Cass. Sez. III n. 7775 del 19 febbraio 2014 (Ud. 5 dic. 2014)
Pres. Fiale Est. Amoresano Ric. Damiano
Urbanistica. Direttore dei lavori e disciplina antisismica

Il direttore dei lavori, è tra i soggetti destinatari del divieto di esecuzione dei lavori in difetto della preventiva autorizzazione in virtù della posizione di controllo a lui affidata su costruzioni potenzialmente lesive della pubblica incolumità e risponde anche del reato di omesso deposito del progetto per le costruzioni edificate in zona sismica per non aver controllato il rispetto degli adempimenti prescritti dalla normativa antisismica

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Benevento, sez. dist. di Airola, in composizione monocratica, con sentenza emessa in data 16.12.2011, condannava D.N., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 300,00 di ammenda per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95 per avere, in concorso con P. Costanza quale committente e con De.Ia.Ca., quale esecutore dei lavori, eseguito, nella sua qualità di direttore dei lavori, opere in totale difformità dal permesso di costruire n. 13/08 ed in assenza del preventivo deposito del progetto presso il Genio Civile; dichiarava invece non doversi procedere nei confronti del D. e dei coimputati in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 per intervenuto rilascio di permesso di costruire in sanatoria.

Rilevava il Tribunale che dall'istruttoria espletata era emerso che, in ordine alla realizzazione sul lato del fondo di casseforme ed armature relative a due manufatti seminterrati, non era stato depositato alcun progetto presso il Genio Civile, per cui in relazione al reato D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 95 non avendo alcun effetto estintivo il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, andava affermata la penale responsabilità di tutti gli imputati nelle loro rispettive qualità.

2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore di D.N., avv.Angelo Leone.

Essendo la sentenza inappellabile (art. 593 c.p.p., comma 3), gli atti venivano rimessi a questa Corte ex art. 568 c.p.p., comma 5.

3. Ricorreva, invece, per cassazione l'avv. Bruno Camilleri, altro difensore del D., denunciando con il primo motivo la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95 nonchè il vizio di motivazione.

Il reato di omesso deposito degli atti al Genio Civile, pur non essendo proprio, va inquadrato tra quelli "a soggettività ristretta".

La responsabilità del direttore dei lavori viene riconosciuta solo nel caso di violazione di adempimenti sostanziali previsti dalla normativa sismica (inosservanza delle norme tecniche sulle costruzioni) e non invece in relazione agli adempimenti formali (omesso deposito degli atti progettuali).

La norma, peraltro, impone soltanto al committente ed al costruttore l'obbligo di deposito.

Secondo la giurisprudenza di legittimità il direttore è quindi responsabile dell'esecuzione di lavori in zona sismica senza la preventiva autorizzazione e non invece della omessa denuncia.

Ma, pur a voler ritenere la responsabilità del direttore dei lavori anche per inadempienze formali, bisogna comunque accertare se, nel caso concreto, sussisteva una posizione di controllo. La qualifica di direttore dei lavori viene acquisita solo al momento della presentazione della domanda di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 94 (a tale domanda va infatti allegata la dichiarazione di accettazione del tecnico incaricato), per cui, in mancanza di deposito degli atti progettuali, non può parlarsi di direzione dei lavori.

Nel caso di specie la Ditta committente aveva ottenuto permesso di costruire n. 13/2008 per la realizzazione di un capannone prefabbricato e per tale opera era stato effettuato il deposito degli atti progettuali presso il Genio Civile (denuncia del 31.3.2008).

L'imputato aveva, pertanto, assunto la qualifica di direttore dei lavori, soltanto in ordine alla realizzazione del capannone industriale in questione, al momento del deposito della domanda n. 11208 del 31.3.2008.

I manufatti interrati, cui si fa riferimento nell'imputazione, erano stati invece abusivamente realizzati dopo l'ultimazione del capannone, per cui il D., senza alcuna motivazione, è stato illegittimamente condannato.

Con il secondo motivo deduce la erronea e falsa applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95 ed il vizio di motivazione.

L'obbligo di denuncia riguarda lavori, la cui sicurezza possa interessare la pubblica utilità, per cui restano esclusi i manufatti di rilevanza strutturale trascurabile (come le due "Vasche interrate" di cui alla contestazione).

Con il terzo motivo, infine, denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p. ed il vizio di motivazione, non avendo il Tribunale preso in considerazioni le dichiarazioni dell'imputato in ordine ai profili di natura tecnica in precedenza evidenziati, relativi cioè alla mancata assunzione della direzione dei lavori in ordine alle opere incriminate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'impugnazione a firma dell'avv. Angelo Leone va dichiarata inammissibile perchè proposta da difensore non iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 c.p.p..

