IL REATO DI ABBANDONO DI RIFIUTI SPECIALI COSTITUITI DA PNEUMATICI FUORI USO IN AREA PRIVATA  – LINEE GUIDA E PROCEDURE OPERATIVE PER GLI ADDETTI AI CONTROLLI.

di Giuseppe Aiello

 

Dott. Giuseppe Aiello, Comandante Polizia Municipale di Lioni (AV) esperto in tutela ambientale e gestione dei rifiuti.

 

Introduzione

Lo spunto di occuparmi della questione degli abbandoni dei pneumatici fuori uso è nata a seguito di un quesito postomi da un collega operatore di Polizia locale che , descrittomi il caso di cui si stava occupando per ragioni del proprio ufficio, chiedeva indicazioni su come risolvere il problema,nello specifico procedure e atti da redigere.

Analoghe richieste mi erano state più volte rivolte nel tempo da numerosi altri operatori, a riprova della costanza della casistica, il contenuto del presente lavoro, quindi, si riferisce in modo esplicito al quesito sotto riportato e alle casistiche similari.

Il quesito: Preg.mo Comandante, come anticipato telefonicamente le chiedo elementi procedurali in ordine alla seguente problematica:

due/tre giorni addietro sono stati rinvenuti, da parte di un operatore dell'ufficio ambiente comunale, un centinaio di pneumatici abbandonati su terreno privato. Su alcuni di questi erano apposti adesivi inerenti la marca nonchè talloncini con indicato il cliente (gommista). L'Ufficio Comunale competente, su segnalazione del dipendente, ha provveduto immediatamente a denunciare il fatto alla locale stazione carabinieri, come di norma, sempre avvenuto in passato.Il giorno successivo personale della stazione Carabinieri ha comunicato che la problematica non era di pertinenza loro ma, per competenza, in capo all'Ufficio di Polizia Municipale. Di conseguenza è stato avviato, ad opera dell'ufficio scrivente, l'iter procedurale del caso. Se possibile si chiedono precisazioni in merito alle competenze, nonchè indicazioni procedurali al fine di affrontare al meglio la situazione.

Grato la disponibilità e la vicinanza. Cordiali saluti. G. C. Comandante Polizia Municipale – B. (CS)

1. Premessa-

Gli abbandoni di pneumatici costituiscono sicuramente un problema ambientale di dimensioni notevoli , un problema per le casse dei Comuni , chiamati a rimuoverli a proprie spese e un “fastidio” per gli addetti ai controlli costretti agli interventi, allorquando abbandonati illegalmente. Sicuramente gli abbandoni di tali rifiuti avvengono dappertutto, su aree private e pubbliche, il suo dilagare avviene in modo esponenziale considerato che il settore dei trasporti su gomma sia di merci (camion) che di persone (autovetture) è in continua crescita. Un pneumatico per autovettura del peso di circa sei chili è composto per quasi una metà da elastomeri (la cosiddetta “gomma”), per un quinto da carbonio, il carbon black e per il rimanente da oli, vulcanizzanti, ossidi di zinco, acciaio (attorno al 15%) e da materiali tessili. La composizione dei materiali rende il pneumatico non biodegradabile o per meglio dire di scarsa biodegradabilità (occorrono oltre 1000 anni per la totale biodegradabilità) questo aspetto unitamente alla facilità di combustione del P.E. e al ristagno, al loro interno, d'acqua con proliferazione di insetti e rischio di infezioni accentua il problema ambientale degli abbandoni senza trascurare che se bruciati sprigionano gas tossici nell’atmosfera rilasciando metalli pesanti e benzene. Situazione assurda se si pensi che un corretto conferimento del pneumatico esausto, considerato per legge Rifiuto, agli impianti di recupero potrebbe trasformarlo in una preziosa ‘materia prima seconda’ che si presta a diverse realizzazioni, come pavimentazioni stradali, arredi urbani ma anche borse o cinture e capi d’abbigliamento. Grazie a dei procedimenti di recupero di taglio e granulazione dei pneumatici, è possibile separarne le diverse componenti (gomma, acciaio e fibra) ottenendo un materiale che può essere riutilizzato in molteplici maniere: ad esempio nella produzione di manufatti in gomma riciclata (mattonelle, guaine isolanti, suole per calzature, ruote per carrelli, componenti per automobili, e numerosi altri), nella realizzazione di pavimentazioni stradali mescolato all’asfalto, o ancora come ammendante di terreni agricoli e campi da gioco in erba sintetica. I benefici sulla bilancia dei pagamenti possono essere enormi grazie al riutilizzo di materia prima, con conseguente riduzione dell’importazione di manufatti in gomma. Il dilagare dell’illegalità costituita dagli abbandoni di pneumatici esausti, sempre più in modo esponenziale e per la maggior parte con l’impunità degli autori , veri e propri criminali, impone una seria riflessione da parte di chi dovrebbe, per fronteggiare e ridurre ai minimi termini tale forma di illegalità, adoperarsi con controlli seri professionali e questo,soprattutto, in fase preventiva, e non solo quando chiamati a misfatto compiuto. Se si vuole veramente combattere il fenomeno bisogna adoperarsi in modo efficace con controlli mirati alla fonte ovvero sui produttori installatori e trasportatori,imporre il rispetto delle regole, con gli strumenti efficaci che la normativa, in questo caso, pur ci permette di adoperare, vale a dire, verifica dei registri di carico e scarico incrocio con i documenti contabili di acquisto, presso gli installatori e i trasportatori,ispezioni dei depositi temporanei delle aree di stoccaggio acquisizione dei formulari di trasporti rifiuti, il tutto nella consapevolezza che l’abbandono sul suolo del pneumatico è solo l’ultimo anello o ,per meglio dire, l’ultimo illecito della catena.

