Cass. Sez. 3,n. 35313 del 23 agosto 2016  (Cc 19 mag 2016)
Presidente: Fiale Estensore: Andreazza Imputato: Imolese e altri
Urbanistica.Lottizzazione abusiva prescrizione e sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei terreni

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei terreni oggetto di ipotizzata lottizzazione abusiva non può essere legittimamente adottato quando l'esercizio dell'azione penale risulti precluso, essendo già maturata la prescrizione del reato, poichè in tal caso è impedito al giudice di compiere, nell'ambito di un giudizio che assicuri il contraddittorio e la piena partecipazione degli interessati, l'accertamento del reato (nei suoi estremi oggettivi e soggettivi) e della sussistenza di profili quanto meno di colpa nei soggetti incisi dalla misura, presupposto necessario per disporre la confisca anche in presenza di una causa estintiva del reato.




RITENUTO IN FATTO
1. Imolese Antonio, Passuello Roberto, Trevissoi Cristina, Tocci Massimo,
Vianello Eugenio, Ferro Francesca, Liberatori Stefano, Da Forno Marina e
Chieregato Isabella hanno proposto distinti ricorsi avverso l'ordinanza del
Tribunale di Brindisi di rigetto della richiesta di riesame presentata avverso il
decreto di sequestro preventivo (in cui è stato convertito il precedente decreto di
sequestro probatorio) ex art. 321, commi 1 e 2 c.p.p. di beni immobili emesso
dal G.i.p. del Tribunale di Brindisi in data 16/03/2015 per i reati di cui agli artt.
44 lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001 e 146 e 181 del d. Igs. n. 42 del 2004 per
avere, quali acquirenti, concorso nella realizzazione di trasformazione urbanistica
del territorio mediante il frazionamento, l'acquisto e la vendita di una serie di
lotti di terreno nonché attraverso l'edificazione materiale di manufatti destinati
univocamente a residenza estiva in area avente destinazione agricola e nella
realizzazione di interventi edilizi di carattere residenziale in totale difformità dai
permessi a costruire tutti relativi a residenze con annessi depositi attrezzi agricoli
o a fabbricati di carattere rurale.
2. Con un primo motivo Imolese Antonio, Passuello Roberto e Trevissoi Cristina
deducono violazione degli artt. 157 c.p. e 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 nonché
motivazione contraddittoria ed apparente circa la possibilità di operare il
sequestro anche in caso di prescrizione e nei confronti del terzo acquirente.
Lamentano che il Tribunale, nel ritenere possibile il sequestro finalizzato alla
confisca anche in caso di prescrizione del reato alla stregua di quanto
asseritamente ricavabile dalla sentenza della Corte cost. n. 49 del 2015, si è
posto in contrasto con il principio più volte affermato da questa Corte secondo
cui non è possibile comunque operare il sequestro anche se finalizzato alla
confisca laddove la prescrizione sia intervenuta, come nella specie, ancor prima
dell'esercizio dell'azione penale. Inoltre, anche a volere ritenere applicabili le
indicazioni date dalla Corte costituzionale, nessuna motivazione è stata fornita
circa la sussistenza dell'elemento soggettivo quale necessario presupposto per
disporre la sanzione della confisca nei confronti del terzo acquirente, tanto più in
presenza di titoli abilitativi regolarmente rilasciati dal Comune di Carovigno,
come anche ribadito dalla stessa Corte costituzionale. Né tale aspetto può
ritenersi coperto dal giudicato cautelare formatosi sul fumus in seguito al
precedente decreto di sequestro probatorio essendo nuova la circostanza relativa
all'accertamento della prescrizione.

