Cass. Sez. 3, n. 24343 del 10 giugno 2016 (Ud 10 mar 2016)
Presidente: Rosi Estensore: Andreazza Imputato: Giuffrida e altro
Urbanistica.Cartelloni pubblicitari di rilevanti dimensioni e installazione in zona sismica

Integra il reato di cui agli artt. 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 l'installazione, in zona sismica, di una cartellone pubblicitario di rilevanti dimensioni, in assenza del preavviso dell'opera e della prescritta autorizzazione preventiva. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che non vi è alcun rapporto di specialità tra la disciplina sanzionatoria penale dettata in materia antisismica e quella, amministrativa pecuniaria, dettata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni, trattandosi di sanzioni poste a tutela di interessi giuridici diversi).

RITENUTO IN FATTO

1. G.M.D. e C.A. hanno proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa con cui gli stessi sono stati condannati alla pena di Euro 300,00 di ammenda per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95 per avere omesso, in relazione alla posa in opera di un tabellone pubblicitario delle dimensioni di m. 12 X 3, di dare preavviso dell'opera da realizzare in zona sismica e per averla iniziate in assenza della prescritta autorizzazione preventiva.

2. Con un primo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posto che da un lato si afferma che la Job Creation non avrebbe mai chiesto alcun permesso al comune di Rosolini per installare tre impianti pubblicitari e dall'altro si afferma che la stessa ditta avrebbe presentato nel periodo precedente a quello in contestazione un'istanza per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie rimasta inesitata pur a fronte delle molteplici sollecitazioni rivolte al Comune e tanto più avendo la Job pagato le imposte inerenti la pubblicità al soggetto concessionario della riscossione.

3. Con un secondo motivo si lamenta l'erronea applicazione della normativa prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001 anzichè di quella prevista dalla L.R. Sicilia n. 37 del 1985 in riferimento ai capi a) e b) della rubrica. Dopo avere illustrato i rapporti tra la legislazione statale e la legislazione regionale cui consegue che il D.P.R. n. 380 del 2001 non possa trovare applicazione sul territorio siciliano se non parzialmente, lamenta che la normativa regionale non contiene previsioni di illiceità riferibili alla condotta descritta nel capo d'imputazione.

4. Con un terzo motivo lamenta l'erronea applicazione della normativa di cui al D.P.R. n. 380 del 2001 in luogo di quella prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993; infatti, trattandosi di strutture pubblicitarie per affissione tipo poster la normativa di riferimento è la seconda e in particolare l'art. 24 di detto decreto che prevede per tale condotta una mera sanzione amministrativa; infatti tutta la materia della impiantistica pubblicitaria è stata depenalizzata non potendo tali impianti essere assimilati ai manufatti abusivi di cui alla legislazione D.P.R. n. 380 del 2001.

5. In data 24/02/2015 è stato presentato motivo nuovo; in particolare si invoca la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ricorrendo i due indici - requisito della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo nonchè della non abitualità (i due reati sono stati considerati dal Tribunale come un unico reato); inoltre è stata concessa la sospensione condizionale della pena. Ulteriormente poi viene evidenziata la presentazione di istanza volta al rilascio dell'autorizzazione, rimasta senza esito nonostante le sollecitazioni e la corresponsione delle somme dovute a titolo di tassa sulla pubblicità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: dalla sentenza impugnata, al di là del fatto che in un primo passaggio parrebbe affermarsi (evidentemente per un lapsus calami) non essere mai stata fatta alcuna richiesta di permessi, si evince comunque chiaramente, a pag. 2, che pur essendo stata, nel dicembre del 2008, presentata al Comune di Rosolini una istanza volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di tre impianti pubblicitari, la stessa rimase (ciò che è decisivo in particolare con riguardo alla configurabilità del reato ex artt. 94 e 95 citati) senza esito, tanto da non essere appunto mai stato rilasciato alcun provvedimento di preventiva autorizzazione.

7. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato: a prescindere da ogni altra considerazione, va ribadito che la deroga della legislazione regionale siciliana alla disciplina nazionale in materia urbanistica non può essere estesa alla diversa disciplina edilizia antisismica e delle costruzioni in conglomerato cementizio armato, attenendo tali materie alla sicurezza statica degli edifici, come tale rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, Cost. (Sez.3, n. 16182 del 28/02/2013, Crisafulli ed altro, Rv. 255254).

8. Il terzo motivo è infondato.

Questa Corte, con indirizzo del tutto predominante, ha chiarito che non vi è alcun rapporto di specialità tra la disciplina sanzionatoria penale dettata in materia antisismica dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e quella, amministrativa pecuniaria, dettata dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni, in quanto si tratta di sanzioni poste a tutela di interessi giuridici diversi, presidiando, la prima, la pubblica incolumità e, l'altra, il controllo sulle pubbliche affissioni, in relazione al loro contenuto, alla natura commerciale o meno, e all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità (Sez. 3, n. 39796 del 10/04/2013, Maduli, Rv. 257677; Sez. 3, n. 43249 del 22/10/2010, Barbagallo, Rv. 248724); da qui, tra l'altro, la conseguenza che la sistemazione di una insegna o tabella pubblicitaria richiede il rilascio del preventivo permesso di costruire quando, per le sue rilevanti dimensioni, comporti un mutamento territoriale, atteso che soltanto un sostanziale mutamento del territorio nel suo contesto preesistente sia sotto il profilo urbanistico che edilizio fa assumere rilevanza penale alla violazione del regolamento edilizio, con conseguente integrazione del reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44 (Sez. 3, n. 39796 del 10/04/2013, Maduli, Rv. 257677; Sez. 3, n. 5328 del 15/01/2004, Accetta, Rv. 227402).

Non può invece condividersi, proprio perchè non appare tenere in adeguata considerazione la diversa oggettività giuridica delle fattispecie, il diverso ed isolato orientamento secondo cui la installazione di cartellonistica pubblicitaria su un fabbricato in difetto della preventiva autorizzazione comunale non configura alcuna violazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto la materia è disciplinata dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che prevede esclusivamente sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni dallo stesso dettate (Sez. 3, n. 15154 del 08/03/2006, Maduli, Rv. 233927).

Nella specie, la sentenza impugnata, facendo corretta applicazione dell'indirizzo già ricordato, ha concluso per la applicabilità della disciplina antisismica in considerazione delle notevoli dimensioni dell'impianto pubblicitario di specie (metri 3 X 12), della natura del materiale impiegato (struttura in ferro tubolare e relativi pannelli metallici) e delle modalità di installazione su quattro massicci pilastri in ferro scatolato zincato di cm. 15 X 15.

9. L'infondatezza non manifesta (stante il contrasto giurisprudenziale richiamato) del terzo motivo consente a questa Corte di prendere atto della prescrizione maturata, per entrambi i reati, in data 15/06/2014, ovvero alla scadenza di cinque anni dalla data di consumazione del 16/04/2009 oltre a sessanta giorni di sospensione per rinvio del processo all'udienza del 05/06/2012 per legittimo impedimento del difensore.

Va precisato che la intervenuta prescrizione esime dal far prendere in esame il motivo aggiunto volto a dedurre la particolare tenuità del fatto posto che, in ogni caso, detta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevarrebbe sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p. sia perchè diverse sono le conseguenze che scaturiscono dai due istituti, sia perchè il primo di essi estingue il reato, mentre il secondo lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, p.c. in proc. Sorbara, Rv. 263885).

La sentenza va dunque annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016