2. L’intervento da parte della Polizia Giudiziaria

Dal Quesito : “Il giorno successivo personale della stazione Carabinieri ha comunicato che la problematica non era di pertinenza loro ma, per competenza, in capo all'Ufficio di Polizia Municipale.”

Dopo la doverosa parentesi in premessa, che riesce a descrivere la portata del problema, non posso non evidenziare il mio più ampio dissenso al fatto , purtroppo ricorrente, “dello scarica barile”, mi riferisco all’atteggiamento assunto dal personale della stazione Carabinieri che ha comunicato ( come testualmente su riportato) che la problematica non era di pertinenza loro ma, per competenza, in capo all'Ufficio di Polizia Municipale. Logicamente, come altri autorevoli relatori, in primis il dott. Santoloci, sostengono da anni in convegni e seminari, bisogna sottolineare che la repressione dei reati ambientali è un aspetto che riguarda tutta la Polizia Giudiziaria. L’abbandono di Rifiuti speciali come nel caso di specie è un reato previsto dall’art 192 e sanzionato dal 256 del D.lgs 152 /2006 in seguito indicato come T.U.A.. L’articolo 55 del C. P.P.” Funzioni della polizia giudiziaria” testualmente prevede che “1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati (347), impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, (348) ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant`altro possa servire per l`applicazione della legge penale . A questo punto basta ricordare che l’art 57 del C.P.P. fornisce un elenco degli agenti ed ufficiali di Polizia giudiziaria e logicamente in tale elenco rientrano, sia la Polizia Locale sia l’arma dei Carabinieri(se vogliamo possiamo azzardare e dire che, rispetto alla polizia locale, la Benemerita in molte altre occasioni rivendica un ruolo primario nella repressione dei reati). Alla luce di quanto esposto appare chiaramente che nessuna norma sia del T.U.A. che del Codice penale e di procedura, prevede competenze specifiche e settoriali in materia di reati ambientali vale a dire che tutti gli agenti ed ufficiali di P.G.( locali e Nazionali) devono adoperarsi nei modi e tempi stabiliti dalle disposizioni del codice di procedura penale in tutti i reati senza escludere quelli ambientali. Sono Comunque certo che la conclusione alla quale si è arrivati è a conoscenza di tutti i rappresentanti degli organi di controllo anche se in certi casi si preferisce giocare allo scarica barile o al passaggio di palla.

