R E P
U B
B L I
C A
I T A
L I
A N A
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha
pronunciato la seguente
D
E C I S I O N E
sui
ricorsi r.g. 3323 e 4136/1998 proposti, rispettivamente, da:
-
Tecno trattamento rifiuti s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, e rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Sorrentino, Mario
Bucello, Francesco Adavastro e Eugenio Merlino presso il quale ultimo
elettivamente domicilia in Roma, via Genovesi, n. 3;
-
Comune di Trezzo sull’Adda
in persona
del Sindaco
pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giampaolo Pucci ed
Enrico Romanelli presso il quale ultimo elettivamente domicilia in Roma, via
Cosseria, n. 5;
contro
i signori Alessandro Sottocorno,
Domenico Pulici, Pietro Comi, Carlo Mapelli, Carmelo Ambrogio Mapelli e Dante
Mapelli, rappresentati e difesi dall’avvocato Serafino Generoso ed
elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere Michelangelo, n. 9 presso Gian
Marco Grez;
e
nei confronti di
- Regione Lombardia, in persona del
Presidente della giunta regionale pro-tempore, rappresentata e difesa dagli
avvocati Arturo Colombo e Federico Tedeschini presso il quale ultimo
elettivamente domicilia in Roma, Largo Messico, n. 7;
- Commissario delegato per
l’emergenza rifiuti nella Provincia di Milano, il Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell’Interno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura
generale dello Stato presso la quale domiciliano ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
e
nei confronti
il
primo ricorso: del Comune di Trezzo sull’Adda, in persona del Sindaco
pro-tempore, rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato come sopra;
il
secondo ricorso: della Tecno trattamento rifiuti s.r.l., rappresentata,
difesa ed elettivamente domiciliata come sopra;
per
la riforma
della sentenza TAR della Lombardia
(Sez. I) 6 febbraio 1998, n. 189, resa inter partes.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e del
sig. Alessandro Sottocorno e consorti indicati in epigrafe;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista la decisione parziale e interlocutoria 22 gennaio 1999, n. 52 e il
conseguente adempimento;
Visti gli atti tutti delle cause;
Data per letta alla pubblica udienza del 18 febbraio 2003 la relazione
del Consigliere Filippo Patroni Griffi, uditi gli avvocati
…………………………..
FATTO
La
Tecno Trattamenti rifiuti srl e il Comune di Trezzo sull’Adda impugnano la
sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 6 febbraio 1998
n. 189, con la quale sono stati annullati i provvedimenti concernenti la
localizzazione di un impianto di pretrattamento e stoccaggio di rifiuti solidi
urbani e l’occupazione d’urgenza delle aree di proprietà degli attuali
resistenti, ricorrenti originari. Questi si sono costituiti nel presente grado.
Con
decisione 22 gennaio 1999 n. 52, la Sezione, dopo aver riunito gli appelli, ha
annullato la sentenza e, nel riesaminare i motivi originari assorbiti dal primo
giudice, li ha respinti tutti, ad eccezione del motivo 2.2, in relazione al
quale ha disposto istruttoria, puntualmente adempiuta.
All’udienza
del 18 febbraio 2003, la causa è stata decisa.
DIRITTO
L’originaria
impugnazione concerne i provvedimenti inerenti alla localizzazione di un
impianto di pretrattamento e stoccaggio di rifiuti solidi urbani e
l’occupazione d’urgenza delle aree di proprietà degli attuali resistenti,
ricorrenti originari.
Il
motivo che, all’esito della decisione parziale e della disposta istruttoria,
rimane da esaminare concerne la dedotta violazione dell’articolo 216, r.d. 27
luglio 1934, n. 1265 (recante il testo unico delle leggi sanitarie) e del D.M. 5
settembre 1994, elenco C, n. 14, per essere stato localizzato l’impianto in
prossimità di insediamenti abitativi.
L’articolo
216 dispone che le industrie insalubri siano “isolate nelle campagne e tenute
lontane dalle abitazioni”. Un’attenuazione della disposizione è contenuta
al quinto comma, che consente la localizzazione “nell’abitato, quante volte
l’industriale che l’esercita provi che, per l’introduzione di nuovi metodi
o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del
vicinato”.
La
Sezione ritiene di poter prescindere dalla questione se la distanza vada
riferita all’impianto nel suo complesso o limitata all’impianto di
trattamento e stoccaggio, e non anche a quello di termodistruzione. Ritiene,
inoltre, che possa essere assunto a parametro di riferimento, sia pure non
considerato in senso assoluto, per la valutazione della distanza minima, quello
fissato in 200 metri dall’allegato B, punto c5, della legge regionale della
Lombardia n. 21 del 1993.
Rispetto
a tale parametro, a seguito dell’istruttoria deve ritenersi accertato in punto
di fatto e valutato in diritto quanto segue:
a)
il nucleo abitato, inteso come insieme di abitazioni, ancorché non
necessariamente coincidente con il centro urbano, ha inizio con l’abitazione
Cragnaz, posta a circa 250 metri dalla recinzione dell’impianto; ed è noto
che la misurazione a tal fine andrebbe riferita alla distanza tra l’immobile
abitativo e l’impianto vero e proprio (Cons. Stato, V, 3 ottobre 1997 n.
1097);
b)
le due abitazioni poste a distanza inferiore, di cui una sola di pochi
metri al di sotto dei duecento, sono abitazioni da considerare isolate, in
quanto tali da considerare non significative ai fini della dedotta violazione
dell’articolo 216;
c)
l’albergo, posto a soli 115 metri, non è riconducibile alla nozione di
“abitazione” di cui all’articolo 216, sia perché trattasi all’evidenza
di esercizio posto a servizio della zona industriale, sia, soprattutto, perché
la tutela assicurata dall’articolo 216 è riferita alle “abitazioni”, sul
presupposto della stabile dimora in esse;
d)
nemmeno può assumere rilevanza la distanza dal cimitero, in quanto
nessuna censura attinente alla violazione della fascia cimiteriale di rispetto
è dedotta nel gravame;
e)
infine, nemmeno possono assumere rilievo la mensa aziendale e alcuni
alloggi a servizio di altre industrie, in quanto trattasi di immobili estranei
al concetto di abitazioni tutelato dall’articolo 216 e comunque estranee al
nucleo abitato.
Deve
pertanto concludersi che, alla luce delle risultanze istruttorie e dei criteri
di diritto da utilizzare per l’interpretazione dell’articolo 216, non
sussiste la dedotta violazione della indicata disposizione.
Il
ricorso originario va quindi definitivamente respinto, con l’integrale
accoglimento degli appelli.
Sussistono
tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado.
P.
Q. M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV – definitivamente
pronunciando sugli appelli, rigetta il ricorso di primo grado.
Spese
del doppio grado compensate.
Così
deciso in Roma, addì 18 febbraio 2003, dalla Sezione Quarta del Consiglio di
Stato, riunita in camera di consiglio con l’intervento dei Signori:
Gaetano
TROTTA
– Presidente
Giuseppe
BARBAGALLO
– Consigliere
Filippo
PATRONI GRIFFI – Consigliere,
estensore
Aldo
SCOLA
– Consigliere
Nicola RUSSO – Consigliere