 TAR Campania (NA) Sez. V n. 3683 del 11 maggio 2010
TAR Campania (NA) Sez. V n. 3683 del 11 maggio 2010
Rifiuti. Ordinanze contingibili ed urgenti
Il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, o anche avente valenza ambientale, giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento unicamente in presenza di un’”urgenza qualificata”, in relazione alle circostanze del caso concreto, che deve essere debitamente esplicitata in specifica motivazione sulla necessità e l’urgenza di prevenire il grave pericolo alla cittadinanza; ciò in quanto il principio partecipativo alla base della comunicazione di avvio del procedimento ha carattere generalizzato ed impone, alla luce delle regole fissate dall’art. 7 L. n. 241/1990, che l’invio di essa abbia luogo in tutte quelle situazioni nelle quali la possibilità di coinvolgere il privato non sia esclusa da esigenze di celerità che caratterizzano la fattispecie e che devono essere puntualmente esplicitate nel provvedimento in concreto adottato. L’obbligo della comunicazione sussiste allorché l’invio della stessa risulti in concreto compatibile con il procedimento alla base del provvedimento, in considerazione del provvedimento stesso in più fasi o del passaggio di un certo lasso di tempo dell’attività sfociata nell’adozione dell’atto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 03683/2010 REG.SEN.
 N. 01489/2010 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
 
 (Sezione Quinta)
 
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 Sul ricorso numero di registro generale 1489 del 2010, proposto da:
 Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta -  Articolazione  Territoriale di Caserta, con sede in Caserta, al Corso Giannone, n. 50,  in  persona del legale rappresentante pro-tempore, Scialdone Antonio,  rappresentato  e difeso dall’Avv. Vincenzo Mirra ed elettivamente domiciliato presso lo  studio  dell’Avv. Francesco Ferrante in Napoli, alla Via G. Bruno, n. 156;
 contro
 il Comune di Caserta, in persona del legale rappresentante pro -  tempore,  rappresentato e difeso dall’Avv. Amedeo Di Meo ed elettivamente  domiciliato  presso lo studio dell’Avv. Domenico Letizia in Napoli, alla Via Nuova  Poggioreale, n. 45/A;
 
 per l’annullamento
 
 del provvedimento di diffida del Comune di Caserta del 22.12.2009, prot.  n.  115654, a firma del Coordinatore Generale dell’Area Lavori Pubblici,  Ecologia ed  Ambiente, con il quale si diffida “il Consorzio Unico di Bacino delle  Province  di Napoli e Caserta, con sede in Caserta, al C. so Giannone, n. 50 a  provvedere,  entro dieci giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla  bonifica e  ripristino ambientale dell’area in questione, predisponendo gli atti e  gli  interventi ai sensi delle vigenti norme”.
 
 
 VISTO il ricorso con i relativi allegati;
 VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune;
 VISTI gli atti tutti della causa;
 VISTO l’art. 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come da ultimo  formulato  dall’art. 9 della legge 21 luglio 200, n. 205;
 VISTA la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento  impugnato;
 
 UDITA alla Camera di Consiglio del 22 aprile 2010 la relazione del cons.  dr.  Cernese;
 
 RITENUTO in fatto e CONSIDERATO in diritto:
 FATTO e DIRITTO
 1. Preliminarmente rileva il Collegio che sussistono i presupposti per  l’emanazione di una sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt.  21 e 26  della L. n. 1034 del 1971, in quanto il contraddittorio è integro, non  si  ravvisano ragioni per accertamenti istruttori ed i difensori presenti  alla  Camera di Consiglio del 22 aprile 2010 sono stati interpellati in  proposito e  non hanno opposto alcuna obiezione; tanto perché il ricorso
 
 è manifestamente fondato.
 
 2. Esso è rivolto avverso il provvedimento adottato dal Dirigente  Coordinatore  Generale dell’Area Lavori Pubblici, Ecologia ed Ambiente del Comune di  Caserta  nei confronti del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e  Caserta,  con sede in Caserta, al C. so Giannone, n. 50, con cui - richiamati il  D.L. vo  n. 267/2000 ed il D.L. vo n. 152/2006 - si diffidava il predetto  Consorzio a  provvedere entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento “alla  bonifica  ed al ripristino ambientale dell’area in questione predisponendo gli  atti e gli  interventi ai sensi delle vigenti norme”.
 