3. Individuazione del soggetto tenuto alla rimozione

Dal quesito si apprende che l’abbandono è avvenuto su un terreno privato per tale motivo bisogna tenere presente che in relazione alla individuazione dell’obbligo di procedere alla rimozione dei rifiuti da parte del proprietario dei terreni (proprietari che si sono dichiarati incompetenti essendo assolutamente estranei ai fatti) bisogna sottolineare che la normativa vigente non permette di chiamare in causa tali soggetti semplicemente nella qualità di proprietari. In conformità con gli orientamenti maturati in seno alla giurisprudenza circa l’interpretazione dell’art. 192 D.Lgs. n. 152/06 - l’ordine di smaltimento presuppone l’accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all’autore dell’abbandono dei rifiuti, e lo stesso vale per il proprietario o titolare di altro diritto reale o personale sull’area interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell’illecito. Ai sensi dell’art. 192 comma 3° del D.L.vo 152/06, l’accertamento, da parte dei soggetti preposti al controllo, deve essere effettuato in contraddittorio con i proprietari ovvero con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area. Nel contempo è richiesto un accertamento - in positivo - dei presupposti del dolo o della colpa del proprietario del terreno, o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento dell’area, non essendo sufficiente, ai fini della prova di tale indefettibile elemento psicologico, la mera deduzione, da parte della P. A. procedente, di una generica violazione dell’obbligo di vigilanza. Consegue che è illegittima una ordinanza emessa ai sensi dell’art 192 D.lgs 152/06 con la quale il Sindaco ordina al proprietario di un terreno di procedere alla rimozione e all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ivi presenti, senza svolgere alcuna preventiva valida attività istruttoria finalizzata ad accertare ed individuare l’effettivo responsabile dell’abbandono dei rifiuti medesimi, atteso che gli adempimenti concernenti l’eliminazione dei rifiuti ed il ripristino dei luoghi non possono essere addossati indiscriminalmente al proprietario per il solo fatto di questa sua qualità, ma è necessario l’accertamento di un suo comportamento, anche omissivo, di corresponsabilità e quindi di un suo coinvolgimento doloso o quantomeno colposo (giurisprudenza e dottrina concordi).

Quindi se dall’attività di indagine non emerge alcuna responsabilità a carico del proprietario bisognerà effettuare comunicazione al Comune ( dirigente UTC / o Sindaco) ai sensi dell’art 192 T.U.A. che, qualora non è effettuato sequestro penale dell’area, dovrà rimuovere tempestivamente i rifiuti ( in caso di sequestro chiedere al P.M. il dissequestro e poi adempiere con la rimozione) nella speranza di poter poi recuperare il costo dell’operazione addebitabile all’autore dell’abbandono se identificato a seguito di ulteriori e successive indagini.

4. Abbandono degli pneumatici fuori uso illecito amministrativo e o reato ?

L’articolo 192 del T.U.A.( D.lgs 152/2006) disciplina il Divieto d’abbandono dei rifiuti nel seguente modo << 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.>>1

