Cass. Sez. III n. 10080 del 16 marzo 2020 (UP 21 nov 2019)
Pres. Izzo Est. Di Nicola Ric. Di Falco
Urbanistica.Lottizzazione abusiva in zona già urbanizzata
In tema di lottizzazione abusiva, integra il reato anche l’edificazione realizzata, in assenza di piano attuativo, in un fondo ubicato in zona già urbanizzata, qualora la situazione di fatto richieda un intervento idoneo a restituire efficienza all’abitato mediante il riordino o la definizione “ex novo” di un disegno urbanistico dell’area, essendo esclusa la necessità dello strumento attuativo nel solo caso in cui tale situazione sia con esso del tutto incompatibile a causa della pressoché completa edificazione della zona
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Napoli in riforma della sentenza del Tribunale della medesima città, sezione distaccata di Marano, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei ricorrenti (e di altri non ricorrenti) in ordine ai reati edilizi loro ascritti perché estinti per prescrizione, confermando nel resto la sentenza di primo grado che aveva disposto la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente edificate in relazione al reato di cui agli articoli 110, 81 capoverso del codice penale, 30 e 44, comma 1, lettera c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, quali proprietari pro indiviso del fondo rustico ubicato in Giugliano in Campania, località Varraturo, via Madonna del Pantano, procedevano alla lottizzazione abusiva materiale dell’area in precedenza indicata. In particolare, successivamente all’acquisto del terreno de quo da parte di Di Falco, Granata, Nappo, Curci, D’Isanto, in comune ed indiviso ed in parti eguali tra loro, realizzavano la lottizzazione materiale del terreno di 2410 m², ciò mediante la costruzione, su una porzione del terreno stesso di 700 m², di un manufatto a due piani, della superficie di circa 350 m² ed il volume di circa 2500 m³, suddiviso in cinque villette a schiera, ciascuna con ingresso autonomo, in assenza di permesso di costruire, determinando, in tal modo, la trasformazione urbanistica ed edilizia del terreno medesimo in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, rientrando il terreno in zona E/1 “zona agricola normale” del vigente PRG, nella quale erano consentite esclusivamente costruzioni necessarie alla conduzione dei fondi.
2. I ricorrenti, tramite i comuni difensori di fiducia, impugnano con due ricorsi.
2.1. Con un primo ricorso a firma dell’avvocato Raffaele Quaranta i ricorrenti spiegano un unico motivo di gravame con il quale denunciano la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla conferma della confisca, pur a seguito di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale).
Sostengono che la sentenza gravata, nel confermare la confisca dei terreni sottoposti a sequestro ed oggetto di lottizzazione abusiva, si fonda esclusivamente su pronunce della giurisprudenza di legittimità datate nel tempo e, soprattutto, omette qualsivoglia considerazione in merito all’orientamento in materia della Corte di Giustizia dei Diritti dell’uomo, pur richiamato espressamente dai difensori.
Sul punto, la Corte d'Appello ha affermato che la confisca prevista in materia di lottizzazione abusiva costituirebbe una sanzione amministrativa e non una misura di sicurezza di natura patrimoniale, di modo che potrebbe essere applicata anche qualora intervenga la causa estintiva della prescrizione.
Tuttavia, la difesa aveva richiamato il noto arresto giurisprudenziale della CEDU, cd. sentenza Varvara, con il quale la Corte Edu, ampliando ulteriormente i principi di diritto già affermati nelle sentenze Sud Fondi s.r.l. c. Italia, ha ritenuto non conforme alla Convenzione l’applicazione della confisca urbanistica mediante una sentenza che dichiari estinto il reato per prescrizione.
Concludono affermando che i Giudici dell’appello non avrebbero tenuto in alcuna considerazione tale autorevole precedente, citando e ponendo a fondamento della sentenza orientamenti della Corte di cassazione anteriori alla citata Giurisprudenza europea e, dunque, non più attuali, così eludendo del tutto le doglianze difensive.
2.2. Con un secondo ricorso a firma dell’avvocato Carmela Maisto i ricorrenti articolano due motivi di gravame.
2.2.1. Con il primo motivo deducono la mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di lottizzazione abusiva (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale).
Sostengono che il testo del provvedimento impugnato non risponde all’esigenza motivazionale di cui all’articolo 125 del codice di procedura penale, in quanto, a fronte delle puntuali censure avanzate dalla difesa, esso si è limitato ad indicare genericamente le fonti di prova a carico, senza prendere in considerazione le argomentazioni difensive, confermando nella sostanza il contenuto della sentenza di primo grado, con una motivazione meramente apparente.
Infatti, il Collegio si sarebbe limitato laconicamente ad affermare che “la responsabilità degli imputati emerge “una via” dall’esito degli accertamenti operati dal personale del Commissariato Polstato di Giugliano - Villaricca, dalla documentazione fotografica acquisita agli atti e dalla deposizione dei testi Paone, Sangermano, D'Antonio e Guarino”.
Tale affermazione, ad avviso dei ricorrenti, contrasta la tesi difensiva evidenziata nei motivi di appello e su cui nulla si legge in sentenza.
Rilevano che l’orientamento giurisprudenziale prevalente afferma che il reato di lottizzazione abusiva, che si realizzi attraverso la divisione del terreno o delle singole unità abitative in lotti, richiede che tale condotta venga posta in essere in zone assolutamente inedificate o parzialmente urbanizzate. Ne deriva, dunque, la non configurabilità del reato de quo, allorquando la lottizzazione incida su zone, come nella specie, già completamente urbanizzate poiché, in tal caso, alcuna alterazione o trasformazione dell’assetto urbanistico preesistente si realizza.
