Cass. Sez. III n. 24985 del 16 giugno 2015 (Cc 20 mag 2015)
Presidente: Squassoni Estensore: Gazzara Imputato: Diturco e altro
Urbanistica.Lottizzazione abusiva mista e termine di prescrizione
Nel caso di lottizzazione abusiva c.d. mista, trattandosi di reato progressivo al quale si applica la disciplina del reato permanente, il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dopo la ultimazione sia dell'attività negoziale, sia dell'attività di edificazione, e cioè, in quest'ultima ipotesi, dopo il completamento dei manufatti realizzati sui singoli lotti oggetto del frazionamento.
RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Tempio Pausania, con ordinanza dell'11/11/2014, disponeva il sequestro preventivo del terreno distinto in catasto al fl. 27, mappali 375/376 originari, oggi 71, di proprietà di Di Turco Andrea e Porcu Maria Lucia, in ordine al reato di cui all'art. 110 cod. pen., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis.
Il Tribunale di Tempio Pausania, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame, avanzata nell'interesse degli indagati, con ordinanza del 17/12/2014, ha confermato la misura cautelare reale in atto.
Propone ricorso per cassazione la difesa dei Di Turco - Porcu, con i seguenti motivi:
-vizio di motivazione ed erronea lettura degli atti, acquisiti al procedimento, dai quali risulta evidente la prescrizione del reato;
peraltro, il Tribunale ha travisato la realtà fattuale, in quanto ha confuso la posizione attinente ai ricorrenti con quella relativa ad altri soggetti, proprietari, nei confronti dei quali si è pure proceduto con applicazione della misura cautelare reale, mancando, peraltro, di fornire puntuale riscontro alle doglianze mosse dagli istanti con la richiesta di riesame; ha errato altresì il decidente nel ritenere omessa la relazione agronomica sullo stato dei lavori di natura agricola ed edificatoria, circostanza, questa, smentita per tabulas, visto il verbale di ispezione degli agenti del Corpo Forestale del 18/2/2014, in cui si attesta la presenza sul terreno in questione di n. 115 piante di olivo e 6 piante da frutta e la conformità della attività edificatoria ai dati progettuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l'impugnata ordinanza, consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus del reato astrattamente ipotizzato e del periculum in mora.
Il Tribunale ha evidenziato come l'esito delle indagini del Corpo Forestale abbia consentito di accertare la realizzazione di una vera e propria lottizzazione abusiva di tipo misto, cartolare e materiale, in località "Lu Cuccù" dell'agro di Arzachena, area sottoposta a vincolo paesaggistico, a poca distanza dall'abitato, a mezzo della edificazione di n. 4 fabbricati, dei quali due completamente ultimati e già occupati, due allo stato grezzo, ciascuno dei quali insiste in un proprio lotto, debitamente delimitato.
Il decidente ha ravvisato, a giusta ragione, la sussistenza del concreto pericolo che la libera disponibilità degli immobili da parte degli indagati possa obiettivamente aggravare o protrarre le conseguenze degli abusi edilizi commessi a causa della trasformazione radicale del territorio e del bene protetto dell'ambiente. In particolare il fabbricato "lotto D)", di proprietà di Di Turco Andrea e di Porcu Maria Lucia, non era ancora ultimato. Con i motivi di annullamento, in estrema sintesi, la difesa degli indagati eccepisce la prescrizione dei reati, contestati nella imputazione provvisoria; rileva l'errata individuazione del lotto di terreno in proprietà ai Di Turco - Porcu, che contrariamente a quanto ritenuto dal decidente, è stato oggetto degli interventi di natura agronomica, previsti nella C.E. n. 133/2006, come risulta dal verbale di ispezione, eseguita dagli agenti del C.F.V.A. in data 18/2/2014, da cui consegue la insussistenza del fumus delle violazioni contestate.
Le censure sollevate non possono trovare ingresso, in quanto prive di fondamento.
Osservasi, infatti, che in materia urbanistica, la contravvenzione di lottizzazione abusiva configura un reato progressivo nell'evento, che sussiste anche quando l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o ad opere già eseguite, atteso che tali iniziali attività, pur integrando la configurazione del reato, non esauriscono il percorso criminoso che si protrae con gli interventi successivi, incidenti sull'assetto urbanistico, in quanto la esecuzione di urbanizzazione primaria e secondaria compromette ulteriormente le scelte di destinazione e di uso del territorio, riservate alla competenza pubblica (Cass. S.U. 24/4/1992, Fogliani;
Cass. 11/5/2005, n. 36940; Cass. 28/2/2012, n. 12772). Ne consegue che l'illecito lottizzatorio si realizza allorquando sia al completo dei requisiti necessari e sufficienti per la integrazione della fattispecie incriminatrice e il momento consumativo perdura nel tempo fino a quando l'offesa tipica raggiunge, attraverso un passaggio graduale da uno stadio determinato ad un altro ad esso successivo, una sempre maggiore gravità; in ciò la lottizzazione, quale reato progressivo nell'evento, partecipa alla medesima disciplina del reato permanente, anche mutandone ricadute giuridiche, e del quale ha in comune la struttura unitaria, la instaurazione di uno stato antigiuridico ed il suo mantenimento, ma ha in aggiunta un progressivo approfondimento dell'illecito attraverso condotte successive, dirette ad aggravare l'evento del reato. Nella ipotesi di lottizzazione mista la permanenza del reato si protrae finché dura l'attività negoziale o di edificazione, e cioè, in tale ultima ipotesi, fino al completamento dei manufatti realizzati sui singoli lotti, oggetto del frazionamento (Cass. 13/6/2014, n. 25182). Conseguentemente, la eccezione di prescrizione sollevata è infondata, in quanto il fabbricato dei ricorrenti risulta essere a rustico e non ancora ultimato.
Le ulteriori doglianze, mosse in gravame, si palesano del tutto inconferenti, in quanto l'erronea individuazione da parte del giudicante delle migliorie fondiarie, praticate dai prevenuti nel loro lotto di terreno, peraltro consacrate dal verbale di ispezione del Corpo Forestale, del 18/2/2014, non ha alcuna incidenza sulla ritenuta sussistenza dei ravvisati presupposti per la applicazione ed il mantenimento della misura cautelare reale, la cui legittimità è acclarata dalle osservazioni, ut supra, svolte.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2015