 Il suddetto provvedimento consegue alla nota prot. n. 112800 del  14.12.2009,  pervenuta al predetto Settore in data 22.12.2009 con cui il Comando  Carabinieri  per la Tutela dell’Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Caserta  aveva  comunicato di avere effettuato in data 5.11.2009, congiuntamente a  personale del  Dipartimento Provinciale A.R.P.A.C., un sopralluogo presso il sito di  stoccaggio  di R.S.U. ubicato in località Lo Uttaro denominato “Panettone” per un  presunto  inquinamento ambientale e dalle cui risultanze era emerso che “in  seguito a  lavori di ripristino e di sistemazione di teli HDPE (cosiddetta  geomembrana) era  stato incontrollatamente depositato tra la vegetazione del materiale  residuo dei  suddetti teli”.
 
 3. Al fine di una corretta (ri)qualificazione del potere esercitato dal  Comune  di Caserta, necessita evidenziare che l’impugnata ordinanza (solo  impropriamente  denominata quale “diffida”, atteso il suo indubbio contenuto  provvedimentale,  come tale immediatamente precettivo), nonostante il contestuale e  duplice  richiamo alla normativa di cui al D.L. vo n. 267/2000 (T.U. degli Enti  Locali) e  del D.L. vo n. 152/2006 (T.U. sull’ Ambiente), deve considerarsi  espressione del  potere previsto da tale ultimo Testo Unico perché, in materia  ambientale, in  ipotesi di abbandono incontrollato di rifiuti, secondo la recente  sentenza del  Consiglio di Stato n. 3765 del 12.6.2009 è esclusa la possibilità di  ricorrere  allo strumento atipico e eccezionale costituito dall’ordinanza  contingibile ed  urgente, rientrando tali fattispecie espressamente nel campo di  applicazione  dell’art. 192 D.L. vo n. 152/2006 che, a fronte di situazioni di  inquinamento  ambientale, appresta uno specifico rimedio; pertanto non può  condividersi la  tesi del resistente Comune per la quale, nella fattispecie,  sussisterebbero i  presupposti per emettere entrambi i tipi di ordinanza, né è possibile  attribuire  all’impugnato provvedimento un carattere “misto” che non potrebbe non  ingenerare  dubbi sul tipo di potere esercitato ed, in buona sostanza sulla legalità   dell’azione amministrativa.
 
 Né, nel caso di specie, in mancanza di puntuale e specifica motivazione  relativamente al pericolo attuale e concreto per la pubblica e privata  incolumità, il ricorso allo strumento straordinario dell’ordinanza di  necessità  ed urgenza può essere fatto automaticamente derivare dalla nota prot. n.  112800  del 14.12.2009 con cui i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di  Caserta  avevano comunicato al Comune che, in occasione di un sopralluogo  effettuato in  data 5.11.2009 presso il sito di stoccaggio di rifiuti solidi urbani  sito in  località Lo Uttaro denominato “Panettone”, avevano rilevato che, in  seguito a  lavori di ripristino e sistemazione di teli HDPE (geomembrana), posti a  copertura del sito, eseguiti alla fine di settembre del 2009, rifiuti  costituiti  da detti teli, erano stati depositati in modo incontrollato, al suolo  tra la  vegetazione spontanea, sollecitando, quindi, l’adozione di  provvedimenti.
 
 4. Ciò precisato, nel merito, il ricorso è (manifestamente) fondato in  relazione  ai dedotti profili di eccesso di potere (per travisamento dei fatti,  difetto di  istruttoria e contraddittorietà), di violazione del D.L. vo n. 152/2006,  nonché  di violazione delle ordinanze commissariali n. 93 del 29.5.2009, n. 443  del  10.11.2006, n. 501 del 29.12.2006 (terza censura), nonché di violazione  degli  artt. 7 e 3 L. n. 241/1990 (seconda censura).
 
 5. Come la giurisprudenza ha evidenziato in numerose occasioni (ex  multis, Cfr:  T.A.R. Campania, sez. V, 6 ottobre 2008, n. 13004), in caso di  rinvenimento di  rifiuti da parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque il titolare  in uso  di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere della  fattispecie di  abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non  viene  individuato a suo carico l’elemento soggettivo del dolo o della colpa,  per cui  lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di   rimozione e rimessione in pristino (Cfr: T.A.R. Campania, Sez. I; 19  marzo 2004,  n. 3042, T.A.R. Toscana, 12 maggio 2003, n. 1548, C. di S., IV Sez. 20  gennaio  2003, n. 168).
 
