Cass. Sez. III n. 30406 del 18 luglio 2016 (Ud 8 apr. 2016)
Pres. Fiale Est. Di Nicola Ric. Bianca
Urbanistica.Natura dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo

La natura di sanzione amministrativa di carattere reale a contenuto ripristinatorio dell'ordine di demolizione comporta poi che esso conserva la sua efficacia anche nei confronti dell'erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento, potendo essere revocato solo nel caso in cui siano emanati, dall'ente pubblico cui è affidato il governo del territorio, provvedimenti amministrativi con esso assolutamente incompatibili, sicché detta sanzione è priva di finalità punitive e produce perciò effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso, con la conseguenza che tali caratteristiche dell'ordine di demolizione escludono la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale di "pena" elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU.

RITENUTO IN FATTO

1. F.B. ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte d'appello di Salerno ha rigettato l'istanza diretta ad ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione con riferimento alla realizzazione di un fabbricato eseguito in violazione della normativa edilizia ed antisismica di cui alla sentenza emessa in data 10 aprile 2008 dalla stessa Corte d'appello e passata in giudicato in data 5 febbraio 2009.

2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza, la ricorrente, tramite il difensore, articola cinque motivi di impugnazione, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

Con essi deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 sul rilievo che, con riferimento alle opere edili realizzate, è documentalmente risultato essere stata proposta la relativa domanda di sanatoria degli illeciti, la cui pendenza rende pacificamente inefficace l'ordinanza di demolizione (primo motivo); lamenta, poi, la violazione di legge per omessa notifica dell'ingiunzione di demolizione agli eredi della signora R.F., posto che la ricorrente sarebbe una degli eredi del bene immobile in relazione al quale l'ordine di demolizione era stato disposto e tanto sul rilievo che l'ordine di demolizione ha carattere reale e ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene, con la conseguenza che quest'ultimo ha diritto alla notificazione della ingiunzione a demolire (secondo motivo); denunzia, ancora, violazione di legge sul rilievo che l'ordinanza di demolizione va correttamente qualificata come pena e non come sanzione amministrativa accessoria, con la conseguenza che trovano applicazione le norme in materia di estinzione della pena inflitta con la sentenza di condanna in caso di specie l'art. 171 c.p. (terzo motivo); eccepisce la mancanza, contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che l'ordinanza impugnata non si sarebbe fatta carico di scrutinare le procedure di censure (quarto motivo); si duole, infine, del fatto che la Corte territoriale non ha disposto talune integrazioni istruttorie al fine di valutare che il manufatto fosse suscettibile di concessione del permesso di costruire in sanatorial che fosse stata presentata domanda di sanatoria nonchè versati i relativi oneri (quinto motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.

2. I motivi di ricorso, essendo tra loro strettamente collegati, possono essere congiuntamente esaminati.

Va preliminarmente chiarito che la ricorrente si era doluta, nella sede di merito, del fatto che l'ingiunzione a demolire l'immobile fosse ineseguibile in ragione dell'intervenuto decesso della condannata, R.F..

La Corte territoriale, dopo aver rilevato che nei confronti della F. era stata rilasciata, su sua istanza, autorizzazione a demolire il manufatto abusivo "in proprio" con la concessione di un termine per l'inizio dei lavori dal giorno 1 settembre fino al 30 settembre 2015, ha respinto l'istanza sul rilievo che la morte della persona condannata fosse intervenuta successivamente al passaggio in giudicato della pronuncia e che quindi l'ordine di demolizione non poteva ritenersi estinto con la morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza, non avendo detto ordine natura penale, bensì di sanzione amministrativa.

3. Da ciò consegue che il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo sono del tutto nuovi e, come tali, la loro proposizione non è consentita nel giudizio di impugnazione del provvedimento gravato, il cui perimetro è sostanzialmente delimitato dal terzo motivo che è stato correttamente rigettato, avendo la Corte del merito fatto buon governo del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità ed al quale occorre dare continuità secondo il quale l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna per reato edilizio, non è estinto dalla morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza (Sez. 3, n. 3861 del 18/01/2011, Baldinucci, Rv. 249317).

Ciò si spiega in ragione del fatto che l'ordine di demolizione non ha natura penale ma di sanzione amministrativa accessoria e quindi esso si sostanzia in un atto dovuto perchè normativamente previsto in termini di obbligatorietà con riferimento ad opere edili abusivamente realizzate.

Ed infatti tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di una pena accessoria e neppure di una misura di sicurezza cosicchè l'applicazione di detta sanzione non è suscettibile di alcuna valutazione discrezionale.

Infatti l'attribuzione al giudice di un autonomo potere di emettere provvedimenti ripristinatori specifici, qualora perduri la situazione di illegalità offensiva dell'interesse protetto dalla norma penale violata, si spiega con il fatto che egli è garante della tutela assicurata dalla legislazione urbanistica anche quando l'autorità amministrativa non sia rimasta inerte, ma abbia essa stessa adottato provvedimenti analoghi per eliminare l'abuso edilizio.

Perciò, non avendo l'ordine di demolizione natura di sanzione penale, non può certamente ipotizzarsi, come opina la ricorrente, l'estinzione dello stesso ai sensi dell'art. 171 c.p..

La natura di sanzione amministrativa di carattere reale a contenuto ripristinatorio dell'ordine di demolizione comporta poi che esso conserva la sua efficacia anche nei confronti dell'erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento, potendo essere revocato solo nel caso in cui siano emanati, dall'ente pubblico cui è affidato il governo del territorio, provvedimenti amministrativi con esso assolutamente incompatibili (Sez. 3, n. 42699 del 07/07/2015, Curcio, Rv. 265193), sicchè detta sanzione è priva di finalità punitive e produce perciò effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso, con la conseguenza che tali caratteristiche dell'ordine di demolizione escludono la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale di "pena" elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540).

4. Peraltro, la presentazione di un'istanza di condono sarebbe parimenti irrilevante ai fini dell'invocata revoca dell'ingiunzione atteso che l'ordine di demolizione (risalente nel caso in esame all'anno 2009) non può essere neutralizzato dalla possibilità che in tempi lontani e non prevedibili potranno essere emanati atti amministrativi favorevoli al condannato, in quanto non è possibile rinviare a tempo indeterminato la tutela degli interessi urbanistici che l'ordine di demolizione mira a reintegrare (Sez. 3, n. 38997 del 26/09/2007, Di Somma, Rv. 237815).

Ciò in quanto le situazioni di fatto o giuridiche che possono determinare una incompatibilità con l'ordine di demolizione devono essere caratterizzate dai requisiti dell'assolutezza e dell'attualità, non assumendo alcuna rilevanza le situazioni dirette ad ipotizzare una incompatibilità futura e neppure quelle fondate su circostanze meramente eventuali dovendosi ribadire che la sanzione demolitoria è caratterizzata in senso essenzialmente riparatorio, ha carattere reale e ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene, senza che rilevi il fatto che esso sia o meno l'autore dell'abuso.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016