2.1. Con un secondo motivo deducono violazione degli artt. 321 c.p.p., 125
c.p.p. e 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 per motivazione contraddittoria e
apparente quanto alla sussistenza del periculum. In particolare il Tribunale, in
luogo di motivare adeguatamente sulle reali compromissioni del territorio
ulteriori rispetto alle lesioni già verificatesi all'atto del compimento del reato, è
ricorso ad enunciazioni puramente astratte, senza inoltre distinguere tra le
diverse posizioni degli acquirenti. Anche il riferimento al carico urbanistico non è
corretto posto che il Comune non è tenuto ad effettuare alcuna opera di
adeguamento né a dotare le abitazioni di standard urbanistici ricavati
direttamente dal privato e posto che tutti gli immobili, edificati in area comunque
non inedificabile, sono stati realizzati sulla base di regolari permessi a costruire e
nel rispetto delle prescrizioni impartite.
3. Anche Tocci Massimo ha proposto i medesimi due motivi di ricorso suddetti
specificando peraltro, quanto al primo, che il Tribunale ha errato nel ritenere che
l'immobile si presentava completato solo nel 2012 essendo invece stato ultimato
fin dal dicembre del 2008 come attestato dal certificato di agibilità rilasciato il
27/03/2009 non potendo rilevare le lievi variazioni regolarmente autorizzate,
apportate soprattutto nell'area esterna quando la residenza era ormai ultimata
ed agibile.
4. Con un unico motivo, Vianello Eugenio, Ferro Francesca, Liberatori Stefano e
Da Forno Marina hanno dedotto violazione degli artt. 321 c.p.p., 125 c.p.p. e 44
lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 per motivazione contraddittoria e apparente
quanto alla sussistenza del periculum. In particolare il Tribunale, in luogo di
motivare adeguatamente sulle reali compromissioni del territorio ulteriori
rispetto alle lesioni già verificatesi all'atto del compimento del reato, è ricorso ad
enunciazioni puramente astratte, senza inoltre distinguere arf tra le diverse
posizioni degli acquirenti. Anche il riferimento al carico urbanistico non è corretto
posto che il Comune non è tenuto ad effettuare alcuna opera di adeguamento né
a dotare le abitazioni di standard urbanistici ricavati direttamente dal privato e
posto che tutti gli immobili, edificati in area comunque non inedificabile, sono
stati realizzati sulla base di regolari permessi a costruire e si sino attenuti alle
prescrizioni impartite.
5. Con unico motivo Chieregato Isabella deduce la nullità dell'ordinanza
impugnata per erronea applicazione della legge penale non sussistendo gli
elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, dell'artt. 44 lett. c) cit. e per carenza
di motivazione sul punto. In particolare l'ordinanza impugnata ha trascurato gli
artt. 2 e 3 delle norme tecniche di attuazione del piano di fabbricazione del
Comune di Carovigno che si limitano a stabilire che l'abitazione ed annesso
rustico, di dimensioni variabili secondo l'estensione del lotto, devono realizzarsi
su un lotto minimo di almeno 4000 metri di cui il 60% deve essere destinato a
verde agricolo, verifica, quest'ultima, eseguita puntualmente dal Comune in sede
di rilascio del permesso di costruire. Nessun disegno criminoso può dunque
essere ascritto alla ricorrente che, basandosi su una norma giuridica positiva, ha
acquistato una dimensione perfettamente legittima; all'atto notarile era inoltre
allegato il certificato di destinazione urbanistica del bene trasferito dal quale si
evinceva che il terreno ricadeva nella zona agricola di tipo b2 con indice di
fabbricabilità 0,05 di cubi metri quadri, di cui 0,03 destinati alla residenza e 0,02
destinati a deposito agricolo, e con dimensione del lotto minimo di 4000 m
quadri. Successivamente all'acquisto la ricorrente depositava domanda di rilascio
del permesso di costruire, concesso dal Comune e relativo alla realizzazione di
una casa di campagna con annesso deposito agricolo. In particolare il rapporto
tra volumi destinati all'abitazione e quelli destinati ad uso deposito agricolo sono
stati perfettamente rispettati nel progetto approvato. Quanto all'elemento
soggettivo, deduce che/ a fronte di buona fede emersa dall' acquisto effettuato
con atto pubblico, nessuna motivazione è stata resa dal provvedimento
impugnato che non ha neppure considerato la inconfigurabilità di una
lottizzazione abusiva in concorso non essendovi la minima prova che i coindagati
si conoscessero ed insieme avessero organizzato un unico disegno criminoso.
