Cass. Sez. III n. 40233 del 29 settembre 2014 (Cc 27 mag. 2014)
Presidente: Teresi Estensore: Andronio Imputato: Altomari
Urbanistica.Operazioni di demolizione e preventiva notifica di un invito allo sgombero dei locali

Il provvedimento con cui il P.M. ordina la demolizione di una costruzione abusiva non deve essere necessariamente preceduto dalla notifica di un invito a liberare l'immobile da persone o da cose, in quanto questo è atto non previsto specificamente da alcuna disposizione di legge, che attiene non alla esistenza o alla legittimità del titolo esecutivo, ma alla fase materiale dell'esecuzione, ed ha il solo scopo di agevolare le operazioni di abbattimento.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 27/05/2014
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1401
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - rel. Consigliere - N. 46129/2013
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Altomari Bambina, nata il 12 marzo 1958;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Rossano del 24 luglio 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale ROMANO Giulio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza del 24 luglio 2013, il Tribunale di Rossano ha respinto l'incidente di esecuzione proposto dalla ricorrente avverso l'invito del pubblico ministero del 20 novembre 2012 a provvedere alla rimozione di quanto presente in un immobile abusivo, essendo previsto per il successivo 20 gennaio 2013 l'inizio delle attività di demolizione dello stesso.
Con tale ordinanza - premesso che il decreto del 15 marzo 2011 con cui si era ordinata la demolizione era stato già oggetto di incidente di esecuzione definito con ordinanza di inammissibilità a sua volta impugnata in cassazione con ricorso dichiarato inammissibile - il Tribunale ha rilevato che: a) l'omessa notificazione all'interessata dell'invito a sgombrare non è causa di nullità della procedura esecutiva, in quanto l'atto non notificato attiene alla fase meramente materiale dell'esecuzione; b) l'interessata era stata comunque destinataria di un precedente invito a sgombrare del 24 marzo 2011, da lei regolarmente ricevuto. 2. - Avverso tale provvedimento l'interessata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) di non avere ricevuto la notificazione dell'invito a sgomberare; 2) la manifesta illogicità della motivazione quanto al fatto che la ella avrebbe comunque potuto provvedere allo sgombero, essendo già stato destinataria di un precedente invito a sgombrare del 24 marzo 2011.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile.
3.1. - Quanto al primo motivo di doglianza, il Tribunale ha correttamente rilevato che, ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen., l'organo deputato all'esecuzione dell'ordine di demolizione è il pubblico ministero, che provvede alla preventiva elaborazione di un programma esecutivo, anche previo accordo con le pubbliche amministrazioni competenti. In tale quadro, l'omessa notificazione nei confronti di uno dei soggetti interessati dell'invito a sgombrare non attiene ne' all'esistenza ne' alla legittimità del titolo, ma alla fase meramente materiale dell'esecuzione. L'invito a sgomberare, del resto, non è un atto dovuto, in quanto non specificamente previsto da alcuna disposizione di legge, ma emesso dal pubblico ministero, in via del tutto facoltativa, al solo scopo di facilitare le operazioni di demolizione. In altri termini, tale atto, dunque, non costituisce presupposto necessario per l'esecuzione della demolizione ne' presupposto di legittimità delle modalità esecutive.
Ne deriva la manifesta infondatezza della censura della ricorrente. 3.2. - Il secondo motivo di doglianza è inammissibile per genericità. La circostanza che la ricorrente sia stata destinataria di un precedente invito a sgombrare del 24 marzo 2011, le valutazioni del Tribunale di tale circostanza e le critiche della ricorrente a tali valutazioni sono, infatti, rese irrilevanti da quanto già osservato circa la non necessità della notificazione dell'invito a sgomberare nell'esecuzione dell'ordine di demolizione. 4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2014