Cass.Sez. III n. 43123 del 7 novembre 2012 (Ud. 25 set.2012)
Pres. Gentile Est.Sarno Ric.PG in proc. Giallombardo ed altro
Urbanistica. Lottizzazione in zona urbanizzata e falso del professionista  

Si ha lottizzazione non soltanto nelle zone assolutamente inedificate ma anche in quelle parzialmente urbanizzate nelle quali si configuri un'esigenza di raccordo col preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere di urbanizzazione. Al di là della questione nominalistica il fatto che il soggetto assuma l'impegno a realizzare una consistente serie di opere di urbanizzazione primaria e secondaria per l'effetto della stipula di una convenzione urbanistica, rende evidente la necessità sostanziale di urbanizzazione ed esclude che la zona possa considerarsi urbanizzata.
Sia il progetto sia la relazione ad esso allegata sono atti professionali che per legge devono essere prodotti a corredo della domanda di permesso di costruire, che per legge richiedono un titolo di abilitazione e che sono vietati a chi non sia autorizzato allo esercizio della professione specifica. É dunque pacificamente da ritenere la sussistenza del reato di cui all'art. 481 cod. pen. anche nel caso in cui i dati esposti e le relazioni dei tecnici riguardano opere già eseguite e tali considerazioni non possono che valere evidentemente anche per la documentazione allegata alla domanda di variante in sanatoria

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