TAR Lombardia (MI) Sez. III n.1816 del 6 ottobre 2016
Rifiuti.Abbandono e negligenza del proprietario dell’area
L’art. 192 del testo unico n. 152 del 2006 attribuisce rilievo anche alla negligenza del proprietario, che -a parte i casi di connivenza o di complicità negli illeciti- si disinteressi del proprio bene per qualsiasi ragione e resti inerte, senza affrontare concretamente la situazione, ovvero la affronti con misure palesamenti inadeguate
Pubblicato il 06/10/2016
N. 01816/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02236/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2236 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Melissa Vigorelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfieri Di Girolamo C.F. DGRLFR79T12I804O, con domicilio eletto presso Tiziana Melissano in Milano, via Gian Galeazzo, 3;
contro
Comune di Albuzzano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fossati C.F. FSSLRT58E17F205W, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, c.so Porta Vittoria 28;
per l'annullamento
dell'ordinanza sindacale n. 12/2015, del 3 luglio 2015, prot. gen. 4574, notificata il 15 luglio 2015 con cui si ordina la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi depositati nell'area cortilizia sita in via Olona e censita al foglio 13 mappale 379 del comune di Albuzzano entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, oltre alla pulizia dell'area e successiva comunicazione al comune di conclusione dei lavori. dell'ordinanza sindacale n. 25/2015, del 16 dicembre 2015, prot. gen.8950 (già in atti),notificata il 24 dicembre 2015 con cui simordina la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi depositati nell'area cortilizia sita in via Olona e censita al fgoglio 13 mappale 379 del Comune di Albuzzano entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, oltre alla pulizia delll'area e successiva comunicazione al comune di conclusione dei lavori. (Motivi aggiunti depositati il 5 marzo 2016).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Albuzzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2016 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato l'ordinanza n. 12/2015 emessa dal comune di Albuzzano con la quale le si ordinava la rimozione dei rifiuti abbandonati presso l'area cortili zia di sua proprietà, sita nel comune di Albuzzano, alla via Olona, Fraz. Barona.
Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
1) Nullità del provvedimento ex art. 21 septies della legge n. 241/1990. Secondo la ricorrente l'ordinanza impugnata sarebbe nulla in quanto riproduttiva del contenuto delle precedenti ordinanze n. 4/2013 e n. 12/2015.
II) Nullità/annullabilità del provvedimento per contrasto con l'ordinanza cautelare n. 1383/2015.
III) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta in quanto i rifiuti non rimossi dipendono dall’attività edilizia e/o dal crollo dello stabile di proprietà Refay, sono rimasti depositati su area comune e devono essere rimossi dal responsabile dell'abbandono e non certo dal mero proprietario o comproprietario.
IV) Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto - Violazione e falsa applicazione art.192 D.L.vo 3 aprile 2006 n.152. Il provvedimento sindacale sarebbe stato notificato alla ricorrente in qualità di comproprietaria dell'area cortilizia sulla quale sono stati rinvenuti i rifiuti, ma tale presupposto non è sufficiente a giustificare l'ordine di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi nei suoi confronti.
V) Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione artt. 183 e 192 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 e art. 3 D.L. vo 20912003, contraddittorietà ed illogicità. Secondo la ricorrente l’amministrazione avrebbe errato nel qualificare l'autovettura Fiat 500 tg PV 165831 come un rifiuto, imponendole la rimozione.
Il Comune chiede la reiezione del ricorso nel merito.
Con sopralluogo del 13.4.2016 il Comune ha accertato che tutti i rifiuti e l’automobile sono stati rimossi.
All’udienza del 12 luglio 2016 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è infondato.
2.1 Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto l’atto impugnato si rileva diverso nell’indicazione dei presupposti della responsabilità della ricorrente. Mentre le precedenti ordinanze erano generiche e non sufficientemente motivate, l’atto da ultimo adottato ha tenuto conto delle valutazioni espresse dal Tribunale nelle procedenti fasi contenziose, arricchendo la motivazione dell’atto.
Il motivo va quindi respinto.
2.2 Il secondo motivo è infondato in quanto l’ordinanza cautelare n. 1383/2015 è di tipo propulsivo ed ha invitato l’amministrazione a chiarire le responsabilità dei vari comproprietari, senza entrare nel merito delle responsabilità dei singoli proprietari.
Il motivo va quindi respinto.
2.3 Il terzo motivo è infondato in quanto i rifiuti edili, che costituiscono la parte preponderante della massa in giacenza, sono riconducibili non solo all’attività edile del precedente proprietario Refay, ma anche al crollo del capannone di proprietà della ricorrente e quindi riconducibili anche alle omissioni della medesima.
2.4 Il quarto motivo è infondato in quanto l’art. 192 del testo unico n. 152 del 2006 attribuisce rilievo anche alla negligenza del proprietario, che -a parte i casi di connivenza o di complicità negli illeciti- si disinteressi del proprio bene per qualsiasi ragione e resti inerte, senza affrontare concretamente la situazione, ovvero la affronti con misure palesamenti inadeguate (TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 15.07.2016 n. 994).
2.5 In merito al quinto motivo sussiste sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere in quanto l’autovettura risulta rimossa.
In definitiva quindi il ricorso va in parte respinto ed in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali al Comune, che liquida in euro 2.000,00 oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Di Mario Ugo Di Benedetto
IL SEGRETARIO