6. Successivamente è stata presentata, dall'Avv. Sartorato, memoria con cui si
ribadiscono i motivi di ricorso presentati da Imolese Antonio, Passuello Roberto,
Trevissoi Cristina, Tocci Massimo, Vianello Eugenio, Ferro Francesca, Liberatori
Stefano, Da Forno Marina; successivamente, ancora, in data 18/05/2016, lo
stesso difensore ha trasmesso a questa Corte copia di ordinanza del Tribunale
del riesame di Brindisi emessa in altro procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
7. Va anzitutto precisato che, con riguardo al ricorso presentato da Chieregato
Isabella, con il quale si fa unicamente questione della sussistenza del reato di cui
all'art. 44 lett. c) cit., lo stesso non può formare oggetto di esame nella presente
sede, infrangendosi nel giudicato cautelare formatosi all'esito del provvedimento

del Tribunale del riesame, non impugnato dall'interessata, che in data
07/03/2013 ebbe a rigettare la richiesta di riesame dalla stessa presentata
avverso il decreto di sequestro probatorio del 14/04/2012, richiesta che, come
risultante dal provvedimento qui impugnato (v. in particolare pag. 52), già
lamentava l'insussistenza del fumus del reato. Né sono stati prospettati nuovi
elementi di valutazione e di inquadramento dei fatti, per effetto di sopravvenuti
sviluppi delle indagini, idonei a consentire, secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte, il superamento della preclusione del giudicato, attenendo le
censure della ricorrente sempre e comunque ad elementi già considerati nella
originaria pronuncia di rigetto del Tribunale.
Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere il contrario, va aggiunto che
nell'ordinanza impugnata si dà compiutamente atto, con riguardo al preteso
difetto dell'elemento soggettivo, sempre attinente al fumus, dei motivi per i quali
gli acquirenti, tra cui anche la Chieregato, che sono, va precisato, indagati, e non
terzi, non possano essere stati in buona fede all'atto dell'acquisto (v.
specificamente alle pagg. 50-51), oltre a doversi qui ribadire che, in ogni caso,
ancora, il provvedimento, la cui motivazione è certamente non apparente, è
sindacabile unicamente per violazione di legge (cfr., tra le altre, sez. 6, n. 6589
del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).
Le censure proposte dalla stessa vanno, dunque, disattese.
8. Sono invece fondati i ricorsi presentati da Imolese Antonio, Passuello Roberto
e Trevissoi Cristina.
Va anzitutto premesso che gli stessi sono ammissibili non essendosi formato
relativamente ad essi alcun giudicato cautelare atteso che, in relazione al
primigenio provvedimento di sequestro probatorio, già impugnato nella fase
cautelare definita con provvedimento di inammissibilità di questa Corte del
13/12/2013, nessuna questione poteva ovviamente essere fatta in ordine alla
confiscabilità dei beni ed al pericolo di aggravamento della lesione del bene
tutelato, quali caratteristiche pertinenti invece al diverso provvedimento di
sequestro preventivo.
Ciò posto, il primo motivo, assorbente del restante, e con cui si lamenta che la
confisca non potesse essere disposta essendo la prescrizione maturata prima
dell'esercizio dell'azione penale, è fondato.