L’illecito, a seconda di chi lo commette, può assumere una rilevanza penale o amministrativa, si configura nel momento in cui i rifiuti vengono “abbandonati” o “depositati in modo incontrollato” sul suolo e nel suolo, (del tutto irrilevante la natura pubblica o privata dell’area), oppure quando l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, avviene nelle acque superficiali e sotterranee. Il legislatore ha previsto che qualora l’abbandono di rifiuti, o il deposito incontrollato, sia commesso da un cittadino comune, soggetto formalmente privato, lo stesso soggiace a sanzioni amministrative (art 255 ), mentre, nel caso in cui il trasgressore riveste una particolare qualifica giuridica, quale il titolare di impresa (imprenditore individuale), e/o rappresentante di un ente, (rappresentante di una persona giuridica), verrà assoggettato a sanzioni penali ( art.256), comunque, in entrambi i casi prospettati è previsto l’obbligo di rimozione. Nel quesito di cui ci occupiamo, caratterizzato da oltre 100 pneumatici abbandonati , senza alcun dubbio, si intuisce che trattasi di illecito commesso da titolare di ditta o comunque trattasi di rifiuto prodotto a seguito di attività di impresa e pertanto non addebitabile al cittadino privato. Il differente regime sanzionatorio, connesso alla diversa qualifica soggettiva, è da intendersi non con il riferimento al soggetto che materialmente pone in essere l’atto, quanto piuttosto al soggetto in capo al quale la condotta debba e possa essere imputata. Si sostiene quindi che se un soggetto, nonostante sia ritenuto formalmente privato, abbandona rifiuti non propri, ma derivanti da attività di impresa o enti, nei suoi confronti verrà comminata una sanzione penale; di contro, se un soggetto titolare di impresa o rappresentante di un ente, abbandona rifiuti propri e non attinenti all’attività e qualifica ricoperta, sarà sottoposto al regime di maggior favore previsto dalle sanzioni amministrative. Il caso considerato e caratterizzato da abbandoni di rifiuti speciali costituiti da oltre 100 Pneumatici fuori uso codice CER rientra nella fattispecie costituente reato di cui all’art.256 c. 1 let.a-b D.lgs 152/2006, e tenendo presente che tale rifiuto è classificato non pericoloso allo stesso è collegata a) la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

5. Pneumatici rifiuto o non rifiuto ?

In relazione all'ambito di riconducibilita' degli pneumatici giunti a fine vita alla disciplina dei "rifiuti" e' necessario evidenziare che la nozione di "pneumatico fuori uso" (categoria identificata con il codice 16.01.03 nell'elenco Europeo dei rifiuti) deve essere distinta, perche' diversa, da quella di "pneumatico usato", anche se eventualmente usurato.

Questo di solito è il primo ostacolo che si pone all’operatore addetto ai controlli nel momento in cui rileva depositi di pneumatici usati lasciando quali sempre l’operatore nel dilemma di capire se trattasi di rifiuto ( sottoposto a tutta la disciplina di cui alla parte IV del T.U.A.) o di merce svincolata da ogni obbligo ed adempimento .

La Corte di Cassazione, Sezione 3 penale con Sentenza 26 giugno 2012, n. 25207 si è occupata del fenomeno riuscendo a delineare chiaramente il problema con una precisa e puntuale ricostruzione dell’evoluzione normativa che ha interessato negli anni gli pneumatici usati. Fino all'adozione della Decisione n. 2000/532/CE (relativa alla riformulazione nell'elenco Europeo dei rifiuti), la voce 16.01.03 del codice CER designava gli "pneumatici usati", senza ulteriori specificazioni, e nella normativa del nostro Paese, dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 22 del 1997, il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1996 accomunava (nell'Allegato 1 - Suballegato 1) tra i rifiuti passibili di operazioni di recupero di materia secondo le procedure semplificate, con il medesimo codice 16.01.03, gli "pneumatici non ricostruibili" (punto 10.2) e quelli "ricostruibili" (punto 10.3) ed in entrambi i casi ne descriveva le caratteristiche facendo ricorso alla dizione"pneumatici usurati". Dopo la Decisione n. 2000/532/CE del 3 maggio 2000, entrata in vigore il 1 gennaio 2002, il codice CER 16.01.03 non e' piu' Intitolato "pneumatici usati", bensi' "pneumatici fuori uso" e tale modifica e' stata recepita nel nostro ordinamento interno con la Legge 31 luglio 2002, n. 179, articolo 23. Con il Decreto Ministeriale 9 gennaio 2003 (Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall'elenco di rifiuti non pericolosi) - emanato in esecuzione della Legge n. 179 del 2002 - e' stata esclusa la natura di "rifiuto" per gli pneumatici ricostruibili (eccettuati i casi in cui il detentore mostri la palese volonta' di disfarsene, oppure si tratti di componenti di veicoli fuori uso che abbiano complessivamente assunto la qualifica di rifiuto, che va estesa anche alle singole parti). Per completezza espositiva va rilevato che attualmente la disciplina degli pneumatici fuori uso e' posta dal Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, n. 82 (pubblicato sulla G.U. n. 131 dell'8 giugno 2011 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione), in attuazione della disposizione di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 228, comma 2, relativa alla definizione, attraverso un decreto del Ministro dell'ambiente, dei tempi e delle modalita' attuative dell'obbligo posto in capo ai produttori e importatori di pneumatici (dal comma 1 del medesimo articolo) di provvedere "singolarmente o in forma associata e con periodicita' almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sui territorio nazionale". Alla stregua della disciplina dianzi delineata va affermato - pertanto - che, secondo la normativa posta dalla Legge n. 179 del 2002 e dal Decreto Ministeriale 9 gennaio 2003:

