Cass. Sez. III n. 30844 del 10 luglio 2018 (Ud 11 mag 2018)
Presidente: Di Nicola Estensore: Ramacci Imputato: Spica
Urbanistica.Piattaforma con struttura intelaiata in cemento armato
 
 La realizzazione di una piattaforma con struttura intelaiata in cemento armato costituisce senza dubbio un'opera di trasformazione urbanistica che, in quanto tale, necessita del permesso di costruire



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 15/9/2017 ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di quella città il 17/6/2016 ed appellata da Giovan Battista SPICA, che ha assolto dai reati di cui ai capi B), C), D) ed E) dell’imputazione, rideterminando la pena per il residuo capo A), per la realizzazione, in assenza del permesso di costruire, di una piattaforma con struttura intelaiata in cemento armato di circa 60 mq (in Balsetrate, il 26/10/2013).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando che per la realizzazione del manufatto non sarebbe necessario alcun titolo abilitativo e che, in ogni caso, l’intervento risulterebbe sanato in forza di d.i.a. della quale i giudici del merito non avrebbero tenuto conto.

3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

4. Con un terzo motivo di ricorso  denuncia la violazione di legge, concretatasi nell’avere i giudici del merito concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla demolizione del manufatto senza adeguata motivazione.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.  


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. L’art. 10, lett. a) del d.P.R. 380\01 individua, tra gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, quelli di nuova costruzione, la cui descrizione viene fornita dall’articolo 3 dello stesso T.U. nella lettera e), ove si specifica che si intendono come tali tutti gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti (che riguardano, lo si ricorda, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia).
La stessa disposizione specifica, poi, che sono comunque da considerarsi come interventi di nuova costruzione tutta una serie di opere singolarmente indicate in un elenco la cui natura è meramente esemplificativa e ricavata utilizzando le qualificazioni operate dalla giurisprudenza, come emerge dalla semplice lettura della della relazione illustrativa al T.U.
Ai suddetti interventi vanno poi aggiunti quelli eventualmente individuati con legge dalle regioni ai sensi del comma terzo del menzionato articolo 3 e che pertanto, in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire.  
Sono pertanto soggetti a permesso di costruire, sulla base di quanto disposto dal T.U., tutti gli interventi che, indipendentemente dalla realizzazione di volumi, incidono sul tessuto urbanistico del territorio, determinando una trasformazione in via permanente del suolo inedificato (cfr. Sez. 3, n. 1308 del 15/11/2016 (dep.2017), Palma, Rv. 268847; Sez. 3, n. 4916 del 13/11/2014 (dep.2015), Agostini, Rv. 262475; Sez. 3, n. 8064 del 2/12/2008 (dep. 2009), P.G. in proc. Dominelli e altro, Rv. 242741; Sez. 3, n. 6930 del 27/1/2004, Iaccarino, Rv. 227566; Sez. 3, n. 6920 del 21/01/2004, Perani, Rv. 227565; Sez. 3, n. 38055 del 30/9/2002, Raciti, Rv. 222849 ed altre prec. conf.).

3. Ciò posto, appare di tutta evidenza che la realizzazione di  di una piattaforma con struttura intelaiata in cemento armato (di circa 60 mq) costituisce senza dubbio un'opera di trasformazione urbanistica che, in quanto tale, necessita del permesso di costruire, nella fattispecie mai conseguito.

4. Va peraltro rilevato, con riferimento alla d.i.a di cui tratta il primo motivo di ricorso, che trattasi di documento che, ancorché acquisito agli atti, questa Corte non potrebbe comunque esaminare. Inoltre, quanto affermato dal ricorrente, secondo cui solo una delle d.i.a. presentate sarebbe stata presa in considerazione, risulta smentito da quanto riportato nella sentenza di primo grado (pag. 3), laddove si specifica che, nel corso dell’escussione del teste AGUSA, dell’ufficio tecnico del comune di Balestrate, questi aveva riferito che entrambe le d.i.a. “in sanatoria” presentate dall’imputato erano state “esitate negativamente”, aggiungendo che, per l’opera in questione, si era ritenuto necessario il permesso di costruire ed anche che l’intervento si poneva in contrasto, quanto alle dimensioni, con le previsioni del regolamento edilizio.

5. Parimenti infondato risulta il secondo motivo di ricorso.
Il diniego delle circostanze generiche è stato giustificato, del tutto correttamente, dai giudici del gravame, i quali hanno posto in evidenza l’assenza di validi elementi di valutazione, così adeguandosi alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il riconoscimento delle attenuanti generiche presuppone la sussistenza di positivi elementi di giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi negativi connotanti la personalità del reo, cosicché deve ritenersi legittimo il diniego operato dal giudice in assenza di dati positivi di valutazione (Sez. 3, n. 19639 del 27/1/2012, Gallo, Rv. 252900; Sez. 1, n. 3529 del 22/9/1993, Stelitano, Rv. 195339 ;  Sez. 6,  n. 6724 del 1/2/1989, Ventura, Rv. 181253).

6. Per ciò che riguarda, infine, il terzo motivo di ricorso, osserva il Collegio che il ricorrente richiama un minoritario indirizzo giurisprudenziale che può ritenersi ormai superato, essendosi recentemente affermato che il giudice legittimamente può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera abusiva, senza dover procedere a specifica motivazione sul punto, essendo questa implicita nell'emanazione dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza, che, in quanto accessorio alla condanna del responsabile, è emesso sulla base dell'accertamento della persistente offensività dell'opera stessa nei confronti dell'interesse protetto (Sez. 7, n. 9847 del 25/11/2016  (dep.2017), Palma, Rv. 269208. Conf. Sez. 3 n. 7283 del 9/2/2018, Mistretta non ancora massimata).

7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in data 11/5/2018