Va anzitutto chiarito che questa Corte (tra tutte, Sez. 3, n. 39078 del
13/07/2009, Apponi ed altri, Rv. 245347), nel riaffermare che la confisca dei
terreni abusivamente lottizzati e delle opere illegittimamente costruite consegue
non soltanto ad una sentenza di condanna, ma anche laddove sia stata accertata

la sussistenza della lottizzazione abusiva nei suoi elementi oggettivo e
soggettivo, pur non pervenendosi alla condanna od all'irrogazione della pena per
causa diversa quale la prescrizione del reato, ha posto precipuamente in rilievo
il presupposto normativo della confisca stessa espressamente enunciato dall'art.
44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 e consistente nell'"accertamento" della
lottizzazione abusiva.
Si è poi aggiunto, ancor più specificamente, che la confisca dei terreni in caso di
lottizzazione abusiva può essere disposta anche in presenza di una causa
estintiva del reato purché sia accertata la sussistenza della lottizzazione stessa
sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che assicuri il
contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, e che verifichi,
sotto il secondo aspetto, l'esistenza di profili quantomeno di imprudenza,
negligenza e difetto di vigilanza dei soggetti nei confronti dei quali la misura
viene ad incidere (Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Volpe e altri, Rv. 255112).
E' dunque proprio in ragione della necessità di un tale compiuto accertamento,
nei termini appena evidenziati, e a prescindere dalla compatibilità o meno di una
tale conclusione in particolare con la previsione dell'art. 7 della Convenzione edu,
che esplicita il principio di legalità in campo penale e che pertanto precluderebbe
interpretazioni estensive o analogiche delle norme interne in danno dell'imputato
(compatibilità, come noto, messa in discussione ed anzi esclusa dalla sentenza in
data 29 ottobre 2013 della Seconda Sezione della Corte edu nel caso Varvara
contro Italia), che questa stessa Corte ha però anche precisato che se l'esercizio
della stessa azione penale risulti precluso essendo già maturata la prescrizione
(tanto che, ad esempio, sarebbe abnorme il decreto del g.u.p. che non di meno
disponga il rinvio a giudizio per un reato, dando contestualmente atto della
estinzione dello stesso per prescrizione : cfr. Sez. 1, n. 33129 del 06/07/2004,
confl. comp. in proc. Bevilacqua e altri, Rv. 229387), nessuna confisca potrebbe
essere legittimamente adottata.
Infatti, la stessa impossibilità di esercitare l'azione penale non potrebbe che
impedire al giudice di compiere quell'accertamento invece indispensabile, alla
stregua dell'indirizzo sin qui ricordato, e con le richieste modalità di ampia
partecipazione dei soggetti interessati, del reato nei suoi estremi oggettivi e
soggettivi, quale necessario presupposto per l'adozione della confisca (cfr., tra le
altre, Sez. 3, n. 24162 del 06/04/2011, Vitale, Rv.250641; Sez. 3, n. 5857/11
del 06/10/2010, Grova e altri, Rv.249517; Sez. 3, n. 30933 del 19/05/2009,
Costanza, Rv. 244247).
Ma, se è così, viene evidentemente a mancare la stessa possibilità di disporre il
sequestro ex art. 321, comma 2, c.p.p., essendo unico fine dello stesso quello di
 
assicurare la possibilità di effettuare la confisca, nella specie, tuttavia, per le
ragioni appena ricordate, non praticabile (cfr., in motivazione, Sez. 3, n. 18920
del 18/03/2014, Di Palma, Rv. 259752).
9. Ciò posto, nella specie lo stesso provvedimento impugnato ha dato atto, a
pag. 56, della intervenuta decorrenza del termine di prescrizione con riguardo,
per quanto interessante gli odierni ricorrenti, a Passuello, Trevissoi ed Imolese,
giacché la data più recente di ultimazione delle opere sarebbe stata indicata dal
c.t.u. Stella nel gennaio del 2010. Ciononostante, però, ed in violazione dei
principi appena ricordati, la stessa ordinanza ha confermato, senza tenere conto
del fatto che tale prescrizione sarebbe interamente decorsa ancor prima
dell'esercizio dell'azione penale, il provvedimento di sequestro del 16/03/2015
finalizzato alla confisca.
