Cass. Sez. III n. 34876 del 9 settembre 2009 (Ud. 23 giu 2009)
Pres. Lupo Est. Marmo Ric. Anslemo
Urbanistica. Obbligo di valutazione delle opere abusive nel loro complesso

La recinzione del complesso edilizio abusivo non può essere considerata autonomamente in quanto le opere abusive vanno considerate nel loro complesso. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte la valutazione di un’opera edilizia abusiva va effettuata con riferimento al suo complesso non potendosi considerare separatamente i suoi singoli componenti, così che, in virtù del concetto unitario di costruzione, la stessa può dirsi completata solo ove siano stati terminati i lavori relativi a tutte le parti dell’edificio; conseguentemente la permanenza del reato di costruzione in difetto di concessione cessa con la realizzazione totale dell’opera in ogni sua parte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pronunciata il 18 maggio 2007 il Tribunale di Trapani dichiarava A.F. colpevole: A) del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 lett. c) per aver eseguito su un terreno di sua proprietà ubicato in (OMISSIS), contraddistinto al catasto al foglio di mappa (OMISSIS), in assenza del permesso di costruire e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, una serie di lavori in cemento armato analiticamente descritti nel capo a di imputazione; A bis) del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 71 per avere eseguito le opere in conglomerato cementizio di cui al capo a) senza un progetto esecutivo e sotto la direzione di un tecnico abilitato, (così come prescritto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 64, commi 2, 3 e 4); B) del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 72 per avere omesso di presentare all'Ufficio del Genio Civile la denunzia di realizzazione delle opere in conglomerato cementizio di cui al capo a), così come prescritto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 65; C) del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95 per avere realizzato le opere di cui al capo a in zona sismica senza dare allo Sportello Unico dell'edilizia il preavviso di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93 accompagnato da apposito progetto; D) del reato di cui al D.L. n. 41 del 2004, art. 181 per avere eseguito i lavori di cui al capo a) in zona sottoposta a vincolo paesaggistico senza la prescritta autorizzazione; E) del reato di cui all'art. 734 c.p. poichè, realizzando la costruzione di cui al capo A) aveva alterato la bellezza naturale del luogo soggetta a vincolo paesaggistico (in (OMISSIS)), reati unificati dal vincolo della continuazione, e, con la concessione delle attenuanti generiche, aveva condannato l'imputato alla pena di due mesi di arresa ed Euro 16.000,00 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, con pena sospesa ed ordine di demolizione delle opere abusive.

Con sentenza pronunciata il 18 giugno 2008 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza impugnata dall'imputato concedeva all' A. il beneficio della non menzione e confermava nel resto l'impugnata sentenza.

Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l' A. lamenta la violazione della L. n. 47 del 1985, art. 10 e della L. R. n. 37 del 1985, art. 5 come modificata dalla L. R. n. 26 del 1986, art. 5.

Deduce il ricorrente che le opere realizzate erano da classificare tra quelle per le quali non è necessario il rilascio della concessione edilizia, trattandosi sostanzialmente di una recinzione in muratura la cui realizzazione non necessita di autorizzazione ai sensi della L. R. n. 37 del 1985, art. 5 come modificata dalla L. R. n. 26 del 1986.

La Corte Territoriale, pur avendo preso atto che tra le opere realizzate vi era anche una recinzione, aveva rigettato l'analogo motivo sollevato con l'atto di appello rilevando che l'imputato avrebbe realizzato altre opere per le quali era necessario il permesso di costruire, mentre avrebbe dovuto emettere declaratoria di assoluzione, quanto meno riguardo alla realizzazione della recinzione.

Rileva il Collegio che il motivo è infondato.

La recinzione del complesso edilizio abusivo non può essere considerata autonomamente in quanto le opere abusive vanno considerate nel loro complesso.

Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte Cass. pen. sez. 3^ sent. 6 novembre 2002, n. 4048, Tucci L., rv 223365) "la valutazione di un'opera edilizia abusiva va effettuata con riferimento al suo complesso non potendosi considerare separatamente i suoi singoli componenti, così che, in virtù del concetto unitario di costruzione, la stessa può dirsi completata solo ove siano stati terminati i lavori relativi a tutte le parti dell'edificio; conseguentemente la permanenza del reato di costruzione in difetto di concessione cessa con la realizzazione totale dell'opera in ogni sua parte".

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 253 e 262 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione.

Deduce il ricorrente che la Corte di Appello aveva respinto il quarto motivo di appello con il quale egli chiedeva il dissequestro delle opere edili in quanto il sequestro era illegittimo perchè eseguito sulle predette opere quale corpo di reato e non al fine di assicurarne semplicemente la prova.

Tale statuizione era in contrasto con le norme che disciplinano il sequestro penale in materia di reati edilizi, nonchè con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui con la definizione dell'istruzione dibattimentale e la conseguente pronuncia non vi è alcun ragione per mantenere lo stato di sequestro.

Il sequestro penale può essere infatti disposto o per esigenze probatorie o per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze. Esso non può condurre alla confisca del fabbricato non consentita al magistrato penale per i concorrenti poteri riservati dalla vigente legislazione all'autorità amministrativa.

Il secondo motivo è fondato.

Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia edilizia, dopo la sentenza definitiva, qualora non sia stata disposta la confisca, (ammissibile peraltro solo in caso di lottizzazione abusiva), o la conversione in sequestro conservativo, non può essere mantenuto il sequestro del manufatto abusivo, neppure a garanzia della demolizione disposta con la sentenza di condanna D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ex art. 31, comma 9 o dei provvedimenti della Pubblica Amministrazione, ma le cose vanno restituite all'avente diritto. (v. in tal senso Cass. pen. sez. 3^ sent. 21 ottobre 2003, n. 45674, rv. 226860).

Va quindi annullata la sentenza impugnata, senza rinvio, limitatamente al sequestro delle opere abusive che vanno restituite all'avente diritto mentre nel resto va respinto il ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al mantenimento del sequestro delle opere edilizie abusive, opere di cui dispone la restituzione all'avente diritto. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2009