Irrilevante è che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3, 10 ottobre 1998 n. 2233).

2. Il ricorso proposto nell'interesse del D. dall'altro difensore, avv. Bruno Camilleri, è manifestamente infondato.

2.1. Va ricordato, innanzitutto, che le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della P.A.. Ne deriva che l'effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza i prescritti adempimenti è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell'assenza del pericolo ed il rilascio dei provvedimenti abilitativi non incide sulla illiceità della condotta, poichè gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio della attività (cfr. Cass. pen. sez. 3, 17 giugno 1997 n. 5738).

Le disposizioni della normativa antisismica si applicano, invero, a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate - a differenza della disciplina relativa alle opere in conglomerato cementizio armato - in quanto l'esigenza di maggior rigore nelle zone dichiarate sismiche rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte, quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi del cemento armato (Cass. pen. sez. 3, 24 10.2001 n. 38142).

2.1.1. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che per i lavori effettuati in difformità dal progetto ed analiticamente riportati nell'imputazione occorressero gli adempimenti previsti dalla normativa antisismica di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95. Si trattava, invero, della realizzazione di "casseforme ed armature relative a n. 2 manufatti seminterrati aventi dimensioni: mt. 8,70 X 10,00 con altezza di mt. 2,50 e mt. 3,60 X 6,60 con altezza di mt. 2,50" (pag. 2 sent.) e, quindi, palesemente di opere non certo "di rilevanza strutturale trascurabile", come assume il ricorrente.

2.2. Quanto ai rilievi in ordine alla posizione del direttore dei lavori, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte, il reato de quo, "potendo essere commesso da chiunque violi o concorra a violare l'obbligo del deposito del progetto delle opere realizzate in zona sismica, può essere realizzato dal proprietario, dal committente, dal titolare della concessione edilizia e da qualsiasi altro soggetto, che abbia disponibilità dell'immobile o dell'area su cui esso sorge, nonchè da coloro, che esplicano attività tecnica ed hanno iniziato la costruzione, senza il doveroso controllo del rispetto degli adempimenti di legge" (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 35387 del 24.5.2007; conf. Cass. Sez. 3, 10.12.1999; Cass. Sez. 3 n. 4438 del 10.4.1997).

E' stato così ritenuto che il direttore dei lavori, è tra i soggetti destinatari del divieto di esecuzione dei lavori in difetto della preventiva autorizzazione in virtù della posizione di controllo a lui affidata su costruzioni potenzialmente lesive della pubblica incolumità (Cass. pen. sez. 3, 27.1.2004 n. 2640).

E risponde anche del reato di omesso deposito del progetto per le costruzioni edificate in zona sismica per non aver controllato il rispetto degli adempimenti prescritti dalla normativa antisismica (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 6675 del 20.12.2011).

2.3. Nè può il ricorrente essere ritenuto "estraneo" al reato per il fatto che la nomina a direttore dei lavori riguardava soltanto il capannone.

Secondo la stessa prospettazione difensiva tale nomina era avvenuta in data 31.3.2008 e quindi, da tale data il D. aveva assunto la qualifica di direttore dei lavori.

Come si evince dalla contestazione, la realizzazione di lavori in difformità dal progetto (ed in particolare quelli relativi alle casseforme ed alle armature relative a 2 manufatti seminterrati) venne accertata successivamente in data 10.12.2008.

Nè risulta (non è stato neppure dedotto) che il ricorrente, in relazione a tali lavori non previsti dal progetto depositato, abbia preso le "distanze", comunicando formalmente la cessazione dalla carica di direttore dei lavori.

3. Entrambi i ricorsi vanno, quindi, dichiarati inammissibili, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p..

3.1. E' appena il caso di ricordare che l'inammissibilità dei ricorsi preclude ogni possibilità di far valere e rilevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., eventuali cause di non punibilità intervenute dopo l'emissione della sentenza impugnata.

Questa Corte si è pronunciata più volte sul tema anche a sezioni unite (per ultimo sent. n. 23428/2005-Bracale). Tale pronuncia, operando una sintesi delle precedenti decisioni, ha enunciato il condivisibile principio che l'intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido perchè contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art. 591, comma 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, e art. 606, comma 3), precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla d'ufficio. L'intrinseca incapacità dell'atto invalido di accedere davanti al giudice dell'impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale".

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013.