Cass. Sez. III n. 1106 del 13 gennaio 2026 (CC 3 dic 2025)
Pres. Andreazza Rel. Battistini Ric. Verterame
Urbanistica. Illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale alla demolizione in fase esecutiva

In materia di reati edilizi, la sospensione condizionale della pena può essere legittimamente subordinata alla demolizione dell'opera abusiva e al ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 165 cod. pen.. Tuttavia, affinché tale condizione sia efficace, essa deve essere espressamente prevista dal giudice della cognizione nel dispositivo o nella motivazione della sentenza di condanna. Qualora il beneficio sia stato concesso ai sensi dell'art. 163 cod. pen. in modo puro e semplice, senza alcun riferimento ad obblighi ripristinatori, è precluso al giudice dell'esecuzione determinare un termine per l'adempimento di tali obblighi ai fini della fruizione del beneficio. Ne consegue che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che introduca ex post una subordinazione non prevista dal titolo esecutivo divenuto irrevocabile è affetta da violazione di legge e deve essere annullata senza rinvio

RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Crotone, in funzione di giudice dell'esecuzione, a seguito di richiesta del Pubblico ministero presso detto Tribunale di determinare il termine entro il quale avrebbero dovuto essere adempiuti gli obblighi di demolizione dell'opera abusiva e della rimessione in pristino dello stato dei luoghi cui era stata subordinata la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza di condanna emessa il 13 maggio 2024 (erroneamente indicata in tale richiesta come emessa il 14 maggio 2024) dal medesimo Tribunale nei confronti di Elena Verterame per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, 181 e 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 44, divenuta irrevocabile il 29 luglio 2024, ha fissato in mesi sei il termine per l'adempimento degli obblighi.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Verterame, a mezzo del difensore di fiducia.
3. Il ricorso si articola in due motivi. 3.1 Con il primo motivo la ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, violazione degli artt. 163 e 165 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Deduce, in particolare, che esiste una sostanziale diversità di funzione tra l'ordine di demolizione di cui all'art. 31, comma 9, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e il potere di subordinare la sospensione della pena alla demolizione di cui all'art. 165 cod. pen. sebbene, per lo più, tali istituti vengano tra loro coordinati; che il primo è una sanzione accessoria tipicamente amministrativa di tipo ablatorio rimessa all'autorità giudiziaria con funzione ripristinatoria del bene giuridico, che il secondo costituisce un obbligo ripristinatorio che si pone quale condizione al godimento del beneficio che il giudice può imporre indipendentemente dall'inflizione della anzidetta sanzione accessoria; che nella sentenza a carico della Verterame la sospensione condizionale della pena è stata concessa ai sensi dell'art. 163 cod. pen. ovvero quale beneficio puro e semplice e, non, quindi, ai sensi dell'art. 165 cod. pen.; che peraltro il giudice del merito non può limitarsi a prendere atto della astratta possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'intervento abusivo poiché l'esercizio discrezionale di tale facoltà deve essere effettuato e motivato alla luce del giudizio prognostico ex art. 164 cod. pen.; che il giudice ha facoltà e non l'obbligo di subordinare il beneficio in argomento alla demolizione dell'opera; che il giudice deve indicare perché ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio; che ciò conferma che la subordinazione dell'obbligo alla demolizione non solo deve essere motivato ma deve essere previsto esplicitamente; che nel caso concreto/ dalla mancata indicazione di un obbligo cui subordinare il beneficio e dalla previsione in sentenza del beneficio concesso ai sensi dell'art. 163 cod. pen. e non dell'art. 165 cod. pen. consegue che il beneficio non è stato subordinato alla demolizione dell'opera abusiva e al ripristino dello stato dei luoghi; che quando il legislatore ha inteso subordinare in modo automatico la, sospensione condizionale della pena all'adempimento di obblighi ha tipizzando i casi; che tra questi non rientrano i reati edilizi e ambientali; che il provvedimento impugnato è contra legem e manifestamente illogico e che non è consentito al giudice dell'esecuzione in tale fase subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo poiché ogni contestazione relativa alla sospensione condizionale doveva essere dedotta nel giudizio di cognizione per mezzo dell'impugnazione.
3.2 Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, violazione dell'art. 666 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Deduce, dopo aver richiamato il contenuto dell'art. 666 cod. proc. pen., che il provvedimento impugnato / emesso senza fissare l'udienza camerale / è affetto da violazione di legge, che la disciplina del procedimento di esecuzione è quello dello svolgimento dell'udienza camerale e che ove, però, il giudice intenda procedere al di fuori dell'udienza, instaurando un contraddittorio soltanto cartolare, deve assicurarsi che la partecipazione sia effettiva e che sia rispettato il termine di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato e rende superfluo l'esame del secondo motivo. Dall'esame del dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Crotone il 13 maggio 2024 nei confronti di Elena Verterame risulta ordinata la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 cod. pen. Risultano, inoltre, ordinate la demolizione dell'opera abusiva e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Dal dispositivo non risulta che tali sanzioni amministrative siano state subordinate all'esecuzione dell'ordine di demolizione o di ripristino. Analogamente, nella motivazione della sentenza non vi è alcun riferimento all'eventuale subordinazione del beneficio all'esecuzione delle sanzioni amministrative in argomento. Premesso che la sospensione condizionale della pena può essere, in astratto, legittimamente subordinata ex art. 165 cod. pen. all'esecuzione della demolizione dell'opera abusiva e all'esecuzione dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi (Sez. 3, n. 36548 del 14/09/2022, Di Lauro, Rv. 283655 - 01; Sez. 3, n. 38476 del 31/05/2019, Santoro, Rv. 276889 - 01; Sez. 3, n. 39471 del 18/07/2017, Pellerito, Rv. 272503 - 01) e che, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione la concessione della sospensione condizionale della pena in favore di chi ne abbia già usufruito deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal precedente comma 1 e, dunque, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, nel caso concreto la sentenza di condanna non reca alcuna subordinazione della sospensione condizionale della pena all'esecuzione delle sanzioni amministrative disposte con la stessa sicché il Giudice dell'esecuzione ha fissato, erroneamente, un termine per l'adempimento di obblighi non previsti nella sentenza di condanna. Per le considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 3/12/2025.
Il Consigliere estensore Massimo Battistini
Il Presidente Gastone Andreazza

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