 Tanto perché l’art. 14 D.L. vo 5 febbraio 1997, n. 22, in tema di  divieto di  abbandono incontrollato sul suolo e nel suolo, oltre a chiamare a  rispondere  dell’illecito ambientale l’eventuale “responsabile dell’inquinamento”,  accolla  in solido anche al proprietario dell’area la rimozione, l’avvio a  recupero o lo  smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi, ma ciò  solo nel  caso in cui la violazione fosse imputabile a titolo di dolo o di colpa  (Cfr:  T.A.R. Lombardia, Sez. I, 26 gennaio 2000, n. 292 e T.A.R. Umbria 10  marzo 2000,  n. 253).
 
 6. Tale rigorosa disciplina trova conferma nel sistema normativo  attualmente  vigente, quale quello risultante dal D.L. vo n. 152/2006 in tema di  ambiente,  che all’art. 152, comma 3, sanzione chiunque viola i divieti di cui ai  commi 1 e  2 imponendogli di << procedere alla rimozione, all’avvio a  recupero o allo  smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dei luoghi in solido con il  proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento  sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di  colpa,  in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti  interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il sindaco dispone con  ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui  provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei  soggetti  obbligati ed al recupero delle somme anticipate >>.
 
 In siffatto disposto normativo tutto incentrato su una rigorosa tipicità   dell’illecito ambientale, alcun spazio v’è per una responsabilità  oggettiva, nel  senso che - ai sensi dell’art. 192 - per essere ritenuto responsabili  delle  violazione dalla quale è scaturita la situazione di inquinamento,  occorre  quantomeno la colpa. E tale regola di imputabilità a titolo di dolo o  colpa non  ammette eccezioni anche in relazione ad un’eventuale responsabilità  solidale del  proprietario dell’area ove si è verificato l’abbandono ed il deposito  incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.
 
 7. Nella fattispecie in esame la necessità di realizzare una serie di  interventi  tesi alla salvaguardia delle matrici ambientali del sito “Panettone”,  sottoposte  a severe criticità e poste a rischio di inquinamento (come evidenziato  dalla  relazione del Dipartimento Missioni Aree Siti ed Impianti della  Presidenza del  Consiglio a seguito di sopralluogo effettuato in data 18.9.2009), era  stata  rappresentata in data 22.9.2009, con nota prot. 026275, dal Capo  missione Aree  Siti ed Impianti il quale aveva richiesto all’Articolazione di Caserta  del  Consorzio Unico di Bacino di realizzare una serie di interventi che  quest’ultimo  aveva realizzato proprio in ragione delle carenze imputabili alla  pregressa  gestione del sito.
 
 Tuttavia, proprio per superare la situazione di criticità ambientale in  cui  versava il sito di stoccaggio di R.S.U. ubicato in località Lo Uttaro  denominato  “Panettone”, considerando, altresì, la prevedibile pratica impossibilità  di  risalire agli autori materiali dell’abbandono dei rifiuti incontrollati e   reprimere i responsabili degli abusi, il Commissario Straordinario di  Governo  per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania con le rubricate  ordinanze n. 93  del 29.5.2006, n. 443 del 10.11.2006, n. 501 del 29.12.2006, aveva  inteso creare  una forma speciale di gestione dei rifiuti presenti nel sito predetto,  dando una  puntuale e rigorosa disciplina dei compiti da espletare da parte dei  soggetti  designati a svolgere l’attività di bonifica e ripristino ambientale.
 
 In particolare, tra l’altro, era stato disposto:
 
 - con l’ordinanza n. 93 del 29.5.2009 di autorizzare le società FIBE  S.p.a. e  FIBE Campania S.p.a., ai sensi dell’art. 13 del D.L. vo n. 22/1997 e  successive  modificazioni ed integrazioni, alle attività di stoccaggio provvisorio  di RSU  presso l’impianto di trasferenza in loc. “Lo Uttaro” del Comune di  Caserta, per  le finalità connesse al funzionamento del sistema impiantistico  regionale,  stabilendo che le società FIBE S.p.a. e FIBE Campania S.p.a.,  preliminarmente  all’utilizzo, avrebbero provveduto allo svuotamento dei liquidi di  percolazione  accumulati presso il suddetto impianto ed, inoltre, che la gestione  delle  attività autorizzate avrebbe dovuto prevedere un idoneo servizio di  guardiania e  di vigilanza dell’impianto;
 