Ebbene, proprio attraverso le deposizioni testimoniali (v. in particolare testimonianza Aniello Guarino, geometra UTC di Giugliano in Campania) era emerso che l’area su cui insistevano i manufatti abusivi per cui è processo, era munita dei servizi necessari a soddisfare i principali bisogni della collettività (strade, fognature, reti di distribuzione dell’acqua, dell’energia elettrica) e si trovava a ridosso di zona edificabile, a pochi metri dal Commissariato di PS; pertanto si trattava di zona urbanizzata, con conseguente insussistenza del reato in questione.
Tuttavia, la sentenza impugnata avrebbe completamente omesso qualsiasi motivazione sul punto nonostante le puntuali doglianze svolte con i motivi di appello.
2.2.2. Con il secondo motivo lamentano l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 30 e 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’articolo 7 CEDU (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale).
Con una doglianza del tutto sovrapponibile al motivo di ricorso svolto per avvocato Quaranta, i ricorrenti osservano che la Corte d’appello avrebbe del tutto disatteso i principi affermati dai Giudici europei i quali hanno ritenuto che l’applicazione della confisca urbanistica nelle ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione costituisce una violazione del principio di legalità sancito dall’articolo 7 della Convenzione con ciò sconfessando la natura amministrativa della confisca urbanistica ed escludendo che si possa infliggere la predetta sanzione in caso di sentenza di non doversi procedere per prescrizione, per essere, al contrario, indispensabile una formale dichiarazione di responsabilità a carico del suo autore e, dunque, richiedendo la confisca urbanistica una sentenza di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati sulla base del primo motivo per avvocato Maisto, con effetto estensivo per tutti i ricorrenti, anche non impugnanti, e con assorbimento degli altri restanti motivi.
2. La Corte ha univocamente affermato che, in materia edilizia, il reato di lottizzazione abusiva deve escludersi con riferimento a zone completamente urbanizzate, mentre lo stesso è configurabile sia con riferimento a zone assolutamente inedificate, sia con riferimento a zone parzialmente urbanizzate in cui sussista un’esigenza di raccordo con il preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere d’urbanizzazione (Sez. 3, n. 37472 del 26/06/2008, Belloi, Rv. 241097 – 01; Sez. 3, n. 20373 del 20/01/2004, Iervolino, Rv. 228447 – 01).
Recentemente, con orientamento che il Collegio condivide ed al quale occorre dare continuità, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di lottizzazione abusiva, integra il reato anche l’edificazione realizzata, in assenza di piano attuativo, in un fondo ubicato in zona già urbanizzata, qualora la situazione di fatto richieda un intervento idoneo a restituire efficienza all’abitato mediante il riordino o la definizione “ex novo” di un disegno urbanistico dell’area, essendo esclusa la necessità dello strumento attuativo nel solo caso in cui tale situazione sia con esso del tutto incompatibile a causa della pressoché completa edificazione della zona (Sez. 3, n. 47280 del 12/09/2019, Cancelli, Rv. 277363 – 01).
I ricorrenti fondatamente lamentano di aver devoluto al giudice d’appello, con i motivi di gravame interposti nei confronti della prima sentenza (v. primo motivo d’appello, per avv. Quaranta, in favore di Di Falco, Nappo, Curci e D’Isanto) la questione relativa alla completa urbanizzazione dell’area oggetto dell’intervento lottizzatorio, con conseguente inconfigurabilità del reato contestato, e di non aver ottenuto alcuna risposta su tale decisivo punto, in quanto la Corte territoriale si era limitata a dichiarare la prescrizione del reato, confermando la statuizione sulla confisca.
La doglianza è fondata.
E’ vero che, come nel caso in esame, la prescrizione deve essere, di regola, immediatamente dichiarata quando manchi l’evidenza circa la sussistenza di cause di proscioglimento nel merito ma va sottolineato che, a seguito degli interventi della giurisprudenza europea (da ultimo, Corte Edu 28 giugno 2018, causa Giem c/Italia) e in virtù di una ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. 3, n. 53692 del 13/07/2017, Martino, Rv. 272791 – 01), il giudice nazionale, per ordinare la confisca urbanistica, deve accertare la sussistenza del reato di lottizzazione nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi, di imputazione, in quest’ultimo caso, almeno colpevole.
La questione circa la completa urbanizzazione dell’area lottizzata, nei limiti in cui il dato rileva secondo gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità, come sopra richiamati, doveva pertanto essere compiutamente esaminata dal giudice d’appello, pur in presenza di una causa estintiva del reato, non potendo, diversamente, essere ordinata la confisca urbanistica.
La quale, per altro, non può essere disposta in modo generalizzato ma deve essere limitata ai beni immobili direttamente interessati dall’attività lottizzatoria e ad essa funzionali, posto che, ai fini della valutazione della conformità della confisca al principio di protezione della proprietà di cui all’articolo 1 del Protocollo n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. contro Italia, assume rilievo non solo l’aspetto relativo all’an della misura ablativa ma anche al quomodo di essa, venendo in rilievo il corrispondente aspetto dell’individuazione dei beni oggetto della misura (Sez. 3, n. 43119 del 17/07/2019, Falconi, Rv. 277263 – 01).
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata vada annullata, limitatamente alla disposta confisca, ed il giudice di rinvio dovrà porre riparo al segnalato difetto motivazione in applicazione dei principi di diritto in precedenza enunciati (§2 del considerato in diritto).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame.
Così deciso il 21/11/2019