Cass. Sez. III sent. 27274 del 19 luglio 2007 (Ud. 5 giu. 2007)
Pres. Lupo Est. Marini Ric. Amadori ed altri
Urbanistica. Conseguenza sanzione amministrativa

L'ammissione al pagamento della sanzione amministrativa ai sensi dell' art. 33 o 34 del d.P.R. n.380 del 2001 non integra i presupposti della sanatoria, mentre può avere rilievo ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative da parte dell'ente interessato. La sanatoria del reato di costruzione abusiva, infatti, si perfeziona solo a seguito della procedura prevista dagli artt. 36 e 45 del medesimo d.P.R..

RILEVATO IN FATTO

Il Sig. A.; quale committente dei lavori, il Sig. P., quale direttore dei lavori, ed i Sigg. C., quali esecutori delle opere, sono stati tratti a giudizio per rispondere del reato previsto dalla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b) per avere edificato un fabbricato di civile abitazione in totale difformità dalla concessione edilizia n. 13/2000, ed in particolare per avere ruotato e avanzato la sede dell'immobile rispetto agli elaborati grafici approvati. Sosteneva l'accusa che tale variazione (rispettivamente rotazione pari a m. 3 e avanzamento pari a m. 8) aveva comportato l'approssimarsi dell'edificio alla via (OMISSIS) ed il mancato rispetto della distanza di m. 20 prevista dalla normativa in vigore.

Il Tribunale di Forlì, Sezione distaccata di Cesena, con sentenza del 3 febbraio 2005 ha ritenuto sussistere la responsabilità di tutti gli imputati, condannandoli ciascuno, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 1 e giorni 10 di arresto ed Euro 10.000,00 di ammenda, pena condizionalmente sospesa, con ordine di demolizione del fabbricato.

Avverso tale decisione tutti gli imputati hanno presentato dichiarazione di appello. Con primo identico motivo, hanno sostenuto che la modificata collocazione dell'immobile non ha comportato alcuna violazione delle norme in tema di distanza dalle sedi stradali, in quanto la Via (OMISSIS) non è classificata strada comunale e va considerata strada vicinale privata ad uso pubblico, con la conseguenza che la distanza di rispetto esistente (m. 13) risulta nei limiti della previsione legale che in questo caso la determina in m.

10 e non 20. Con i restanti motivi: il Sig. A. lamentava la mancata applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 45, comma 3 per essere stata tempestivamente richiesta al Comune di Cesena l'applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 34, comma 2, medesima legge; i Sigg. C. lamentavano la mancata assoluzione per essere meri esecutori delle opere, del tutto estranei alle decisioni in tema di progettazione e di diversa collocazione dell'edificio.

Tutti, infine hanno lamentato l'eccessività della pena inflitta.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello ha confermato le statuizioni in tema di responsabilità penale per tutti gli imputati, ma ha convertito in ammenda la pena dell'arresto, revocando la concessa sospensione condizionale della pena, ed ha revocato l'ordine di demolizione, a condizione che la procedura amministrativa avviata ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 34 giunga a buon fine.

Avverso tale sentenza le difese dei Sigg. P. (Avv. Giorgio Fabbri), A. (Avv. Giorgio Fabbri), C.A. e Ca.Ad. (Avv. Achille MacrelH) presentano ricorso per cassazione.

Con primo e comune motivo si lamenta manifesta illogicità della motivazione nonchè errata applicazione delle norme di legge (Codice della Strada e suo regolamento attuativo).

Si sostiene, cioè, che erroneamente la Corte di Appello avrebbe qualificato come strada Comunale la Via (OMISSIS), disattendendo e mal interpretando le disposizioni contenute nell'art. 2 C.d.S. e art. 3 C.d.S., comma 1 e nell'art. 26 relativo reg. C.d.S., in sostanza, mancando ogni prova che il Comune di Cesena abbia acquisito al demanio comunale il terreno su cui la Via (OMISSIS) insiste, la Corte avrebbe sostituito al necessario atto traslativo o ablativo della proprietà, che soli possono comportare un trasferimento di proprietà, elementi di prova non conferenti e certamente non idonei a rendere comunale una strada che, invece, va qualificata come vicinale.

Con secondo motivo, anch'esso relativo a tutti i ricorrenti, si afferma che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato l'art. 13 C.d.S., comma 5 e l'art. 129 relativo reg. C.d.S., comma 1.

La Corte di Appello avrebbe infatti ritenuto sussistere la qualifica di strada comunale della Via (OMISSIS) pur prendendo atto della circostanza che il Comune non ha provveduto alla formale classificazione richiesta dall'art. 13 C.d.S., comma 5 in relazione al citato art. 129 reg. att. C.d.S. stesso.