 - con l’ordinanza n. 443 del 10.11.2006 “a) di avviare le attività di  trasformazione dei suddetti rifiuti speciali - di cui all’ordinanza  Sindacale  prot. n. 102147/2006 - presso l’area di trasferenza gestita dal  Consorzio di  Bacino ACSA CE/3, sita in località “Lo Uttaro” del Comune di Caserta;  per la  successiva collocazione presso l’antistante sito di stoccaggio “Lo  Uttaro” - in  gestione della società FIBE Campania S.p.a.;
 
 c) di affidare al Consorzio ACSA CE/3 le attività di gestione operativa  previste  dal presente provvedimento;
 
 d) di stabilire che la FIBE Campania S.p.a. curerà la gestione  amministrativa  delle attività di stoccaggio provvisorio”;
 
 - con l’ordinanza n. 501 del 29.12.2006, che la gestione operativa delle   suddette attività sarebbe stata affidata al Consorzio ACSA CE/3; di  stabilire  che la FIBE Campania S.p.a. avrebbe curato la gestione amministrativa  delle  attività di stoccaggio provvisorio.
 
 8. Pertanto nelle suddette ordinanze si stabiliva che la gestione dello  stoccaggio dei rifiuti e di altre attività complementari (vigilanza,  disinfezione, prelievo e smaltimento del percolato) sarebbe stata a  carico  esclusivo delle società FIBE S.p.a. e FIBE Campania S.p.a.  (successivamente le  due società venivano commissariate e le loro funzioni surrogate dal  Commissario  ad acta per la Provincia di Caserta), mentre l’articolazione  territoriale di  Caserta del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta  avrebbe  svolto specifica gestione del personale e dei mezzi d’opera nell’ambito  delle  attività per l’area di salvataggio denominata “Panettone”.
 
 Il Comune di Caserta - in violazione di quanto prescritto nelle suddette   ordinanze e senza che, sul punto, la sua difesa giudiziale nulla abbia  controdedotto - pretende di chiamare a rispondere della messa in  sicurezza del  sito il Consorzio ricorrente, senza tener conto che a quest’ultimo era  stata  attribuita unicamente la gestione operativa di abbancamento dei rifiuti e  la  gestione del personale e dei mezzi d’opera, mentre la gestione dei  rifiuti e  delle relative attività di stoccaggio dell’ara denominata “Panettone”  era a  carico delle società FIBE S.p.a. e FIBE Campania S.p.a. e, dopo il  commissariamento, del Commissario ad Acta per gli ex siti FIBE Campania  S.p.a.,  soggetti che, d’altronde, alla stregua della normativa vigente in  materia di  rifiuti, avendoli preso in carico attraverso la registrazione dei  relativi FIR  (Formulario di Identificazione Rifiuti) che attestano la concreta  gestione dei  rifiuti stessi da parte del soggetto che effettua la registrazione,  devono  considerarsi titolari proprietari dei rifiuti.
 
 9. Ne deriva, altresì, la violazione del D.L. vo n. 152/2006, atteso che  con il  provvedimento impugnato non solo viene imposto un intervento di bonifica  a  carico di un soggetto incompetente a farlo, ma anche in relazione ad una   (presunta) violazione ambientale che sicuramente non è imputabile alle  attività  concretamente svolte dal Consorzio, il quale, anzi, aveva concordato con  il Capo  missione Aree, Siti ed Impianti (prot. n. 026275 del 22.9.2009), la  realizzazione degli interventi tesi alla salvaguardia delle matrici  ambientali  del sito in parola proprio in ragione delle gravi carenze gestionali, in  merito  allo stoccaggio, imputabili unicamente alle società FIBA S.p.a. e FIBE  Campania  S.p.a., in seguito commissariate.
 
 10. Ma fondata è anche la seconda censura, con la quale è dedotta la  violazione  degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/1990, per mancata comunicazione  dell’avviso dell’avvio del procedimento con la conseguente inosservanza  delle  regole che garantiscono la partecipazione dell’interessato  all’istruttoria  amministrativa.
 
 11. Nella fattispecie, in relazione alla peculiare e complessa  problematica  sottesa all’impugnato provvedimento di bonifica e ripristino ambientale  del sito  “Panettone”, era indispensabile instaurare un previo contraddittorio con  il  soggetto destinatario della “diffida” (che, come rilevato, ha contenuto  immediatamente precettivo, senza alcun rinvio, a futuri provvedimenti),  consentendo a quest’ultimo di svolgere le proprie argomentazioni già  nell’ambito  del procedimento amministrativo e fornire all’amministrazione nuovi  elementi di  conoscenza e valutazione utili all’esercizio del potere discrezionale,  specie  alla luce delle ordinanze commissariali, delle quali non si fa alcun  cenno nel  predetto provvedimento.
 