  • costituiscono sicuramente "rifiuto" gli pneumatici fuori uso ed essi devono ritenersi destinati ad attivita' di recupero o smaltimento;

  • sono invece da considerarsi "non-rifiuto" gli pneumatici usati passibili di ricostruzione vedi Cass., Sez. 3, 23.1.2007, n. 8679, ma gia' Corte Cost., sentenza n. 378 del 30.12.2003) ed essi possono essere compravenduti come beni.



6. Procedura operativa  per le indagini di cui al reato di abbandono di rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso.

Ipotesi in ordine al reato di cui: - al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 192 sanzionato dal 256, comma 1,a carico di : ( ignoti o ……..) per aver effettuato un abbandono di rifiuti speciali non pericolosi (circa N..000 pneumatici fuori uso codice CER 160103 di varie marche e misure, per un volume di circa --- mc.) su un'area di mq. di proprietà di ________ ;

Trattandosi di reato e quindi un’attività di Polizia Giudiziaria bisogna tener presente che L’articolo 55 del C. P.P.” Funzioni della polizia giudiziaria” testualmente prevede che “1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati (347), impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, (348) ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant`altro possa servire per l`applicazione della legge penale .Tutta l’attività di indagine deve garantire l’osservanza di quanto disposto nel pre citato art 55. Da quanto riferito nel quesito posto ritengo molto validi gli indizi rilevati ovvero “talloncini con indicato il cliente (gommista)” pertanto si potrà effettuare una indagine partendo proprio dal soggetto “distributore” tenendo presente che la nozione di “coinvolgimento”, desunta dalla normativa comunitaria, è stata espressamente recepita dal legislatore nazionale con l’art. 178 del d.lgs. n. 152/2006 mentre l’art. 188 riguarda la Responsabilita' della gestione dei rifiuti e al 1° comma testualmente prevede “Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformita' agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilita' per l'intera catena di trattamento,restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilita',di regola, comunque sussiste.”