Ad integrazione di tale argomenti si lamenta violazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per avere la Corte di Appello erroneamente concluso per la presenza di un tratto in cui la Via (OMISSIS) attraverserebbe il centro abitato di (OMISSIS), circostanza che, se fosse vera, comporterebbe la qualifica di strada comunale per tutte le strade include nelle lettere D, E ed F come elencate nell'art. 26 reg. C.d.S. Si tratta, invece, di circostanza di fatto errata.

Con ulteriore motivo si lamenta la violazione o errata applicazione della L. n. 47 del 1985, art. 12 (oggi D.P.R. n. 380 del 2001, art. 34, comma 2), in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b), per avere erroneamente la Corte di Appello escluso che la istanza di pagamento di sanzione e il corrispondente provvedimento comunale integrino provvedimento in sanatoria ai sensi del citato D.P.R. n. 380 del 2001, art. 45, comma 3, con conseguente errata non applicazione del condono edilizio.

OSSERVATO IN DIRITTO

I ricorsi sono infondati e debbono essere respinti.

1. Per quanto concerne i motivi concernenti l'assenza di violazione della disposizione incriminatrice per essere la difformità dall'autorizzazione valutabile con riferimento alle distanze da una strada soltanto vicinale e non pubblica, la Corte ritiene che correttamente i giudici di prime e seconde cure abbiano ritenuto trattarsi di strada comunale.

Senza ripercorrere qui le considerazioni effettuate conformemente da entrambe le precedenti decisioni, la Corte rileva che la sentenza n. 579 del 3 aprile - 14 maggio 2003 del T.A.R. per l'Emilia Romagna giunge ad analoga conclusione considerando che, come da decisione del Consiglio di Stato, Sezione Quarta giurisdizionale, del 2 Marzo 2001, n. 1155, l'appartenenza di una strada al demanio comunale non è desumibile solo dall'esistenza di un atto pubblico, ma anche da altre circostanze concludenti, con la conseguenza che, nel caso in esame, tra le altre circostanze vanno annoverati anche il fatto che le mappe catastali riportano fin dal lontano 1922 l'esistenza di una "strada comunale (OMISSIS)" e il fatto che la Via (OMISSIS) è dotata di numerazione civica come strada comunale (pagina 3 della sentenza citata).

2. Sempre con riferimento ai motivi in esame, ritiene la Corte che non possa trovare accoglimento la censura dei ricorrenti circa la violazione del loro legittimo affidamento per responsabilità di un ente pubblico inadempiente. Sul punto deve rilevarsi che la qualifica di strada comunale attribuita alla Via (OMISSIS) nei documenti e nelle mappe del Piano Regolatore Generale, circostanza ammessa in ricorso ma ritenuta non dirimente, nonchè, come affermato dalla citata sentenza del T.A.R., nelle mappe catastali esclude che i ricorrenti potessero ragionevolmente fare affidamento sulla qualifica di Via (OMISSIS) quale strada vicinale destinata ad uso pubblico.

La motivazione della sentenza impugnata appare, dunque, non meritevole sul punto di censure per violazione di legge e risulta immune da vizi logici.

3. Per quanto concerne il motivo di ricorso relativo alla pretesa sanatoria della violazione edilizia mediante il pagamento della sanzione concordata col Comune di Cesena, la Corte osserva che l'ammissione al pagamento della sanzione amministrativa ai sensi dell'odierno D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 33 o 34 non integra i presupposti della sanatoria invocata, mentre può avere rilievo ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative da parte dell'ente interessato.

Sul punto si rinvia alle sentenze della Terza Sezione Penale, n. 10624 del 23 febbraio - 28 marzo 2006, Nuzzo e altri (rv 233678) e n. 16706 del 18 febbraio - 8 aprile 2004, Brilla (rv 227960) nelle quali sono efficacemente esposte le ragioni per cui la sanatoria del reato di costruzione abusiva risulta sanata solo a seguito della procedura prevista dalla L. n. 47 del 1985, artt. 13 e 22 (ora D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 36 e 45).

Merita, altresì, di essere richiamata la sentenza n. 17078, sempre della Terza Sezione Penale, del 4 aprile - 18 maggio 2006, Vigo (rv 234323), ove si afferma che il pagamento della sanzione amministrativa prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 33 non incide sulla sussistenza del reato (ed analogo principio opera per la sanzione fissata dal comma secondo del successivo art. 34), così come la demolizione dell'opera non incide sulla violazione dell'art. 44, medesimo D.P.R., che può essere esclusa solo dal rilascio di permesso di costruire in sanatoria.

4. La richiesta applicazione dell'istituto della prescrizione del reato, che la difesa ha avanzato in sede di discussione ed in via gradata, non può essere accolta. Il procedimento, infatti, risulta essere stato sospeso per un periodo di otto mesi e venti giorni che vanno dal 13 maggio 2004 al 3 febbraio 2005, con la conseguenza che il termine prescrizionale massimo maturerebbe solo il 27 luglio 2007.

5. Tutti i motivi di ricorso risultano infondati e vanno respinti, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2007