Né sarebbe in ogni caso consentito, in caso di già intervenuta prescrizione, il
sequestro finalizzato ad impedire l'aggravamento dell'ulteriore reato contestato
di cui all'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, venendo comunque a mancare, in
relazione ad un reato già prescritto, ogni esigenza cautelare.
Dunque, il provvedimento di sequestro, risulta, per quanto sin qui detto, essere
stato reso illegittimamente con conseguente annullamento, oltre che del
medesimo, anche dell'ordinanza impugnata con riferimento ai menzionati
ricorrenti Passuello, Trevissoi ed Imolese.
10. A differente conclusione deve invece giungersi con riguardo ai restanti
ricorrenti.
Va anzitutto premesso che, con riguardo al ricorso di Tocci Stefano, è infondato il
primo motivo con cui si lamenta come erronea l'affermazione del Tribunale
secondo cui l'immobile si presentava completato solo nel 2012 : sul punto
l'ordinanza impugnata ha posto in rilievo quanto risultato dagli accertamenti
effettuati dal consulente Stella laddove, con riguardo appunto a Tocci, si è
accertato essere i lavori iniziati, con riferimento ad un secondo blocco,
successivo ad una prima fase terminata nel dicembre 2008, nell'aprile del 2010 e
terminati il 14/02/2012 senza comunicazione della fine dei lavori stessi; di qui,
dunque, la conclusione in ordine alla non ancora maturata prescrizione.
A fronte di ciò, il ricorrente ha dedotto l'impossibilità di valorizzare i lavori relativi
al suddetto "secondo blocco" giacché relativi ad una d.i.a. per modesto
ampliamento presentata ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell'art.
3 legge regionale n. 14 del 2009, ininfluenti ai fini della consumazione del reato
di lottizzazione; ma, ove si consideri che, come risultante dallo stesso

provvedimento impugnato, con tale ampliamento si apportava un aumento della
cubatura e delle verande e si aumentava la superficie, e, in data 06/03/2012,
veniva presentata una ulteriore domanda di permesso di costruire con cui si
richiedeva il cambio di destinazione d'uso della vasca idrica in piscina, deve
ritenersi che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione del principio enunciato
da questa Corte secondo cui D momento consumativo del reato di lottizzazione
abusiva "mista" si individua, per tutti coloro che concorrono o cooperano nel
reato, nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può
consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di
urbanizzazione o nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento
(Sez. 3, n. 35968 del 14/07/2010, P.M. in proc. Rusani ed altri, Rv. 248483); e
del resto, proprio in ragione del fatto che la permanenza del reato di
lottizzazione abusiva dura sino a quando sussista una attività edificatoria, anche
la realizzazione della singola costruzione, nella specie certamente protrattasi per
effetto degli ampliamenti menzionati, è tale da protrarre l'evento criminoso
attraverso la lesione del monopolio pubblico della programmazione urbanistica
(Sez. 3, n. 19732 del 26/04/2007, Monacelli, Rv. 236750).
10.1. Quanto al secondo motivo del ricorso di Tocci, superata la censura con cui
si lamenta l'intervenuta confisca nonostante l'intervenuta prescrizione del reato
(giacché, come appena visto sopra, correttamente il provvedimento impugnato
ha, al contrario, concluso per la prescrizione non ancora maturata), va ritenuta
manifestamente infondata la censura in ordine al preteso difetto motivazionale
circa la legittimità di un provvedimento di confisca disposto nonostante la buona
fede del ricorrente.
