Cass. Sez. III n. 24435 del 17 giugno 2011 (cc 25 mag. 2011)
Pres. Petti Est. Lombardi Ric. Bonvino
Urbanistica. Lottizzazione abusiva sequestro e terzo acquirente

Nel giudizio cautelare concernente il sequestro di immobili o terreni abusivamente lottizzati, la dedotta buona fede del terzo acquirente può essere oggetto di valutazione a condizione che risulti immediatamente evidente. (Nella specie il sequestro preventivo era stato disposto sull'area e sui manufatti ivi insistenti, acquistati da terzi asseritamente in buona fede, buona fede che però, non era percepibile "ictu oculi" in presenza delle plurime violazioni riscontrate nel piano di lottizzazione e per la notevole sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle vicende giudiziarie riguardanti le costruzioni in questione).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 25/05/2011
Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 2058
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 5086/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. L. Walter IannelLa, difensore di fiducia di Bonvino Nancy, n. a Bari il 30.9.1988:
avverso l'ordinanza in data 11.11.2010 del Tribunale di Bari, con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo di un'area e delle opere abusive su di essa realizzate emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bari in data 16.9.2010.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 16.9.2010 di un'area e dei manufatti su di essa realizzati, interessante l'intera maglia D1.1 che ingloba il piano di lottizzazione in contrada "Zurlo De Venuto" in agro di Giovinazzo, area destinata ad attività secondarie relative ad artigianato di servizio, ove erano state realizzate opere ed unità abitative in violazione del vigente regime pianificatorio.
L'ordinanza ha riportato i capi di imputazione riguardanti numerosi soggetti, indagati dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a) e c) per avere posto in essere una lottizzazione abusiva di natura sostanziale, realizzata, in sintesi, attraverso una serie di violazioni di carattere generale degli strumenti urbanistici vigenti ed una serie dì violazioni relative ai singoli lotti, che avevano comportato il superamento del limite stabilito dallo strumento urbanistico nel rapporto tra uso artigianale ed uso abitativo dei singoli immobili, nonché per avere realizzato manufatti in violazione della pianificazione vigente ed in totale difformità del titolo.
L'ordinanza ha riportato, poi, l'esposizione fattuale contenuta nel provvedimento del G.I.P. e, per l'effetto, analiticamente le risultanze e conclusioni della perizia espletata in sede di incidente probatorio, afferenti a profili di illegittimità del piano di lottizzazione, che riguardavano la distanza delle costruzioni dalla linea ferroviaria, il mancato coinvolgimento nella lottizzazione delle Ferrovie dello Stato, violazioni di legge in relazione alla percentuale destinata ad uso abitativo e alla riserva di spazi a parcheggi. Ulteriori profili di illegittimità erano stati inoltre rilevati con riferimento alla successiva variante del piano di lottizzazione approvato dal consiglio comunale di Giovinazzo per il mutamento di destinazione d'uso degli immobili da artigianale a residenziale, evidenziata da una serie di rilievi tecnici afferenti alle costruzioni.
L'ordinanza ha respinto le deduzioni difensive con le quali la ricorrente aveva sostenuto l'inesistenza del fumus conunissi delicti e la propria estraneità alle indagini in corso, anche in quanto terzo acquirente di un immobile, munito di tutti i titoli abilitativi.
In particolare, l'ordinanza ha escluso che l'acquirente di un immobile facente parte di una lottizzazione abusiva possa essere considerato estraneo al reato solo in considerazione della indicata qualità ovvero che si debba ritenere egli abbia operato in buona fede.
Si è osservato anche che l'accertamento dell'elemento soggettivo non può essere effettuata in sede di riesame, salvo casi di particolare evidenza.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore della Bonvino, che la denuncia per difetto assoluto di motivazione e violazione di legge.
Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente deduce la perenzione del provvedimento di sequestro, ai sensi dell'art. 324 c.p.p., commi 5 e 7 e art. 309 c.p.p., comma 10, per essere stata emessa l'ordinanza del tribunale del riesame oltre il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
Si precisa che l'ordinanza doveva essere emessa il 4.11.2010, mentre è stata emessa l'11.11.2010 e che non può tenersi conto del rinvio dal 4 all'8 novembre disposto dal tribunale per esaminare nuovi documenti.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, nonché difetto assoluto di motivazione sul fumus.
Con il motivo di gravame si contesta l'esistenza del fumus del reato di lottizzazione sostanziale, deducendo che la ricorrente ed il suo dante causa, Spadavecchia Benito, erano muniti di tutti i titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Giovanizzo e, in particolare, si osserva che la Bonvino realmente esercita l'attività di imprenditrice artigiana nel settore dei servizi con codice attività di elaborazione dati e registrazioni elettroniche per conto terzi. Nel prosieguo del motivo di gravame si censurano diffusamente le risultanze degli accertamenti tecnici svolti dal consulente del P.M. e dal perito nominato dal G.I.P..
In particolare si contesta la ritenuta esistenza di irregolarità afferenti al permesso di costruire rilasciato allo Spadavecchia e successivi provvedimenti autorizzatoli ovvero nella realizzazione della costruzione, nonché si contesta specificamente la sussistenza degli elementi in ragione dei quali il piano di lottizzazione è stato ritenuto illegittimo.
Con il terzo mezzo di annullamento si denuncia ulteriormente la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, nonché carenza assoluta di motivazione sul periculum in mora e la sussistenza della buona fede della ricorrente.
