sospendibile, non si produce per ciò alcuna nullità, essendo tale omissione - ili relazione al principio di tassatività delle nullità - priva di sanzione processuale (vedi Cass., Sez. 3^ 3.7.1998, n. 7847, Todesco ed altri;
27.7.1995, n. 8545, D'Apice e, con riferimento alla sospensione della L. n. 47 del 1985, ex art. 38, in seguito alla effettiva presentazione della domanda di condono, Cass., Sez. 3^ 10.12.1997, n. 11334, Fede e 20.6.1995, n. 7021, Spettro).
L'omissione della sospensione neppure comporta una incompetenza funzionale temporanea, ma solo un vizio "in procedendo", rilevante qualora sussista un interesse concreto ed attuale a dedurlo (Cass. Sez. 3^, n. 8545/95).
Deve affermarsi, in materia, il principio che la sospensione del processo, L. n. 47 del 1985, ex artt. 44 e 38, opera
indipendentemente dalla pronuncia del giudice (che ha natura meramente dichiarativa), purché sussistano i presupposti di legge. Proprio per la natura dichiarativa, e non costitutiva, della sospensione, non è necessario un formale provvedimento giudiziale per la operatività di essa, che può essere accertata anche in sede di giudizio finale (Cass., Sez. 3^, 14.5.1999, n. 6054, P.M. in proc. Bartaloni ed altri).
Nella fattispecie in esame il ricorrente non ha alcun interesse a lamentare il vizio "in procedendo" in questione, poiché non ha dimostrato di aver subito alcun pregiudizio e questa Corte di legittimità ha sospeso il procedimento, L. n. 47 del 1985, ex art. 38 (vedi Cass., Sez. Unite, 24.11.1999, n. 22, Sadini). 3. Il motivo di ricorso con il quale si contesta l'illegittimità del disposto ordine di demolizione è tanto generico da risultare incomprensibile.
Vanno ribaditi comunque, in proposito, i principi - enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema con la sentenza n. 15 del 24.7.1996, ric. P.M. in proc. Monterisi - secondo i quali:
- deve ritenersi definitivamente superata, in materia urbanistica, "la visione di un giudice supplente dell'Amministrazione pubblica". Lo stesso territorio costituisce l'oggetto della tutela posta dalla normativa penale urbanistica ed a tale tutela sostanziale si riconnette l'attribuzione al giudice del potere di disporre provvedimenti ripristinatoli specifici qualora perduri la situazione offensiva dell'interesse protetto dalla norma penale;
- il potere di ordinare la demolizione attribuito al giudice penale, pur essendo di natura amministrativa, è rivolto al ripristino del bene tutelato in virtù di un interesse (anche di prevenzione) correlato all'esercizio della potestà di giustizia;
- il giudice penale non ha poteri discrezionali - tecnici nell'applicazione della misura e ciò esclude rischi di interferenza nella sfera della discrezionalità amministrativa, che - del resto - non deve essere "evocata come un privilegio autoritativo ma come attributo fisiologico dell'attività amministrativa nella ponderazione dei concorrenti interessi da coinvolgere nelle scelte pubbliche";
- l'ordine di demolizione impartito dal giudice non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbia conferito al manufatto abusivamente edificato altra destinazione, per interessi pubblici prevalenti, o abbia provveduto alla sua sanatoria.
4. La inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui (indipendentemente dalle sospensioni di cui alla L. n. 47 del 1985, artt. 38 e 44, connesse alla possibilità di presentazione ed all'inoltro effettivo della domanda di condono edilizio in relazione alla sanatoria disciplinata della L. n. 724 del 1994, art. 39 - vedi Cass., Sez. Unite 16.12.1999, n. 22, Sadini e altra) non può tenersi conto della prescrizione dei reati venuta eventualmente a scadere in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n 32, ric. De Luca).
5. Risulta dagli atti che il Guercio ha presentato due domande di condono edilizio, entrambe in data 20.4.1995, rispettivamente protocollate al n. 4079/S (per l'abuso realizzato in via Hemingway) ed al n. 4085/S (per l'abuso realizzato in via Crocetta). In relazione a tali domande il Comune di Palermo ha rispettivamente riferito con note del 3.7.1998 e del 4.7.2005, dalle quali si evince che:
a) per l'abuso di via Crocetta (estraneo al presente procedimento):
in data 21.3.2005 è stato emesso provvedimento di diniego n. 4085.2/13/57669 per dolosa infedeltà ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 39;
b) per gli abusi di via Hemingway (quelli oggetto del presente procedimento): la domanda è divenuta improcedibile ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 4, come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 38, in quanto l'Amministrazione comunale, con nota del 3.7.1998, ha richiesto l'integrazione sostanziale della documentazione (elaborati progettuali con relazione tecnica etc.) e detto adempimento non risulta compiuto entro il termine di tre mesi dalla richiesta (vedi Cass., Sez. 3^, 10 aprile 1997, ric. Trombetta).
6. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 500,00. P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di Euro cinquecento/00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2006