Il produttore o detentore di rifiuti, infatti, qualora non provveda all’autosmaltimento o al conferimento degli stessi a soggetti che gestiscono il servizio pubblico, può consegnarli ad altri soggetti, ma in tal caso ha l’onere di controllare che essi siano autorizzati alle attività di recupero o smaltimento di quella specifica tipologia di rifiuti. Ove non provveda a tali controlli, concorrerà con il soggetto qualificato nella commissione del reato previsto dall’art. 256 c. 1 d.lgs. n. 152/2006. Tanto sopra, partendo dal condivisibile presupposto che l’attività di chi produce e/o detiene i rifiuti in questione risulta gravata da una vera e propria posizione di garanzia in ordine al corretto andamento del ciclo del rifiuto e, dunque, finanche allo smaltimento del medesimo, come desumibile dal citato disposto dell’art. 188, e che tale onere impone di effettuare verifiche rigorose in ordine al fatto che il soggetto al quali i rifiuti vengono conferiti per le ulteriori fasi sia munito del necessario titolo autorizzativo. Per quanto riguarda le indagini del caso di cui al quesito si ritiene che le stesse debbano iniziare proprio dal gommista vale a dire dall’esame dei Registri di Carico e scarico , formulari presso il produttore ed estesi poi sull’eventuale terzo affidatario ( trasportatore) fino al termine della filiera ossia il recupero degli stessi. Si è certi che le sorprese non mancheranno tenendo in tal caso presente che tra gli illeciti più ricorrenti vi è quella del deposito irregolare dei pneumatici. Trattasi di aree di solito distanti ed estranee al luogo di lavorazione – officina- quasi sempre aree di stoccaggio abusive con l’intendo però di farle passare come depositi temporanei all’interno dei quali non vengono raccolti rifiuti ma beni usati suscettibili di riuso, nelle maggior parte dei casi la P.G. si trova in aree a destinazione diversa da quella artigianale es. uso agricolo ecc. gli pneumatici vengono trovati depositati su terreno vegetale mischiati alla rinfusa l’una con l’altro in evidente stato di abbandono e degrado. Oltre a valutare, in tal caso, ogni possibile violazione, anche di natura edilizia come il cambio di destinazione d’uso nel caso in cui il deposito avvenga in area diversa da quella artigianale, si ritiene di evidenziare, che la Corte di Cassazione, Sezione 3 penale Sentenza 26 giugno 2012, n. 25207 ha escluso l'esistenza di un deposito temporaneo e regolare di rifiuti, rilevando (sulla base del testimoniale raccolto e della acquisita documentazione fotografica) che l'abbandono degli pneumatici era caratterizzato da evidenti condizioni di degrado conservativo e che non sussisteva la prova del rispetto delle prescrizioni in termini di giacenza (non essendo stato istituito il registro attestante i periodici smaltimenti), in violazione delle prescrizioni poste dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183. Qualora l’operatore di P.G., come nel caso di specie non intenda o non può procedere a svolgere direttamente ed in modo autonomo le complesse indagini di verifica potrà anche comunicare la notizia di reato art 347 C.P.P. al P.M. con tutte le indicazioni ( fonte di prova) utili al prosieguo delle stesse , in tal caso sarà poi il magistrato a prendere la direzione dell’indagine e disporre secondo il caso e quindi ordinando a diverso organo di P.G. tutte le indagini necessarie come le opportune verifiche presso la sede del produttore o di chi altro coinvolto.

7. Procedura da seguire e atti da espletare:

procedura penale quale Ipotesi in ordine al reato di cui:

- al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 192 sanzionato dal 256, comma 1,a carico di : ( ignoti o ……..) per aver effettuato un abbandono di rifiuti speciali non pericolosi (circa N..100 pneumatici fuori uso codice CER 160103 di varie marche e misure, per un volume di circa --- mc.) su un'area di mq. di proprietà di ________ ;

NORMA VIOLATA : art. 192, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

SANZIONE PENALE : prevista dall'art. 256, comma 1 lett.a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda da euro 2.600 a euro 26.000) , non ammessa l’oblazione;

AUTORITA' alla quale inoltrare la N.C.R. : Procura della Repubblica presso il Tribunale;

AUTORITA' alla quale richiedere la rimozione dei rifiuti : Comune ai sensi dell’art 192 del D.lgs 152/2006;

 



ATTI DA ESPLETARE :

Procedura relativa alla comunicazione di notizia di reato;

1) Comunicazione di Notizia di reato ai sensi dell’art 347 C.P.P che potrà contenere:

  • Accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose art . 354 c. 2,3 c.p.p.;

  • Fascicolo fotografico effettuato ai sensi dell’art 354 c. 2,3 c.p.p;

  • Verbale di sequestro dell’area e/o dei rifiuti che secondo delle diverse finalità potrà essere SEQUESTRO PROBATORIO art. 253 (che può costituire oggetto di prova) o SEQUESTRO PREVENTIVO art. 321 (impedire la prosecuzione del reato) Codice di Procedura Penale;

  • Sommarie informazioni rese da persona informata art 351 c.p.p.;

  • Spontanee dichiarazioni rese dall’indagato art.350 c. 7 c.p.p.;

  • Verbale di identificazione e di elezioni del domicilio art 349/ 161 c.p.p.

  • Annotazioni di indagini art.357 c.p.p.;

Procedura per la rimozione dei rifiuti

  • comunicazione al Sindaco (Dirigente) per l’emanazione di rimozione dei rifiuti art 192 D.lgs 152/2006;

  • ordinanza del Sindaco (Dirigente) per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

 

1 Art. 192 D.lgs. 152 /2006 Norme in materia ambientale (pubblicato sul supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta ufficiale 14 aprile 2006 n. 88);