Premesso infatti che, con riguardo all'attività lottizzatoria cosiddetta "materiale"
consistita nella edificazione, Tocci non si trova in posizione di acquirente avendo
egli richiesto il permesso a costruire in data 21/03/2007 e l'ulteriore permesso a
costruire in data 06/03/2012, appare improprio l'assunto esposto in ricorso
secondo cui, con riguardo al mero terzo acquirente, l'accertamento dell'elemento
soggettivo non dovrebbe essere limitato alla sola sussistenza del profilo della
colpa, ma dovrebbe spingersi oltre sino a comprendere anche la sussistenza
della mala fede in capo allo stesso.
Al contrario, risulta pertinente alla fattispecie in esame il consolidato principio
secondo cui il reato di lottizzazione abusiva non si configura come una
contravvenzione esclusivamente dolosa, atteso che, potendo realizzarsi sia per il
difetto di autorizzazione a lottizzare sia per contrasto con le prescrizioni di legge
o con gli strumenti urbanistici, la stessa, sia nella forma negoziale che materiale,

può essere commessa anche per colpa (tra le altre, Sez. 3, n. 39916 del
01/07/2004, Lamedica e altri, Rv. 230084).
Se, dunque, si considera, da un lato, che, per consolidata affermazione di questa
Corte, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari
reali, il giudice può operare il controllo del provvedimento impugnato, con
riferimento anche all'eventuale difetto dell' elemento soggettivo, solo ove di
immediato rilievo (tra le altre, Sez.6, n. 16153 del 06/02/2014, Di Salvo, Rv.
259337 e Sez.2, n. 2808 del 02/10/2008, Bedino e altri, Rv. 242650), e,
dall'altro, che, al contrario, il provvedimento impugnato ha motivato che le
richieste di rilascio dei permessi a costruire avevano riguardato la "realizzazione
di fabbricati rurali da destinare ad abitazioni rurali con annessi depositi agricoli"
mentre si era accertata la avvenuta realizzazione di interventi del tutto
incompatibili con l'edilizia rurale (trasformazione in cucine, soggiorni e stanze da
letto a servizio e completamento della parte a residenza, in totale difformità da
tali permessi), l'assunto del ricorrente appare, come già precisato sopra,
manifestamente infondato.
11. Ed allora, con riguardo a Tocci, resta unicamente da valutare, analogamente
alle posizioni di coloro che solo tale doglianza hanno proposto (ovvero Vianello,
Ferro, Liberatori e Da Forno), il motivo con cui si è dedotta la contraddittorietà,
genericità ed apparenza di motivazione circa la sussistenza del periculum del
reato di lottizzazione attesa la inesistenza dell'aumento del carico urbanistico.
Tale doglianza è infondata già solo per la preliminare considerazione che la
valutazione del "periculum" in mora attiene ai requisiti del solo sequestro
preventivo impeditivo di cui all'art. 321 comma 1, c.p.p. e non anche del
sequestro, come quello richiesto nella specie, finalizzato alla confisca di cui
all'art. 321, comma 2 , c.p.p. (Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv.
263408; Sez. 2, n. 31229 del 26/06/2014, Borda, Rv. 260367); e, nella specie,
non vi è dubbio che, in relazione al reato di lottizzazione abusiva sia, appunto,
prevista la confisca a norma dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001.
12. Consegue, in definitiva, che l'ordinanza impugnata deve essere, come già
detto, annullata con rinvio (con conseguente annullamento anche di del decreto
del G.i.p. del Tribunale di Brindisi in data 16/03/2015) con riguardo ai ricorrenti
Passuello, Trevissoi ed Imolese dovendo invece i restanti ricorsi essere rigettati.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti dei ricorrenti Imolese,
Passuello e Trevissoi nonché, nei confronti degli stessi, il decreto di sequestro
preventivo del G.i.p. del Tribunale di Brindisi in data 16/03/2015 e dispone il
dissequestro degli immobili relativi e la restituzione agli aventi diritto. Rigetta i
ricorsi di Tocci, Vianello, Ferro, Liberatori, D Forno e Chieregato che condanna al
pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli adempimenti di
cui all'art. 626 c.p.p.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016