Il difensore della ricorrente richiama la sentenza della Corte di Giustizia Europea relativa alla causa Sud Fondi c/ Italia, riporta ampiamente la giurisprudenza di questa Corte successiva alla citata pronuncia per affermare sostanzialmente, ed in estrema sintesi, che una sanzione amministrativa di tipo affittivo e non ripristinatorio, quale è la confisca a differenza dell'ordine di demolizione, non può essere applicata nei confronti di un soggetto in buona fede;
buona fede che si afferma sussistente in relazione alla posizione della Bonvino, per avere la ricorrente verificato la regolarità del piano di lottizzazione, in relazione alle previsioni dello strumento urbanistico, nonché la regolarità dei titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione del manufatto acquistato. Sicché, nel caso in esame, non risultava neppure applicabile il sequestro finalizzato alla confisca.
Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente la Corte osserva che l'eccezione di perdita di efficacia del sequestro, ai sensi dell'art. 324, comma 7, in relazione all'art. 309 c.p.p., comma 10, non è fondata. È noto che il termine di dieci giorni, entro il quale deve essere emessa la pronuncia da parte del giudice del riesame, decorre dalla data in cui pervengono al tribunale gli atti chiesti al G.I.P. (sez. 2^, 16.2.2006 n. 6597, Pietropaoli, RV 233163).
Orbene, emerge dai verbali di udienza in data 4.11.2010 riguardanti il presente, ma anche altri procedimenti instaurati dinanzi al Tribunale del riesame relativamente alla medesima ordinanza cautelare, che solo in detta data, con il deposito della relazione del ct. del P.M., risultava completata la trasmissione degli atti al tribunale del riesame.
Pertanto, da tale data è decorso il termine per provvedere, con la conseguente tempestività dell'ordinanza emessa il successivo 11 novembre.
Anche gli ulteriori motivi di gravame, con i quali sostanzialmente si contesta, nel merito,
l'esistenza della lottizzazione abusiva ovvero la conformità ai titoli abilitativi della costruzione acquistata dalla Bonvino e si deduce, infine, la buona fede della stessa, non sono fondati. Sul primo punto le ragioni per le quali è stato ritenuto il fumus del reato di lottizzazione abusiva, sulla base delle risultanze della perizia espletata in sede di incidente probatorio, sono state ampiamente e dettagliatamente esposte nel provvedimento impugnato, nei termini sinteticamente riportati nella parte narrativa che precede.
Le contestazioni della ricorrente in ordine alle rilevate irregolarità del piano di lottizzazione non possono formare oggetto di esame in sede di legittimità per la loro natura fattuale e neppure potevano formare oggetto di valutazione in sede di riesame, essendo necessariamente demandato il giudizio sul punto, per la complessità delle questioni, alla sede di merito.
Ciò posto, correttamente l'ordinanza impugnata ha affermato che a nulla rileva la eventuale conformità al titolo abilitativo del manufatto acquistato dalla ricorrente, in quanto la illegittimità del piano di lottizzazione si riverbera necessariamente sulle singole costruzioni realizzate, indipendentemente dalla apparente regolarità di queste ultime o apparente legittimità dei titoli abilitativi che, in effetti, non potevano essere rilasciati.
Sul punto è stato già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, richiamata nel provvedimento impugnato, che, a seguito dell'intervento lottizzatorio, l'intera area da esso interessata viene a perdere l'originaria destinazione urbanistica, sicché all'intera area deve estendersi il provvedimento di confisca (sez. 3^, 22.3.2005 n. 17424, Agenzia Demanio in proc. Matarrese ed altro, RV 231515).
Anche sul punto della sequestrabilità dell'immobile per la asserita buona fede della Bonvino, in quanto terzo acquirente di uno dei lotti sottoposti a sequestro, l'ordinanza impugnata ha correttamente applicato i principi di diritto elaborati da questa suprema Corte in materia, peraltro successivamente alla richiamata sentenza in data 30.8.2007 "Sud Fondi contro Italia" della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
È stato affermato, infatti, nel provvedimento impugnato che la qualità di terzo acquirente non costituisce di per sè sola prova della estraneità al reato ovvero della buona fede del terzo (sez. 3^, 21.10.2009 n. 48924, Tortora e altri, RV 245764; sez. 3^, 13.7.2009 n. 39078, Apponi e altri, RV 245345; 9.7.2009 n. 36844, Contò, RV 244924).
Deve essere accertato sul punto che l'acquirente abbia adoperato la necessaria diligenza nel prendere conoscenza delle previsioni degli strumenti urbanistici e della conformità agli stessi della eventuale pianificazione (sez. 6^, 23.2.2010 n. 45492, Murolo, RV 249215). In particolare in sede cautelare la buona fede del terzo acquirente per poter formare oggetto di valutazione da parte del tribunale del riesame deve risultare immediatamente evidente.
Orbene, premessi i citati principi di diritto, l'ordinanza ha affermato che nel caso in esame non appare immediatamente percepibile la assunta buona fede dell'istante, in considerazione della molteplicità delle violazioni riscontrate nel piano di lottizzazione e, non da ultimo, per esservi stata una notevole sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle vicende giudiziarie riguardanti le costruzioni di cui si tratta.
Valutazione di merito sul punto, non censurabile in sede di legittimità.
Peraltro, il tribunale del riesame ha altresì rilevato che il sequestro è stato disposto anche in considerazione delle esigenze cautelari connesse alla necessità di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze, stante, tra l'altro, la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione, sicché la applicazione della misura cautelare prescinde anche dall'appartenenza a terzi della cosa che ne forma oggetto.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 maggio 2011. Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011