 Orbene, non avendo l’Amministrazione Comunale ritenuto di dover  addivenire con  il Consorzio ad una soluzione concordata con l’interessato ed optando,  in  alternativa, per lo strumento autoritativo dell’ordinanza era necessario  un  coinvolgimento, a pieno titolo, del Consorzio destinatario dell’atto,  consentendogli, altresì, di partecipare in contraddittorio agli  accertamenti ed  alle verifiche per individuare la soluzione tecnica e logistica ottimale  per la  messa in sicurezza del sito.
 
 12. Il Collegio condivide quanto rilevato in giurisprudenza secondo la  quale il  ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, o anche  avente  valenza ambientale, giustifica l’omissione della comunicazione di avvio  del  procedimento unicamente in presenza di un’”urgenza qualificata”, in  relazione  alle circostanze del caso concreto, che deve essere debitamente  esplicitata in  specifica motivazione sulla necessità e l’urgenza di prevenire il grave  pericolo  alla cittadinanza (C.f.r.: T.A.R. Campania, Sez. V, 3.2.2005, n. 764);  ciò in  quanto il principio partecipativo alla base della comunicazione di avvio  del  procedimento ha carattere generalizzato ed impone, alla luce delle  regole  fissate dall’art. 7 L. n. 241/1990, che l’invio di essa abbia luogo in  tutte  quelle situazioni nelle quali la possibilità di coinvolgere il privato  non sia  esclusa da esigenze di celerità che caratterizzano la fattispecie e che  devono  essere puntualmente esplicitate nel provvedimento in concreto adottato.
 
 Secondo la giurisprudenza elaborata in materia di ordinanze contingibili  ed  urgenti, ma da ritenersi espressione di un principio generale, l’obbligo  della  comunicazione sussiste allorché l’invio della stessa risulti in concreto   compatibile con il procedimento alla base del provvedimento, in  considerazione  del provvedimento stesso in più fasi o del passaggio di un certo lasso  di tempo  dell’attività sfociata nell’adozione dell’atto (Cfr: T.A.R. Calabria,  Catanzaro,  Sez. I, 27.4.2005, n. 692).
 
 La situazione da ultimo evidenziata è proprio attinente alla fattispecie  in  esame, in quanto le ragioni che hanno giustificato l’adozione  dell’ordinanza  impugnata sono da ricondursi ad un sopralluogo nel sito in questione  effettuato  dal Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente - Nucleo Operativo  Ecologico  di Caserta in data 5.11.2009 allorquando si riscontrava che “era ancora  in corso  il citato incendio di rifiuti di diversa natura misti a terreno”, con la   conseguenza che le risultanze di sopralluogo siffatto erano note al  Comune già  da quell’epoca, mentre l’impugnata ordinanza (nella quale non si fa  alcun cenno  a ragioni di urgenza qualificata che abbiano reso impossibile l’invio  della  comunicazione di avvio del procedimento), che il suddetto sopralluogo  richiama,  reca unicamente data 22 dicembre 2009 e risulta notificata il giorno  successivo.
 
 Pertanto, non accennandosi nell’impugnata ordinanza a quali siano stati i  motivi  di urgenza che abbiano reso obiettivamente impossibile la comunicazione  di avvio  del procedimento, non sussisteva alcuna concreta ragione, per adottare  il  provvedimento impugnato, in assoluta carenza di contraddittorio e senza  il  diretto coinvolgimento del diretto interessato che, nel caso di specie,  sarebbe  stato quanto mai opportuno, non solo per consentirgli di dimostrare  l’estraneità  di qualsiasi elemento di colpevolezza a suo carico, ma anche per  affrontare e  risolvere congiuntamente i delicati problemi legati alla ripristino  ambientale  ed alla bonifica del sito.
 
 13. Conclusivamente, ogni altra censura assorbita, il ricorso è fondato e  deve  essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento con lo  stesso  impugnato e con salvezza per le ulteriori determinazioni amministrative  che il  Comune dovrà adottare, tenendo conto che, in questa materia, necessitano   comunicazione di avvio del procedimento ed istruttoria adeguata, svolta  in  contraddittorio delle parti.
 
 14. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le  spese  giudiziali.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, quinta sezione di  Napoli,  definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 1489/2010 R.G.)   proposto dal Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e  Caserta -  Articolazione Territoriale di Caserta, lo accoglie e, per l’effetto,  annulla il  provvedimento n. 115654 del 22.12.2009.
 
 Compensa fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22/04/2010  con  l'intervento dei Magistrati:
 
 Antonio Onorato, Presidente
 Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore
 Sergio Zeuli, Primo Referendario
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 11/05/2010
 
                    




